L.R. Marche 37/2020
Accesso dei disabili motori al percorsi escursionistici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove nelle Marche l’accesso ai percorsi escursionistici da parte delle persone non deambulanti o con limitate capacità motorie. Prevede sostegno a percorsi accessibili, ausili per parchi e riserve, formazione degli accompagnatori e iniziative di fruizione, oltre all’aggiornamento del catasto escursionistico. La Giunta doveva fissare i criteri attuativi entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici nelle Marche
Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici
La legge regionale delle Marche mira a favorire la fruizione dei percorsi escursionistici da parte delle persone con disabilità motoria. L’intervento si inserisce nel quadro della normativa regionale sulla rete escursionistica e riguarda esclusivamente il territorio marchigiano.
Finalità e destinatari
La Regione promuove azioni dirette a consentire un più agevole accesso ai percorsi escursionistici ai disabili motori. Ai fini della legge, sono considerati tali le persone non deambulanti o con limitate capacità motorie.
Interventi regionali previsti
Per raggiungere le finalità indicate, la Regione sostiene una pluralità di azioni:
- la realizzazione di percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori, nel rispetto della disciplina regionale sulla rete escursionistica;
- l’acquisto, da parte degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, di ausili idonei a consentire l’effettuazione del percorso escursionistico;
- la formazione di accompagnatori dei disabili motori;
- iniziative volte ad aumentare la fruizione dei percorsi escursionistici da parte dei disabili motori;
- l’implementazione del catasto della rete escursionistica delle Marche con una sezione specifica dedicata ai percorsi accessibili.
Individuazione dei percorsi accessibili
I percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori sono individuati mediante il logo previsto nell’allegato A della legge, ferma restando la disciplina già stabilita dalla normativa regionale sulla rete escursionistica.
Attuazione amministrativa
La Giunta regionale deve determinare criteri e modalità per l’attuazione degli interventi relativi all’acquisto di ausili, alla formazione degli accompagnatori e alle iniziative di promozione della fruizione. Il termine fissato è di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 200.000 euro per l’anno 2020, finanziata mediante risorse già iscritte nella Missione 9, Programma 05, nell’ambito delle somme stanziate per la medesima finalità connessa al rilancio economico conseguente all’emergenza Covid. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. La Giunta è inoltre autorizzata ad apportare le variazioni necessarie al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico.
Allegato e nota pubblicazione
L’allegato A contiene il logo richiamato dalla legge. La nota segnala che il logo non era stato pubblicato nel BUR n. 71 del 6 agosto 2020, ma è stato pubblicato nel BUR n. 78 del 27 agosto 2020.
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