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Legge

L.R. Marche 21/2003

Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997

Normativa regionaleL.R. Marche 21/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nelle Marche, la trasformazione in costruzioni permanenti degli alloggi prefabbricati temporanei, delle stalle e dei fienili realizzati dopo il sisma iniziato il 26 settembre 1997. Prevede trasferimento ai Comuni, procedure e termini di 90 giorni, possibili alienazioni o riusi, adeguamenti igienico-sanitari e uso dei proventi per interventi connessi alla ricostruzione e urbanizzazione.

Trasformazione in permanente di alloggi prefabbricati, stalle e fienili installati per il sisma 1997 nelle Marche

Trasformazione in permanente di alloggi prefabbricati, stalle e fienili post sisma 1997

La legge regionale disciplina, per il territorio delle Marche, la stabilizzazione di manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997. La disciplina riguarda sia gli alloggi prefabbricati temporanei destinati all’abitazione, sia stalle e fienili provvisori, prevedendo procedure semplificate e deroghe urbanistico-paesaggistiche per la loro trasformazione in costruzioni permanenti.

Alloggi prefabbricati temporanei: trasferimento della proprietà e ambito della trasformazione

La proprietà degli alloggi prefabbricati temporanei costruiti dagli IACP con fondi della legge n. 61/1998 è trasferita gratuitamente ai Comuni in cui sono ubicati. La trasformazione in costruzioni permanenti può riguardare:

  • gli alloggi realizzati su aree acquisite dai Comuni ai sensi dell’ordinanza n. 3049/2000, comprese le aree di ampliamento necessarie;
  • gli alloggi realizzati su aree di proprietà privata diverse da quelle sopra indicate.

La trasformazione avviene senza opere ed è ammessa anche in deroga alle prescrizioni di base del piano paesistico ambientale regionale e alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale.

Procedura comunale, adempimenti e termine

La trasformazione è disposta dai Comuni entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il Comune deve individuare:

  • le opere di urbanizzazione;
  • gli interventi di piantumazione, rinaturalizzazione e sistemazione ambientale;
  • gli eventuali procedimenti per le autorizzazioni paesaggistiche;
  • le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali.

Deve inoltre essere depositato il progetto presso i centri operativi di Muccia e Fabriano, secondo la normativa sismica regionale, se il deposito non sia già avvenuto. La nota applicativa richiamata nel testo consolidato ridetermina il termine del comma 4 in 90 giorni dall’entrata in vigore della l.r. 20/2010.

Destinazione successiva degli alloggi trasformati

Una volta completati gli adempimenti e cessato lo scopo originario dell’installazione, i Comuni operano secondo un programma apposito:

  • per gli alloggi su aree pubbliche, possono mantenere gli edifici per esigenze di emergenza abitativa, protezione civile, attività turistico-ricreative, culturali o di ricerca scientifica, centri polifunzionali e altre finalità di pubblico interesse, anche tramite convenzioni con comunità montane, enti parco, altri enti pubblici, associazioni e fondazioni senza fini di lucro;
  • per gli alloggi su aree private, devono porre in vendita gli edifici al proprietario del fondo su cui insistono.

Alienazione, prelazione e limiti alla vendita

Gli edifici su area pubblica che non siano idonei alle finalità di pubblico interesse possono essere alienati tramite procedure di evidenza pubblica. I Comuni possono riservare il diritto di prelazione a particolari categorie di cittadini prive di altre abitazioni nel territorio nazionale.

L’alienazione comprende anche l’area di sedime, salvo che l’acquirente intenda trasferire l’alloggio su altra area nella propria disponibilità: in tal caso si vende solo il manufatto e lo smontaggio/rimozione restano a carico dell’acquirente. Non possono essere venduti più edifici allo stesso soggetto o allo stesso nucleo familiare.

Prezzo e destinazione dei proventi

Il prezzo di alienazione è determinato dall’ufficio tecnico comunale d’intesa con gli uffici tecnici regionali. Se si trasferisce anche la proprietà dell’area, si tiene conto delle spese pubbliche sostenute per acquisizione, urbanizzazioni e allacci ai servizi.

I proventi delle vendite sono vincolati a interventi connessi alla ricostruzione e alla gestione del patrimonio emergenziale, tra cui urbanizzazioni, sistemazioni ambientali, ampliamenti, manutenzione degli alloggi non alienati, gestione delle aree, edilizia sovvenzionata o agevolata, opere pubbliche, riqualificazione urbana e altri interventi correlati al post-sisma.

Smontaggio e rimozione

I Comuni devono disporre lo smontaggio e la rimozione:

  • degli alloggi su area pubblica, se l’area non è stata acquisita;
  • degli alloggi su area privata, se il proprietario del fondo non procede all’acquisto.

La rimozione deve comunque essere ordinata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini fissati per le acquisizioni oppure dal diniego di permessi, autorizzazioni paesaggistiche o varianti urbanistiche.

Stalle e fienili provvisori: trasformazione in permanente e adeguamenti

Le stalle e i fienili provvisori realizzati con fondi del Fondo di solidarietà nazionale dopo il sisma del 1997 possono essere trasformati in permanenti, con deroga alle prescrizioni paesistico-ambientali e provinciali indicate dalla legge.

Restano fermi volumetria e caratteristiche costruttive esistenti, ma gli immobili devono essere adeguati alla normativa igienico-sanitaria vigente. Per tale adeguamento sono concessi ai proprietari i contributi previsti dalla finanziaria regionale 2002, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Procedura per stalle e fienili e vincolo agricolo

I proprietari delle aree interessate devono presentare al Comune, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la domanda di trasformazione dell’autorizzazione edilizia provvisoria in permesso di costruire, oppure ottenere la trasformazione nei casi previsti dal testo unico dell’edilizia mediante denuncia di inizio attività.

Quando necessario, prima della trasformazione deve essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica e deve essere depositato il progetto presso i centri operativi di Muccia e Fabriano, se non già effettuato. Alla domanda deve essere allegato l’atto istitutivo del vincolo di destinazione previsto dalla normativa regionale sul territorio agricolo.

Il Comune, se occorre, predispone e approva le varianti urbanistiche e può dettare disposizioni per la sistemazione ambientale degli edifici da rendere permanenti.

Approvazione delle varianti urbanistiche

Le varianti urbanistiche previste per alloggi prefabbricati, stalle e fienili sono approvate definitivamente dal Consiglio comunale senza bisogno del parere di conformità della Provincia. La legge semplifica quindi il procedimento urbanistico locale per consentire la stabilizzazione dei manufatti connessi all’emergenza sismica.

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