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Legge

L.R. Marche 23/2003

Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche n. 23/2003 disciplina contributi e misure di sostegno per autocontrollo, sistemi certificati di gestione e tracciabilità, adeguamento dei disciplinari, costituzione di consorzi e un marchio di qualità collettivo per prodotti agricoli e agroalimentari. L’efficacia è subordinata alla decisione di conformità della Commissione europea.

Sostegno alla certificazione della qualità e tracciabilità delle produzioni agricole marchigiane

Sostegno ai sistemi di qualità e tracciabilità delle produzioni agricole marchigiane

La legge regionale delle Marche promuove la qualità, la tracciabilità e la certificazione delle produzioni agricole e agroalimentari regionali. L’intervento è finalizzato a tutelare consumatori e imprese, valorizzare l’origine delle materie prime e favorire anche l’accesso alla protezione comunitaria delle produzioni tradizionali.

Finalità e ambito degli interventi

La Regione concede contributi per tre grandi linee di intervento:

  • applicazione di sistemi di autocontrollo aziendale della qualità tramite disciplinari di produzione;
  • introduzione di sistemi di gestione aziendale finalizzati alla certificazione di qualità e tracciabilità;
  • costituzione di comitati promotori e consorzi di tutela per la registrazione, la supervisione e l’uso delle denominazioni d’origine.

Ai fini della legge, sono considerati prodotti di qualità quelli registrati secondo la normativa comunitaria, statale o regionale, oppure contraddistinti da marchi di qualità conformi ai principi del Trattato CE richiamati nel testo.

Sistemi di autocontrollo aziendale e disciplinari di produzione

La Regione sostiene progetti di autocontrollo aziendale attraverso l’estensione dei manuali HACCP e la loro applicazione ai disciplinari dei marchi di qualità per i quali sia stata rilasciata la concessione d’uso del marchio regionale.

I disciplinari devono essere conformi alla normativa comunitaria e rispettare requisiti minimi precisi:

  • devono riferirsi solo a caratteristiche intrinseche del prodotto, con requisiti oggettivi, misurabili e verificabili;
  • devono prevedere standard più rigorosi rispetto alla normativa ordinaria per prodotti della stessa categoria;
  • devono consentire l’accesso a qualsiasi potenziale candidato nell’Unione europea, salve le denominazioni d’origine;
  • devono garantire identificazione e tracciabilità dell’intero processo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito.

Il controllo dei disciplinari è affidato a un organismo privato o a un’autorità pubblica, secondo gli standard UNI EN 45011. Possono beneficiare dei contributi le imprese agricole e agroalimentari, singole o associate, e le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli di cui al Trattato CE, purché operino nel territorio regionale. Le imprese che trattano prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato o che svolgono solo commercializzazione possono essere finanziate solo nell’ambito di progetti associati presentati da organismi con partecipazione maggioritaria dei soggetti agricoli ammissibili. Il contributo non può superare il 60% della spesa ammissibile.

Sistemi certificati di gestione aziendale

La Regione finanzia progetti finalizzati all’introduzione di sistemi di gestione aziendale orientati alla certificazione della qualità. I sistemi devono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria oppure alle norme SA 8000, UNI EN ISO 9000 e 14000, con conformità attestata da organismi autorizzati o accreditati.

I beneficiari devono utilizzare il sistema realizzato con il contributo regionale per un periodo minimo stabilito dalla Giunta regionale. Anche in questo caso il contributo può arrivare al massimo al 60% della spesa ammissibile.

Sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera

La legge prevede contributi per l’introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera. I sistemi devono essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria oppure alle norme UNI 10939 e UNI 11020, con attestazione di conformità rilasciata da organismi autorizzati o accreditati.

Anche per questi interventi i beneficiari sono tenuti a mantenere il sistema per un periodo minimo fissato dalla Giunta regionale. Il contributo regionale non può superare il 60% della spesa ammissibile.

Priorità nei finanziamenti

Nella concessione dei contributi per sistemi di gestione e tracciabilità è riconosciuta priorità ai progetti diretti ad attestare l’assenza di OGM nelle filiere di produzione.

Adeguamento dei disciplinari e sostegno ai consorzi

La Regione concede contributi alle associazioni di produttori e ai consorzi di tutela dei marchi di qualità per progetti di adeguamento dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità già registrati.

Sono previsti anche contributi ai comitati promotori e ai consorzi di tutela responsabili della registrazione, supervisione e uso delle denominazioni d’origine, limitatamente alle spese di costituzione e avviamento.

Marchio di qualità collettivo regionale

La Giunta regionale è autorizzata a richiedere la registrazione di un marchio di qualità collettivo per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta deve:

  • determinare la denominazione e le caratteristiche ideografiche del marchio;
  • disciplinarne le modalità di concessione in uso;
  • regolare sospensione, decadenza e revoca della concessione in caso di inadempienza.

La Giunta individua inoltre i prodotti ammessi all’uso del marchio e approva i relativi disciplinari, che devono rispettare i requisiti previsti per i sistemi di autocontrollo. I concessionari del marchio devono indicare in ეტichetta l’origine del prodotto fresco, oppure l’origine delle materie prime agricole nel caso di prodotto trasformato.

Controllo e vigilanza

La Giunta regionale individua i soggetti abilitati a svolgere:

  • l’autorità pubblica di controllo sulle produzioni agricole di qualità ottenute in conformità alla normativa regionale, statale e comunitaria;
  • la vigilanza sugli organismi privati che controllano le produzioni agricole di qualità e quelle contraddistinte da marchi di qualità, nonché sugli eventuali organismi privati che controllano i disciplinari di produzione.

La Regione concede contributi anche a questi soggetti per l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza.

Procedure, ispezioni e revoche

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve approvare entro 90 giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione:

  • il riparto annuale dei finanziamenti;
  • criteri e modalità di concessione dei contributi;
  • i termini di avvio e completamento degli interventi, a pena di decadenza o revoca;
  • eventuali regole specifiche per ispezioni e controlli.

La struttura regionale competente può svolgere in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, per verificare l’attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi e la veridicità delle dichiarazioni. In caso di mancanza dei requisiti, documentazione non sanabile, dichiarazioni non veritiere o inosservanza degli obblighi imputabile al beneficiario, il dirigente dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento e il recupero delle somme erogate con interessi al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione. È inoltre prevista una sanzione amministrativa da due a quattro volte l’importo indebitamente fruito. La revoca può essere anche parziale, se proporzionata all’inadempimento.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata per il 2003 una spesa di euro 774.685,35. Per gli anni successivi la spesa è determinata annualmente con le leggi di bilancio. La copertura per il 2003 avviene mediante utilizzo di quote degli stanziamenti iscritti nell’UPB 3.09.03, e la Giunta è autorizzata a istituire appositi capitoli di spesa nella stessa UPB.

Effetti e applicabilità

La legge è notificata alla Commissione europea ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, e i suoi effetti decorrono dalla data della decisione di conformità della Commissione europea. Per la parte finanziaria, il riferimento esplicito è all’esercizio 2003 e ai successivi bilanci annuali, ma la disciplina è strutturalmente rivolta ai meccanismi di finanziamento e controllo regionali.

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