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Ordinanza

Ordinanza n. 9802/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’ottemperanza alla sentenza n. 21/2024 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Dominici, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 158/2020, pubblicata in data 18/01/2024, notificata in data 05/03/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202506761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 21/2024 del Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 gennaio 2024, notificata il 5 marzo 2024 e passata in giudicato. Il testo non espone le specifiche censure rivolte alla condotta del Ministero, ma il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso per ottemperanza. Avvalendosi dei poteri istruttori, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2026; l'ordinanza deve essere comunicata alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Utilizzato quale base del potere del giudice di acquisire elementi istruttori necessari ai fini della decisione.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'acquisizione di una relazione documentata dall'amministrazione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il mancato, tardivo o insufficiente espletamento dell'incombente istruttorio potrà essere valutato ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo di ottemperanza, quando gli elementi disponibili non sono sufficienti per decidere, il giudice può ordinare all'amministrazione resistente il deposito di una relazione documentata sui fatti di causa e sulle censure dedotte.
  • L'incombente istruttorio disposto dal giudice può essere assoggettato a un termine perentorio; il suo mancato, tardivo o insufficiente adempimento può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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