Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 43/2020

Ratifica delle deliberazioni di giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria ed istituzionale

Normativa regionaleL.R. Marche 43/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 3 agosto 2020, n. 43 ratifica due deliberazioni di Giunta del 2020 adottate in emergenza COVID-19 e ne recepisce gli effetti sul bilancio 2020/2022 e sulla l.r. 20/2020. Introduce inoltre misure su personale, IRAP per le ASP e contributi straordinari a un Comune e ai piccoli comuni in predissesto. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Ratifica di d.g.r. e misure finanziarie e istituzionali urgenti per il bilancio regionale Marche 2020/2022

Ratifica di deliberazioni di Giunta e misure urgenti regionali

La legge regionale Marche n. 43 del 3 agosto 2020 interviene in un contesto emergenziale connesso al COVID-19. Ratifica due deliberazioni di Giunta e adegua la disciplina finanziaria e istituzionale regionale, incidendo in particolare sul bilancio 2020/2022, sulla l.r. 20/2020 e su alcune misure in materia di personale, fiscalità regionale e contributi agli enti locali.

Ratifica delle deliberazioni di Giunta regionale

La legge ratifica, in conformità al comma 2-bis dell’art. 109 del d.l. 18/2020, le deliberazioni di Giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020, adottate ai sensi della medesima disposizione emergenziale.

La ratifica comporta il consolidamento, in sede legislativa, degli effetti prodotti dalle due deliberazioni e consente la loro integrazione nel quadro normativo regionale vigente.

Effetti sul bilancio regionale 2020/2022 e sugli allegati contabili

In conseguenza della ratifica, la legge approva variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022, sia in termini di competenza sia di cassa. Le variazioni sono indicate negli allegati collegati alla legge e si riflettono anche sugli allegati della l.r. 20/2020 richiamati e integrati dal provvedimento.

In particolare, risultano approvati o aggiornati gli allegati relativi a:

  • variazioni di spesa del bilancio 2020/2022;
  • tabelle collegate alla l.r. 20/2020 in materia di copertura finanziaria, allegato di interesse del tesoriere e ulteriori tabelle di raccordo contabile.

Modifiche alla l.r. 20/2020

La legge apporta alla l.r. 20/2020 le modifiche e integrazioni conseguenti alla ratifica delle deliberazioni di Giunta. Il testo consolidato, per effetto delle note esplicative, risulta arricchito da nuovi commi e articoli in materia di copertura finanziaria e disciplina delle misure emergenziali.

Tra gli effetti evidenziati vi è l’inserimento di una specifica previsione sulla copertura di una spesa pari a euro 9.537.994,36, garantita da quote di avanzo vincolato già iscritte con la l.r. 11/2020 e da ulteriori quote di avanzo vincolato indicate nella tabella allegata alla legge.

È inoltre disposta l’abrogazione del comma 1 dell’art. 6 della l.r. 20/2020.

Ulteriori modifiche alla legislazione regionale

La legge interviene anche su altre fonti regionali, con modifiche puntuali che incidono sul quadro normativo in materia di bilancio e organizzazione regionale.

In particolare:

  • viene modificata la l.r. 15/1997 mediante l’inserimento di una nuova lettera nell’art. 2;
  • sono apportate variazioni alla Tabella C della l.r. 41/2019 e agli allegati della l.r. 42/2019;
  • viene modificata la l.r. 24/2020 con un intervento puntuale su una disposizione relativa al suo testo vigente.

Misure sul personale dei gruppi assembleari e dell’Assemblea legislativa

La legge prevede una misura interna all’Assemblea legislativa regionale per la rivalutazione del valore tabellare del trattamento economico del personale in servizio presso i Gruppi assembleari che abbia ottenuto nel 2020 la progressione economica all’interno della categoria.

L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa, previa autorizzazione dei Presidenti dei Gruppi coinvolti, deve operare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge le compensazioni tra i budget di spesa dei Gruppi, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla l.r. 34/1988.

La legge disciplina anche l’attuazione dell’art. 33, comma 1, del d.l. 34/2019 in relazione al personale regionale. La Giunta regionale determina la spesa per il personale inquadrato nel proprio ruolo. Per l’Assemblea legislativa regionale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e della sua autonomia contabile, le assunzioni a tempo indeterminato nel distinto ruolo sono effettuate dall’Assemblea stessa nel rispetto del quadro statale richiamato.

Riduzione dell’IRAP per le ASP

Per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) disciplinate dalla l.r. 5/2008, l’aliquota IRAP è ridotta al 3,9 per cento, limitatamente alle attività istituzionali esercitate.

La misura si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è subordinata ai limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato in regime de minimis.

La legge quantifica anche il minor gettito atteso per gli esercizi 2021 e 2022 e ne dispone la copertura mediante riduzione di stanziamenti iscritti su specifiche missioni e programmi del bilancio 2020/2022.

Contributo straordinario al Comune di Monte Grimano Terme

Per l’anno 2020 è riconosciuto al Comune di Monte Grimano Terme un contributo straordinario di euro 80.000,00, destinato a coprire un disavanzo originato da crediti inesigibili.

Il contributo è subordinato alla documentazione, da parte del Comune, dell’inesigibilità dei crediti, dell’azione di rivalsa e della misura del disavanzo alla data di entrata in vigore della legge.

La copertura finanziaria è assicurata mediante incremento e contestuale riduzione di risorse su missioni diverse del bilancio 2020/2022. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di gestione necessarie.

Contributi straordinari ai comuni con meno di 3.500 abitanti in predissesto

La legge istituisce un contributo straordinario regionale a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti che si trovino in situazione di predissesto, al fine di assicurarne la funzionalità.

I criteri e le modalità di erogazione sono demandati alla Giunta regionale. Per l’attuazione della misura è autorizzata per l’anno 2021 una spesa di euro 250.000,00, con copertura mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 12, Programma 02.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.