Deliberazione n. 624 del 21/12/2023
Provvedimento del 21 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 11 dicembre 2023 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Antiland Inc. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. I provvedimenti urgenti avevano imposto l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale e la conservazione, per 12 mesi, di eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. La decisione finale si limita alla ratifica dell’operato urgente del dirigente competente.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Antiland Inc. per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (c.d. revenge porn)
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, nella riunione del 21 dicembre 2023, due provvedimenti d’urgenza adottati l’11 dicembre 2023 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Antiland Inc. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza sulle segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito;
- la previsione secondo cui l’Autorità deve decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione e attivazione della procedura urgente
La persona interessata ha segnalato di versare in una delle ipotesi previste dalla norma e ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto alle piattaforme Instagram, Telegram e Antiland. A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha attivato la procedura urgente.
Misure ordinate alle piattaforme
Con le determinazioni nn. 275, 276 e 277 dell’11 dicembre 2023, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme, è stato disposto che:
- Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Antiland Inc. adottassero immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- le stesse società conservassero eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’eventuale materiale conservato fosse comunicato tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 11 dicembre 2023. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito né profili sanzionatori, limitandosi alla conferma dell’azione urgente finalizzata a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto nel 2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram, Telegram e Antiland indicate nella segnalazione.
Provvedimenti urgenti adottati il 11 dicembre 2023
Il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, ha adottato in via d’urgenza misure nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e Antiland Inc. per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, sulle rispettive piattaforme.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, riunito il 21 dicembre 2023, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 11 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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