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Provvedimento

Deliberazione n. 622 del 21/12/2023

Provvedimento del 21 dicembre 2023

Garante Privacy622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a restare privato. L’intervento mira a impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme Instagram e Telegram e a prescrivere la conservazione, per fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi. Non si tratta di una sanzione, ma di una misura urgente di blocco/prevenzione della diffusione, poi ratificata dal Collegio.

Ratifica di urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento riguarda materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione tramite le piattaforme Instagram e Telegram.

Origine del procedimento e base normativa

La persona interessata ha segnalato all’Autorità una situazione riconducibile al c.d. revenge porn, chiedendo un intervento sui servizi Instagram e Telegram. Il Garante richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce competenza a ricevere segnalazioni relative al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso;
  • la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica del Collegio.

Misure urgenti adottate il 11 dicembre 2023

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 272 e 273 del 11 dicembre 2023.

Le misure disposte hanno riguardato:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, quale modalità tecnica richiamata nel provvedimento;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro solo a fini probatori.

Prescrizione di conservazione e cautele richieste

Per il materiale che fosse stato eventualmente acquisito in chiaro dalle piattaforme, il provvedimento ha imposto una conservazione per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Collegio

Il provvedimento del 21 dicembre 2023 si conclude con la ratifica, da parte del Garante in composizione collegiale, dei provvedimenti urgenti nn. 272/2023 e 273/2023. Non vi è applicazione di sanzioni pecuniarie; l’esito è un intervento inibitorio e conservativo, finalizzato a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale rilevanza probatoria.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha presentato una segnalazione sostenendo di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, cioè il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione chiedeva l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram.

Provvedimenti urgenti adottati il 11 dicembre 2023

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 272 e 273 del 11 dicembre 2023. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione del materiale

Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Collegio, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 272/2023 e 273/2023 adottati il 11 dicembre 2023 nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti di prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria.

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