Risposta n. 19 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeConvenzione Italia-Regno Unito. Applicazione della ritenuta convenzionale ai partecipanti a un fondo fiscalmente trasparente (AG-ACS)
Il quesito
Se i dividendi da società residenti in Italia corrisposti ad AG-ACS, veicolo britannico fiscalmente trasparente, possano beneficiare della ritenuta convenzionale ridotta prevista dall'art.10 del Trattato Italia-Regno Unito (15%) in capo agli investitori residenti nel Regno Unito, e alternativamente se si applichi l'esenzione prevista dalla legge di bilancio 2021 o il Trattato direttamente ad AG-ACS; con particolare riferimento all'investitore Delta.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che: 1) l'esenzione della legge di bilancio 2021 non si applica perché il Regno Unito non rientra tra gli Stati beneficiari; 2) AG-ACS, essendo fiscalmente trasparente e privo di soggettività tributaria, non può invocare direttamente il Trattato; 3) i partecipanti residenti nel Regno Unito (in particolare Delta), dato che il regime britannico imputa direttamente il reddito ai partecipanti, possono invocare i benefici convenzionali (art.10(2)(b)) e ottenere la ritenuta al 15% previa prova di residenza e dei requisiti di treaty entitlement e beneficial ownership.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda sui punti 1) e 2) (no esenzione 2021 e il veicolo non può chiedere direttamente il trattamento convenzionale). Ritiene inoltre che, al ricorrere di specifiche condizioni (trasparenza fiscale o equivalenti requisiti di trasparenza economica), i partecipanti residenti nel Regno Unito possano invocare i benefici del Trattato in relazione alla loro quota di reddito, richiamando il Partnership Report, il Commentario OCSE e la prassi italiana (risoluzioni e circolari). Dato che il diritto fiscale britannico imputa il reddito agli investitori, sussiste la trasparenza fiscale e, se il partecipante soddisfa i requisiti di residenza convenzionale e di beneficiario effettivo (per Delta è stato prodotto certificato di residenza), può beneficiare della ritenuta ridotta al 15% prevista dall'art.10(2)(b). Si ricorda tuttavia che l'applicazione della ritenuta ridotta è una facoltà del sostituto d'imposta italiano e che il riconoscimento definitivo dipende dalla verifica dei profili fattuali richiesti.
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