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Provvedimento

Deliberazione n. 219 del 10/04/2025

Provvedimento del 10 aprile 2025

Garante Privacy219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento urgente già adottato nei confronti di TikTok Technology Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento era finalizzato a impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e, in caso di acquisizione in chiaro, a imporne la conservazione per fini probatori per 12 mesi con misure atte a evitare l’identificazione diretta degli interessati. Il provvedimento è adottato nell’ambito della procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn.

Ratifica del provvedimento d’urgenza nei confronti di TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale intimo segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di misura urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su TikTok

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di TikTok Technology Limited nell’ambito della procedura prevista per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che temeva la diffusione su piattaforma digitale di materiale intimo destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

L’Autorità richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati, quando vi sia il fondato motivo di ritenere che possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.

La stessa disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica.

Provvedimento d’urgenza adottato il 31 marzo 2025

Verificata la compatibilità della segnalazione con il quadro normativo richiamato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 102 del 31 marzo 2025. Con tale atto ha:

  • ingiunto a TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto alla società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori.

Conservazione del materiale e misure di riservatezza

La conservazione probatoria è stata limitata a dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. Il materiale, se acquisito in chiaro, deve essere custodito mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. La determinazione prevedeva inoltre che tali misure fossero comunicate tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 31 marzo 2025. Il Garante, preso atto anche delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Il provvedimento del 10 aprile 2025 conferma quindi le misure urgenti dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, se necessario, la disponibilità a fini probatori nel rispetto della riservatezza degli interessati.

Punti principali

Segnalazione e base normativa dell’intervento

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, a lei riferibili e destinati a rimanere privati, potessero essere oggetto di diffusione tramite la piattaforma TikTok. Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimento urgente del dirigente e misure imposte

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, ha adottato la determinazione n. 102 del 31 marzo 2025. Con tale atto ha ingiunto a TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi.

Conservazione probatoria e garanzie di riservatezza

La conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro deve avvenire per 12 mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. La società è inoltre tenuta a comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante, esaminate anche le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione agli atti, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza n. 102/2025 del 31 marzo 2025 nei confronti di TikTok Technology Limited.

Come è indicizzato

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