Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 21 del 13/01/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che, non essendoci un rapporto reddituale sottostante tra promotore e destinatario, non dovrebbe operarsi la ritenuta; in alternativa ritiene deducibile il costo del premio come spesa di marketing qualora la ritenuta fosse applicabile e non rivalsa

Applicazione della ritenuta su operazioni a premio - art. 30 comma 1 DPR 29/9/1973 n.600

Il quesito

La società promotrice chiede se deve operare la ritenuta sui premi corrisposti per un'operazione a premi rivolta a soggetti titolari di partita IVA (PMI/liberi professionisti) e, se dovuta e non rivalsa, se l'importo non trattenuto sia deducibile ai fini Ires (soggetto IAS adopter) e Irap

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che si tratti di un'operazione a premio e che i premi, assegnati a soggetti che utilizzano l'energia nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, rientrino nelle categorie reddituali dell'art.6 Tuir: pertanto è applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 25% (art.30 DPR n.600) con facoltà di rivalsa. Se il sostituto rinuncia alla rivalsa, l'imposta non trattenuta non è deducibile ai sensi dell'art.99 comma 1 Tuir, con pari effetto ai fini Ires e Irap

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.