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Legge

L.R. Marche 41/2020

Interventi a favore delle aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo

Normativa regionaleL.R. Marche 41/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sostiene, nelle Marche, attività commerciali e servizi minimi nei Comuni delle Unioni montane fino a 1.500 abitanti, finanziando centri multiservizi e convenzioni con soggetti locali. Stabilisce criteri biennali della Giunta, obbligo di avvio entro un anno e mantenimento per tre anni, oltre a modifiche alla l.r. 9/2006 e alla l.r. 28/2020. Prevede spesa per il 2020 e applicazione urgente dalla pubblicazione.

Interventi per i servizi nelle aree montane disagiate marchigiane e modifiche in materia di turismo

Interventi per le aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo

La legge disciplina, per il territorio della Regione Marche, misure di sostegno alle attività commerciali e ai servizi essenziali nei comuni delle Unioni montane, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e valorizzare il capitale naturale. Contiene inoltre alcune modifiche alla normativa regionale in materia di turismo e formazione collegata alle guide naturalistiche/escursionistiche.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda le attività commerciali e i servizi minimi indispensabili ubicati nelle località rurali o montane con popolazione fino a 1.500 abitanti, nell’ambito dei comuni facenti parte delle Unioni montane marchigiane. La finalità dichiarata è duplice: mantenere presidi di servizio nei centri abitati e nelle frazioni e contrastare i fenomeni di spopolamento.

Interventi previsti e soggetti coinvolti

Per conseguire tali finalità, la Regione concede contributi alle Unioni montane. Le Unioni possono sostenere la presenza sul territorio di servizi polifunzionali attraverso:

  • uffici postali, edicole, esercizi commerciali, ristoranti e tabaccherie;
  • spazi appositi messi a disposizione dagli enti locali o da associazioni.

I centri multiservizi devono garantire il mantenimento o l’incremento dell’offerta dei servizi minimi indispensabili, tra cui:

  • commercio di prodotti alimentari e non alimentari;
  • vendita di prodotti sanitari e farmaci da banco;
  • servizi di spesa a domicilio;
  • tabaccheria ed edicola;
  • servizi bancari e postali;
  • pagamento di utenze e tributi;
  • servizi per il trasporto pubblico e relativa biglietteria;
  • gestione di pratiche online;
  • informazioni turistiche;
  • promozione del territorio, anche tramite commercio elettronico di prodotti locali.

Convenzioni e utilizzo di immobili

I servizi polifunzionali possono essere mantenuti o potenziati anche mediante convenzioni tra Unioni montane e soggetti interessati, individuati tramite apposito bando. Le convenzioni possono prevedere l’utilizzo di immobili nella disponibilità dell’Unione. È rimessa all’Unione montana la disciplina concreta di concessione, gestione, manutenzione e restituzione dell’immobile.

Criteri attuativi, graduatorie e controlli

La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta con cadenza biennale e entro il 31 marzo dell’anno di riferimento le disposizioni attuative. Tali disposizioni riguardano in particolare:

  • criteri di riparto delle risorse regionali tra le Unioni montane;
  • formazione delle graduatorie dei progetti ammissibili da parte di ciascuna Unione montana;
  • presentazione delle domande;
  • tasso di contributo;
  • spese ammissibili;
  • modalità di concessione e liquidazione dei contributi;
  • monitoraggio e rendicontazione dei progetti;
  • successivi controlli.

L’attuazione deve rispettare, per quanto applicabile, la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Obblighi del beneficiario e vincoli temporali

L’apertura o il potenziamento del centro multiservizi, oppure la stipula delle convenzioni previste, devono avvenire entro un anno dalla concessione del contributo. È ammessa una proroga massima di un ulteriore anno, ma solo su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine.

Il soggetto beneficiario deve mantenere stabilmente l’attività per almeno tre anni dalla concessione del contributo; in caso contrario è prevista la revoca del beneficio.

Modifiche alla normativa regionale su turismo e guide naturalistiche

La legge contiene anche modifiche alla l.r. 9/2006 e alla l.r. 28/2020. In base alla nota di accompagnamento:

  • viene abrogato l’art. 43-bis della l.r. 9/2006;
  • vengono modificati l’art. 14, comma 2, e l’art. 46, comma 4, della l.r. 9/2006;
  • viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 46 della l.r. 9/2006;
  • vengono abrogati il comma 2 dell’art. 13, l’art. 34 e l’art. 37 della l.r. 28/2020.

La norma transitoria collegata prevede che la Giunta adotti, entro sei mesi dall’entrata in vigore, i provvedimenti necessari per integrare la formazione delle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, con particolare attenzione alla sicurezza dei luoghi di montagna e alla gestione delle emergenze.

Disposizioni transitorie e prima applicazione

In sede di prima applicazione, il provvedimento attuativo di cui all’articolo 3 deve essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Copertura finanziaria

La legge quantifica le spese in 10.000 euro per l’anno 2020, coperte con risorse già iscritte nella Missione 14, Programma 01, del bilancio 2020/2022, annualità 2020. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio. La Giunta è autorizzata alle conseguenti variazioni del bilancio finanziario gestionale e del documento tecnico.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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