Prescrizioni del Garante n. 620 del 21/12/2023
Provvedimento del 21 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un interessato contro Athesis S.p.A., editore di un quotidiano locale, per un articolo cartaceo che rievocava una vicenda di alcuni anni prima e riportava nome, cognome, età e comune di residenza del reclamante. L’Autorità ha ritenuto che il trattamento fosse lecito perché effettuato per finalità giornalistiche, su una vicenda di interesse generale e con dati essenziali rispetto al contesto narrato, dichiarando il reclamo infondato. Nessuna sanzione o misura correttiva è stata disposta.
Reclamo contro Athesis S.p.A. per la pubblicazione giornalistica di un articolo con dati identificativi del reclamante su vicenda giudiziaria e scolastica
Reclamo contro Athesis S.p.A. per articolo giornalistico con dati identificativi del reclamante
Il Garante ha esaminato il reclamo presentato da un interessato nei confronti di Athesis S.p.A., capogruppo del Gruppo Athesis e titolare della testata giornalistica che aveva pubblicato, in edizione cartacea e negli archivi della replica digitale, un articolo relativo a una vicenda scolastica e giudiziaria risalente ad alcuni anni prima. L’interessato contestava la diffusione del proprio nome, cognome, età e comune di residenza, ritenendo che la notizia non avesse più attualità e che la pubblicazione dei dati eccedesse i limiti del diritto di cronaca.
Origine e contenuto del reclamo
Il reclamo, proposto ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, riguardava un articolo pubblicato il 22 aprile 2022 che rievocava un episodio occorso nel 2017: la pubblicazione, da parte dell’interessato allora studente, di un videomessaggio su Instagram contenente insulti e minacce rivolti a due insegnanti. Nel testo era dato conto anche degli sviluppi giudiziari: decreto penale di condanna, opposizione dell’interessato, remissione delle querele da parte delle persone offese e successiva sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.
L’interessato lamentava che:
- l’episodio era risalente e non più attuale;
- non vi era un interesse pubblico concreto alla nuova divulgazione della vicenda;
- la pubblicazione di tutti i dati identificativi violava il principio di essenzialità dell’informazione e quello di minimizzazione;
- i fatti non erano stati oggetto di pubblico dibattimento e il loro richiamo integrale appariva lesivo della riservatezza.
Chiedeva quindi l’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori, oltre ad avvertimenti o ammonimenti nei confronti del titolare.
Posizione del titolare del trattamento
Athesis ha difeso la liceità del trattamento sostenendo che la notizia era attuale perché pubblicata a ridosso della sentenza del Tribunale del 24 marzo 2022, letta in pubblica udienza. Secondo la società, la vicenda aveva un rilievo sociale attuale perché riguardava il rapporto tra studenti e insegnanti, l’uso dei social e la divulgazione di contenuti offensivi o minacciosi. La pubblicazione dei dati del reclamante sarebbe stata essenziale per rendere comprensibile ai lettori la portata del fatto e l’esito del procedimento.
La società ha inoltre evidenziato che:
- l’articolo non era stato pubblicato sul sito web della testata, ma solo negli archivi cartacei e nella replica digitale;
- la diffusione del comune di residenza non equivaleva alla pubblicazione dell’indirizzo di casa;
- la sentenza era stata letta in pubblica udienza e non risultava alcuna richiesta di omissione dei dati ai sensi dell’art. 52 del Codice privacy;
- la diffusione dei dati contenuti nei provvedimenti giurisdizionali è, in via generale, ammessa dall’ordinamento.
Quadro normativo richiamato
Nel corso dell’istruttoria il Garante ha richiamato:
- l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, in relazione a liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
- gli artt. 136 ss. del Codice privacy, relativi al trattamento dei dati per finalità giornalistiche;
- l’art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, che impone il rispetto del principio di essenzialità dell’informazione;
- l’art. 52 del Codice privacy, invocato dalla società per sostenere la diffusione del contenuto dei provvedimenti giurisdizionali;
- l’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR, quale base per la decisione sul reclamo;
- gli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011 per l’opposizione davanti all’autorità giudiziaria.
Valutazione del Garante
L’Autorità ha ritenuto che la vicenda narrata avesse carattere di interesse generale, anche se in un ambito territoriale circoscritto, poiché riguardava il mondo della scuola e il rapporto tra insegnanti e studenti, connesso all’uso improprio dei social e alle possibili conseguenze reputazionali e sociali di tali condotte.
Il Garante ha valorizzato il fatto che l’articolo:
- era stato pubblicato in prossimità della sentenza di non doversi procedere;
- ricostruiva la vicenda senza commenti o particolari lesivi della dignità dell’interessato;
- contestualizzava i fatti con riferimento agli esiti giudiziari recenti;
- riportava i dati identificativi del reclamante solo in funzione della chiarezza della narrazione e della comprensione del caso da parte dei lettori.
Quanto al principio di essenzialità, l’Autorità ha escluso che la menzione del nome e cognome, dell’età e del comune di residenza integrassero un travalicamento dei limiti consentiti, anche in considerazione del ruolo dell’interessato nella vicenda e dell’acquisizione lecita delle informazioni nel contesto di pubbliche udienze. A supporto, sono stati richiamati precedenti provvedimenti dell’Autorità sulla diffusione dei dati di soggetti coinvolti in procedimenti penali.
Esito
Ritenendo il trattamento non illecito, il Garante ha escluso i presupposti per l’adozione di provvedimenti correttivi o sanzionatori e ha dichiarato il reclamo infondato. Non è stata quindi irrogata alcuna sanzione amministrativa né disposta alcuna misura prescrittiva o inibitoria.
Impugnazione
Il provvedimento indica la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo
Il reclamo, proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR, riguardava un articolo pubblicato il 22 aprile 2022 da una testata del Gruppo Athesis, sia in edizione cartacea sia negli archivi della replica digitale, relativo a una vicenda scolastica e giudiziaria risalente al 2017. L’interessato contestava la divulgazione di dati identificativi e la mancanza di attualità e di essenzialità dell’informazione.
Posizioni delle parti
Il reclamante sosteneva che, a distanza di anni dai fatti e in assenza di un concreto interesse pubblico attuale, la pubblicazione del suo nome, cognome, età e luogo di residenza eccedesse i limiti del diritto di cronaca. Athesis replicava che la notizia era attuale per effetto della recente sentenza di non doversi procedere del 24 marzo 2022 e che i dati erano essenziali per comprendere la vicenda, anche in ragione del rilievo sociale del tema dell’uso dei social e dei rapporti tra studenti e insegnanti.
Valutazione del Garante sulla liceità del trattamento giornalistico
L’Autorità ha richiamato gli artt. 136 ss. del Codice privacy e l’art. 6 delle Regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, ribadendo che il trattamento a fini di cronaca è lecito anche senza consenso, purché rispettoso dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato e del principio di essenzialità dell’informazione. Nel caso concreto, ha ritenuto che l’articolo descrivesse una vicenda di interesse generale e contestualizzasse correttamente gli esiti giudiziari recenti.
Essenzialità dei dati identificativi
Il Garante ha considerato non eccedente la pubblicazione del nome e cognome, dell’età e della generica indicazione del comune di residenza, poiché tali elementi erano funzionali a restituire un quadro chiaro dell’accaduto e del procedimento penale concluso da poco. Ha inoltre richiamato la propria precedente giurisprudenza sulla diffusione dei dati relativi a persone coinvolte in procedimenti penali, sottolineando che l’acquisizione lecita in pubblica udienza non è di per sé contraria al principio di essenzialità.
Esito del procedimento
Poiché il trattamento non è stato ritenuto illecito, il Garante ha escluso i presupposti per adottare provvedimenti correttivi o sanzionatori e ha dichiarato il reclamo infondato ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. È stata infine indicata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011.
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