L.R. Marche 24/2003
Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 recante: "Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Marche 18 giugno 2002, n. 9 su attività regionali per diritti umani, cultura di pace, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. Interviene su criteri/discipline interne degli artt. 5, 7, 10 e 14. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Modifiche urgenti alla disciplina regionale su diritti umani, pace, cooperazione e solidarietà internazionale
Modifiche alla disciplina regionale su diritti umani, pace e cooperazione internazionale
La legge regionale interviene sulla l.r. 18 giugno 2002, n. 9, che disciplina le attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. Il testo non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna alcuni profili della normativa previgente, con efficacia immediata secondo la clausola di urgenza.
Ambito degli interventi normativi
L’atto opera esclusivamente sulle disposizioni della l.r. 9/2002, modificando:
- la lett. d) del comma 3 dell’art. 5;
- il comma 2 dell’art. 7;
- il comma 4 dell’art. 10 e introducendo il comma 4-bis;
- l’art. 14 mediante inserimento del comma 3-bis.
La legge non contiene una disciplina completa di settore, ma una serie di integrazioni e sostituzioni puntuali che incidono sul contenuto della legge regionale già vigente.
Contenuto sostanziale delle modifiche
Dal testo fornito non emergono i nuovi contenuti normativi in forma leggibile, ma risulta che il legislatore regionale è intervenuto per aggiornare alcuni passaggi della disciplina previgente in materia di:
- attività regionali per i diritti umani e la cultura di pace;
- cooperazione allo sviluppo;
- solidarietà internazionale.
Il risultato applicativo è quindi quello della versione consolidata della l.r. 9/2002, come emendata da questa legge.
Decorrenza ed efficacia
La legge è espressamente dichiarata urgente. Pertanto:
- entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
- non prevede un periodo transitorio autonomo nel testo fornito.
Valutazione di attualità
L’atto non è da considerarsi deprecato, poiché si tratta di una legge modificativa di una disciplina regionale ancora suscettibile di applicazione come parte del testo consolidato della l.r. 9/2002.
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