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Circolare

Circolare numero 77 del 23-06-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 12 maggio 2010 tra INPS e C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione dei contributi associativi dei pensionati mediante trattenuta sulla pensione, ai sensi dell’art. 23-octies della legge n. 485/1972. Vengono chiariti i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e revoca della delega, i criteri di calcolo delle trattenute, i rapporti finanziari, le spese a carico dell’associazione e le istruzioni contabili con l’istituzione di due nuovi conti. La circolare precisa inoltre che l’istituto non assume responsabilità nei rapporti tra pensionati e associazione e disciplina la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2010.

Convenzione INPS-C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione delle quote associative dei pensionati e istruzioni operative/contabili

Convenzione INPS-C.A.P.I.M.E.D. per la riscossione dei contributi associativi dei pensionati

La circolare disciplina l’attuazione della convenzione sottoscritta il 12 maggio 2010 tra INPS e C.A.P.I.M.E.D. per il servizio di esazione dei contributi sindacali dei pensionati mediante trattenuta sulla pensione, ai sensi dell’art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. La circolare illustra i soggetti ammessi, le regole per delega e revoca, le modalità di calcolo delle trattenute, i flussi finanziari e le istruzioni contabili connesse.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La circolare ribadisce espressamente che l’art. 23-octies non è applicabile ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la disciplina riguarda solo prestazioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Delega per la trattenuta sindacale

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega predisposta dall’INPS, nel testo che indica anche la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della C.A.P.I.M.E.D., con apposizione del timbro dell’associazione.

I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture territoriali INPS competenti, a cura della sede locale o degli uffici centrali della C.A.P.I.M.E.D. Le deleghe presentate da soggetti già pensionati producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della struttura territorialmente competente, mentre le deleghe presentate contestualmente alla domanda di pensione decorrono dalla data di decorrenza della pensione.

Revoca, rinnovo e concorrenza tra deleghe

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca comunicata dal pensionato direttamente all’INPS viene acquisita dalla struttura territoriale e ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione o di arrivo alla struttura.

Se il pensionato rilascia deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, è efficace ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS. La delega successiva produce effetti solo se accompagnata dalla revoca della precedente. È espressamente escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita di quella già esistente.

Misura del contributo sindacale

L’importo del contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
  • 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Per le pensioni indirette o di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è determinata con le stesse modalità. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

L’INPS versa alla C.A.P.I.M.E.D. acconti mensili pari al 97% dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino al completamento dell’elaborazione dei dati e comunque non oltre il mese di aprile, gli acconti possono essere determinati provvisoriamente in misura pari a un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti nell’anno precedente, aumentato della percentuale di incremento del monte pensioni per effetto della perequazione automatica. Il conguaglio tra acconti provvisori e importi determinati a regime viene effettuato contestualmente al primo pagamento utile.

Gli acconti sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese, o il primo giorno bancabile successivo. Inoltre, per le pensioni di nuova liquidazione, l’associazione riceve un acconto quadrimestrale relativo alle trattenute operate in occasione del primo pagamento e di quelle successive nello stesso anno di liquidazione. Tale acconto è calcolato riducendo dell’3% l’importo delle trattenute riferite al periodo dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. La valuta segue la regola prevista per gli acconti mensili.

I conguagli tra acconti e trattenute effettivamente operate devono essere eseguiti, senza interessi o altri oneri, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Se prima di tale data l’INPS dispone rilevazioni contabili che coprono almeno il 97% del totale, i conguagli possono essere eseguiti su tale base, con successiva rideterminazione se necessario.

Spese del servizio e rapporti economici

La C.A.P.I.M.E.D. si impegna a corrispondere all’INPS le spese sostenute per l’espletamento del servizio di riscossione. La circolare richiama i costi vigenti stabiliti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009:

  • 0,03 euro per nuova delega contestuale a domanda di pensione telematica;
  • 0,35 euro per nuova delega contestuale a domanda di pensione cartacea;
  • 1,90 euro per nuova delega su pensione esistente;
  • 1,90 euro per revoca delega;
  • 2,11 euro per variazione delega;
  • 0,02 euro per gestione delega.

L’associazione accetta senza riserva ogni variazione del costo del servizio e tutte le clausole economiche previste dalla convenzione.

Responsabilità e gestione operativa

L’INPS resta estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale. La C.A.P.I.M.E.D. esonera pertanto l’Istituto da ogni responsabilità e si obbliga a ristorarlo di eventuali conseguenze negative derivanti da contestazioni sulla validità o regolarità delle deleghe.

A livello locale i rapporti con le strutture periferiche dell’associazione sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza, al quale i rappresentanti della C.A.P.I.M.E.D. devono rivolgersi per la soluzione delle problematiche. Le questioni non risolte in sede locale sono rimesse alla Direzione generale e alla struttura nazionale dell’associazione.

Banca dati delle deleghe

L’INPS mette a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale convenzionata un’apposita banca dati delle deleghe, consultabile per la sola parte di competenza dell’associazione. In tale banca dati confluiscono i dati delle nuove deleghe, delle revoche e delle deleghe eliminate. La consultazione è subordinata alle modalità e alle autorizzazioni stabilite dall’INPS e deve rispettare le norme di sicurezza indicate dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la privacy.

Istruzioni contabili e codici di bilancio

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto della C.A.P.I.M.E.D. sono istituiti due conti:

  • GPA 25/229, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA 27/229, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Il conto GPA 27/229 deve essere movimentato a partire dall’esercizio 2011. Alla convenzione è attribuito il codice INPS C0.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. L’eventuale richiesta di rinnovo annuale da parte della C.A.P.I.M.E.D. deve pervenire all’Istituto a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.

Punti principali

Ambito soggettivo e pensioni interessate

Possono aderire al servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. È esclusa l’applicazione ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, perché la norma si riferisce solo a pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Delega, presentazione e decorrenza

La trattenuta è autorizzata mediante delega predisposta dall’INPS, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy ex D.Lgs. n. 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale C.A.P.I.M.E.D., i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto alle strutture territoriali INPS. Le deleghe presentate da pensionati già titolari producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo all’acquisizione; se presentate contestualmente alla domanda di pensione, decorrono dalla data di pensione.

Revoca e pluralità di deleghe

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca comunicata dal pensionato all’INPS ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua presentazione/pervenimento alla struttura territoriale. Se risultano più deleghe verso organizzazioni diverse, è efficace la prima pervenuta all’INPS, salvo che la successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente; il rilascio di una nuova delega non costituisce revoca implicita.

Misura del contributo sindacale

La trattenuta è calcolata sull’importo lordo delle rate di pensione, tredicesima compresa ed esclusi i trattamenti di famiglia. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo. Per le pensioni indirette o di reversibilità con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta segue le stesse modalità.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

L’INPS versa alla C.A.P.I.M.E.D. acconti mensili pari al 97% delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento. Fino all’elaborazione dei dati, e comunque non oltre aprile, gli acconti sono determinati in via provvisoria in misura pari a un tredicesimo degli acconti dell’anno precedente, aumentato della perequazione automatica, con conguaglio al primo pagamento utile. Per le pensioni di nuova liquidazione è previsto anche un acconto quadrimestrale, calcolato riducendo dell’3% l’importo delle trattenute riferite al periodo dalla decorrenza al 31 dicembre dell’anno di liquidazione. I conguagli tra acconti e trattenute effettive avvengono entro il 30 giugno dell’anno successivo, senza interessi o altri oneri.

Spese del servizio e contabilità

L’associazione rimborsa all’INPS i costi del servizio di riscossione, secondo le tariffe vigenti richiamate nella circolare (determinazione n. 29 del 4 marzo 2009): 0,03 euro per nuova delega contestuale a domanda telematica, 0,35 euro per nuova delega su domanda cartacea, 1,90 euro per nuova delega su pensione esistente, 1,90 euro per revoca, 2,11 euro per variazione delega e 0,02 euro per gestione delega. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA 25/229 e GPA 27/229, rispettivamente per contributi trattenuti sulle pensioni dell’anno in corso e di anni precedenti; il GPA 27/229 è movimentabile dal 2011.

Responsabilità, gestione locale e banca dati

L’INPS è estraneo ai rapporti tra pensionati e organizzazione sindacale e la C.A.P.I.M.E.D. lo esonera da ogni responsabilità, impegnandosi a ristorarlo di eventuali effetti negativi in caso di controversie sulla validità o regolarità delle deleghe. I rapporti a livello locale sono affidati al Responsabile dei rapporti con l’utenza; le questioni non risolte localmente sono demandate alla Direzione generale e alla struttura nazionale dell’associazione. L’INPS mette inoltre a disposizione una banca dati delle deleghe consultabile dall’organizzazione per la propria competenza, nel rispetto delle autorizzazioni e delle regole di sicurezza/privacy.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della C.A.P.I.M.E.D. deve essere inviata all’Istituto con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

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