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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 618 del 21/12/2023

Provvedimento del 21 dicembre 2023

Garante Privacy618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro Gedi News Network S.p.A., editore di "La Repubblica", che chiedeva la cancellazione di un articolo online reputato falso, diffamatorio e contenente dati personali illegittimamente pubblicati. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la divulgazione del proprio indirizzo, di luoghi frequentati e di elementi relativi al proprio stile di vita; l'editore opponeva il legittimo esercizio del diritto di cronaca e la rilevanza pubblica dei fatti narrati. L'Autorità ha ritenuto che le doglianze riguardassero principalmente la veridicità del contenuto giornalistico e profili estranei alla protezione dei dati personali, rilevando inoltre che le informazioni pubblicate erano funzionali alla notizia e non eccedevano il principio di essenzialità. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.

Reclamo contro Gedi News Network S.p.A. per richiesta di cancellazione di un articolo giornalistico online ritenuto diffamatorio e lesivo della privacy

Reclamo contro un articolo giornalistico online ritenuto diffamatorio

Il provvedimento riguarda il reclamo presentato contro Gedi News Network S.p.A., in qualità di editore di "La Repubblica", per la pubblicazione di un articolo online che l'interessato chiedeva di cancellare perché ritenuto falso, offensivo e lesivo della propria sfera personale. Il procedimento origina da un reclamo ai sensi dell'art. 77 GDPR, regolarizzato il 17 ottobre 2023.

Contenuto del reclamo

L'interessato ha contestato la ricostruzione giornalistica, sostenendo che l'articolo avrebbe indotto il lettore a una percezione distorta dei fatti e a una presunzione di colpevolezza. Ha affermato di avere diffidato preventivamente l'editore a rimuovere il contenuto, senza ottenere una rettifica. Ha inoltre dedotto che la pubblicazione avrebbe incluso informazioni personali quali il proprio indirizzo di casa, la vettura utilizzata, i luoghi frequentati e altri dettagli della vita privata, con conseguente pregiudizio alla reputazione personale e professionale.

Riscontro del titolare del trattamento

L'editore ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del reclamo, sostenendo che esso mirava a contestare la veridicità e la diffamatorietà dell'articolo, profili estranei alla competenza del Garante. Ha rivendicato la liceità del trattamento per finalità giornalistiche, precisando che si trattava di un'inchiesta su fatti di interesse pubblico e che, comunque, era stata manifestata disponibilità a pubblicare un'eventuale rettifica, ma non a cancellare l'articolo.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama la disciplina dei trattamenti per finalità giornalistiche, con particolare riferimento agli artt. 136 e ss. e all'art. 102, comma 2, lett. a), del Codice privacy, nonché all'art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, che impongono il rispetto del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. È inoltre richiamato l'art. 168 del Codice, con riferimento alla falsità nelle dichiarazioni rese al Garante.

Valutazione del Garante sulle contestazioni di falsità

L'Autorità osserva che il nucleo delle doglianze riguarda soprattutto la presunta falsità delle informazioni pubblicate e la possibile condotta illecita dell'autrice dell'articolo e dell'editore. Tali questioni, per come rappresentate, si inseriscono in una ricostruzione fattuale complessa che richiederebbe accertamenti di merito non esperibili in sede di protezione dei dati personali. Il Garante rileva inoltre che eventuali vicende giudiziarie pregresse dell'autrice non sono rilevanti ai fini della decisione sul reclamo.

Valutazione sulla pubblicazione di dati personali

Con riferimento ai dati asseritamente pubblicati, il Garante precisa che nell'articolo non era riportato l'indirizzo di residenza dell'interessato, ma solo informazioni relative a investimenti e abitudini di vita. Tali dati, nel contesto dell'articolo, sono stati considerati funzionali a descrivere il tenore di vita dei soggetti menzionati e quindi compatibili con il principio di essenzialità dell'informazione, anche in ragione dell'interesse pubblico della vicenda narrata.

Esito e impugnazioni

Ritenendo che l'articolo fosse sorretto da una finalità informativa e che le doglianze eccedessero l'ambito tipico della tutela privacy, il Garante ha dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del GDPR. Il provvedimento indica infine la possibilità di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro i termini di legge.

Punti principali

Oggetto del reclamo

L'interessato ha chiesto la cancellazione di un articolo pubblicato online da "La Repubblica", ritenuto gravemente diffamatorio, offensivo e contenente informazioni personali non corrette o eccedenti. Ha dedotto, in particolare, la falsità del contenuto, l'esistenza di richieste estorsive da parte dell'autrice dell'articolo e la pubblicazione di dati quali indirizzo, vettura, luoghi frequentati ed elementi della sfera privata.

Posizione dell'editore

Gedi News Network S.p.A. ha contestato l'ammissibilità del reclamo, sostenendo che le censure investivano la diffamatorietà e la veridicità della notizia, quindi profili rimessi all'autorità giudiziaria ordinaria e non al Garante. Ha affermato che l'articolo rientrava nell'esercizio del diritto di cronaca e del giornalismo d'inchiesta, con fatti di interesse pubblico, e ha dichiarato disponibile un'eventuale rettifica, escludendo invece la cancellazione.

Valutazione del Garante sulla natura delle doglianze

L'Autorità ha osservato che le contestazioni del reclamante erano essenzialmente fondate sull'asserita falsità dell'articolo e su presunte condotte illecite della giornalista e dell'editore. Tali questioni, in assenza di elementi oggettivi idonei a una diversa valutazione, richiedono accertamenti riservati all'autorità giudiziaria. Le eventuali vicende pregresse dell'autrice non erano pertinenti rispetto all'oggetto del reclamo, rivolto contro l'editore quale titolare del trattamento.

Valutazione sui dati personali pubblicati

Quanto alla presunta diffusione di dati personali, il Garante ha rilevato che nell'articolo non risultava pubblicato l'indirizzo di residenza dell'interessato, mentre erano riportate informazioni sugli investimenti e sulle abitudini di vita, ritenute funzionali a descrivere il tenore di vita dei soggetti menzionati e la nuova realtà in cui vivono dopo l'allontanamento. Per tale ragione, la pubblicazione non è stata ritenuta in violazione del principio di essenzialità dell'informazione.

Esito finale

Sulla base degli elementi disponibili, l'articolo è stato considerato riconducibile a una finalità informativa e supportato da documentazione prodotta dall'editore. Il Garante ha quindi dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), del GDPR.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatopubblica amministrazionetrattamenti giornalisticiessenzialità dell'informazione

Testo integrale

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