L.R. Marche 27/2003
Interventi regionali nel settore della zootecnia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nelle Marche, contributi e misure per qualità delle produzioni zootecniche, miglioramento genetico, ricerca, assistenza tecnica, investimenti aziendali, epizoozie e apicoltura. Molte misure operano tramite programmi annuali della Giunta; nel primo anno erano esclusi alcuni interventi. L’efficacia era subordinata all’approvazione della Commissione europea.
Interventi regionali per la zootecnia marchigiana
Interventi regionali nel settore della zootecnia
La legge regionale disciplina un insieme di misure di sostegno alla zootecnia marchigiana, con finalità di miglioramento qualitativo, genetico, ambientale e strutturale degli allevamenti. L’intervento opera nel territorio della Regione Marche e si coordina con la normativa comunitaria e statale applicabile.
Finalità e obiettivi generali
La legge mira a potenziare e valorizzare il patrimonio zootecnico regionale attraverso interventi finanziari orientati a:
- migliorare la qualità delle produzioni e il patrimonio genetico del bestiame;
- garantire la sicurezza dell’alimentazione umana;
- tutelare l’ambiente;
- sviluppare l’allevamento estensivo, soprattutto nelle zone montane e svantaggiate.
Tra gli obiettivi specifici figurano la promozione delle produzioni di qualità e biologiche, il benessere animale, la sicurezza sul lavoro, la tutela delle razze autoctone, l’assistenza tecnica, l’uso sostenibile di effluenti zootecnici, il rafforzamento della zootecnia minore e alternativa e la valorizzazione dell’apicoltura.
È inoltre previsto che la Regione disciplini con regolamento l’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, nel rispetto della normativa europea e statale e con tutela dei corpi idrici e del suolo.
Zootecnia di qualità e criteri di accesso
Per le produzioni zootecniche di qualità, basate su disciplinari controllati da organismi terzi, la legge individua alcuni indicatori rilevanti:
- prevalenza di materie prime di provenienza aziendale o ottenute con sistemi di certificazione della qualità e della rintracciabilità;
- tipologia di allevamento;
- tracciabilità aziendale;
- zootecnia biologica;
- alimentazione senza OGM;
- utilizzo condizionato ed ecocompatibile degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato.
La Giunta regionale deve definire gli indicatori da adottare e quantificare per specie o razza e stabilire il periodo entro cui raggiungere la prevalenza delle materie prime aziendali o certificate nell’alimentazione.
Sviluppo delle linee produttive e investimenti aziendali
La Regione incentiva la riconversione, il potenziamento o l’avvio di allevamenti basati sulla linea vacca-vitello e sulla linea scrofa-suinetto. Sono inoltre finanziabili investimenti per:
- strutture per allevamenti minori e alternativi;
- riconversione da sistemi intensivi a estensivi e allevamenti all’aperto;
- strutture polifunzionali per allevamento e benessere animale;
- valorizzazione dei prati-pascolo e sistemi di governo integrale e rinnovabile degli stessi;
- raccolta e distribuzione degli effluenti zootecnici;
- acquisto di macchine e attrezzature, esclusi i trattori agricoli;
- primo acquisto di bestiame;
- acquisto di riproduttori di qualità iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici.
I contributi sono concessi con priorità alle aziende che seguono i disciplinari di qualità. La misura ordinaria è pari al 40% dell’investimento, elevata al 50% nelle zone svantaggiate; per i giovani agricoltori entro cinque anni dall’insediamento si sale rispettivamente al 45% e al 55%. In presenza di costi aggiuntivi per ambiente, igiene, benessere animale, energia elettrica o risorse idriche, le aliquote possono aumentare del 20% o del 25%, nei limiti indicati dalla legge e solo per l’adeguamento ai requisiti comunitari minimi o per superarli senza aumento della capacità produttiva.
Ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica
La Regione finanzia al 100% progetti di ricerca applicata e progetti pilota presentati da università, istituti di ricerca, enti, organizzazioni di produttori e associazioni allevatori. I progetti devono riguardare soprattutto:
- sviluppo dell’allevamento estensivo;
- razze a rischio di estinzione;
- igiene e benessere animale;
- protezione dell’ambiente;
- allevamento biologico;
- selezione e miglioramento genetico delle bovine di razza marchigiana e delle altre razze e popolazioni zootecniche marchigiane.
Una quota per la ricerca applicata non può superare il 10% della dotazione finanziaria annua complessiva della legge. I contributi possono coprire anche censimento e monitoraggio dei pascoli regionali, tecniche di gestione degli ecosistemi prativi sommitali appenninici marchigiani e individuazione dei fattori di rischio. I risultati scientifici dei progetti sono acquisiti in proprietà dalla Regione e resi accessibili agli operatori del settore.
Per l’assistenza tecnica, la Regione concede contributi ad associazioni degli allevatori e organizzazioni dei produttori zootecniche per servizi sostitutivi o ausiliari durante la partecipazione a iniziative formative e per l’organizzazione di concorsi, fiere e mostre zootecniche, incluse le spese di partecipazione. I contributi possono arrivare al 100% delle spese ammissibili, con limite massimo di 100.000 euro per beneficiario e per tre anni. Le attività finanziate devono essere accessibili a tutti gli allevatori.
Selezione e miglioramento genetico; riproduzione animale
La legge sostiene le associazioni che tengono libri e registri genealogici e svolgono controlli funzionali del bestiame, con contributi fino al 100% o al 70% della spesa ammissibile, a seconda delle attività finanziate. La Regione deve inoltre fissare parametri di efficacia gestionale e svolgere verifiche annuali.
Per il miglioramento, la conservazione e la diffusione del patrimonio zootecnico, la Regione si avvale di:
- centri di valutazione genetica dei riproduttori;
- centri di produzione di materiale seminale e di embrioni;
- centri di supporto dell’attività selettiva;
- centri di conservazione e valorizzazione delle popolazioni autoctone.
I centri di valutazione genetica sono gestiti dalle associazioni nazionali di specie o razza; gli altri centri da soggetti autorizzati dalla Regione in collaborazione con le associazioni nazionali di specie o razza. Sono previsti contributi fino al 40% per adeguamento, trasformazione, miglioramento delle strutture e tecnologie, fino al 40% per l’acquisto di riproduttori e fino al 30% per il mantenimento dei riproduttori.
L’Associazione regionale degli allevatori riceve, mediante progetto annuale approvato e verificato dalla Regione, funzioni di programmazione, coordinamento e valorizzazione delle attività dei centri, nonché di assistenza tecnica agli stessi, entro un limite di spesa di 130.000 euro annui. Nel medesimo ambito sono previsti interventi per il settore equino regionale, con particolare attenzione al centro di fecondazione equina e al cavallo del Catria, per i quali è fissato un contributo massimo di 70.000 euro; un apposito comitato tecnico-scientifico non può superare cinque componenti.
Tutela della biodiversità animale e razze a rischio
La Regione concede contributi agli allevatori singoli o associati che realizzano azioni di sostegno per conservare la biodiversità animale regionale e le razze minacciate di estinzione, con particolare riferimento al cavallo del Catria. Il sostegno tiene conto della maggiorazione dei costi di allevamento legati alle specificità di razza e di allevamento e della perdita di reddito derivante dalle particolarità commerciali di tali razze.
Zootecnia e protezione ambientale
La Regione incentiva l’adozione di tecniche di avvicendamento colturale ecocompatibili e l’introduzione di colture miglioratrici collegate, anche tramite contratti di filiera, alle produzioni zootecniche di qualità. Gli incentivi sono determinati sulla base della perdita di reddito degli agricoltori conseguente all’introduzione di tali colture.
Lotta contro le epizoozie
Per i programmi comunitari, nazionali o regionali di prevenzione e lotta contro le epizoozie, la Regione può concedere:
- contributi fino al 100% delle spese ammissibili, a titolo di indennizzo delle perdite dirette e indirette causate dalle malattie e per la partecipazione volontaria ai programmi;
- in alternativa, contributi fino al 50% delle spese per premi assicurativi contro il rischio di perdite dovute a epizoozie.
La Regione risarcisce fino al 100% il danno subito dagli allevatori per provvedimenti sanitari di sospensione della movimentazione degli animali. Sono inoltre previsti contributi straordinari per il ripianamento di gravi perdite aziendali dovute a encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
Apicoltura
La legge prevede contributi agli apicoltori per l’acquisto di attrezzature apistiche e per l’adeguamento dei locali destinati alla lavorazione dei prodotti apistici, nei limiti previsti per gli investimenti aziendali. Nella concessione dei benefici è data priorità all’allevamento e alla selezione di api regine di razza autoctona (Apis mellifera ligustica). Il contributo non può superare 10.000 euro per beneficiario e per un periodo di tre anni.
Procedura amministrativa, controlli e sanzioni
Per il primo anno di applicazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi con priorità, criteri, modalità di concessione e, se necessario, termini di avvio e completamento degli interventi, a pena di decadenza o revoca. Per gli anni successivi il quadro annuale è approvato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione.
La struttura regionale competente può effettuare in ogni momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare attuazione, obblighi e veridicità delle dichiarazioni. In caso di mancanza di requisiti essenziali, irregolarità insanabile o inosservanza dei termini, se imputabili al beneficiario, si dispone la revoca del finanziamento, il recupero delle somme con interessi al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione e una sanzione amministrativa da una a tre volte l’importo indebitamente fruito. La revoca può essere parziale se proporzionata all’inadempimento.
Disposizioni finanziarie e transitorie
Per l’anno 2003 è autorizzata una spesa di 1.612.290,02 euro, coperta mediante utilizzo di specifici stanziamenti di bilancio e riduzione di un capitolo indicato dalla legge. Per gli anni successivi la spesa è determinata con la legge di bilancio, nei limiti delle assegnazioni statali annuali. La Giunta può istituire appositi capitoli di spesa per l’attuazione degli interventi.
Nel primo anno di applicazione sono esclusi dal finanziamento gli interventi previsti dagli articoli relativi a selezione e miglioramento genetico e ai centri di riproduzione animale. Inoltre, l’efficacia della legge è subordinata alla notificazione alla Commissione europea e decorre dalla data della decisione di approvazione da parte della Commissione stessa.
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