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Provvedimento

Provvedimento del 20/03/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva le avvertenze da inserire nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli del settore Territorio, con riferimento a imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri e sanzioni. Il testo spiega quando si applica il reclamo-mediazione, come presentare il ricorso, gli obblighi di costituzione in giudizio, il contributo unificato e le possibilità di sospensione del pagamento.

Avvertenze della cartella di pagamento per i ruoli del settore Territorio

Approvazione delle avvertenze per i ruoli del settore Territorio

Il provvedimento approva le avvertenze da inserire nella cartella di pagamento relativa ai ruoli del settore Territorio, ai sensi dell’art. 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Le avvertenze riguardano in particolare imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri e sanzioni amministrative in materia tributaria.

Contesto normativo e finalità

Il documento richiama l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate, disposta dall’art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con effetto dal 1° dicembre 2012. Da tale data l’Agenzia delle Entrate esercita le funzioni già svolte dall’Agenzia del Territorio, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali.

Fino al completamento dell’integrazione, le strutture periferiche già dell’Agenzia del Territorio continuano ad operare come Uffici Provinciali-Territorio. Le avvertenze sono quindi aggiornate per tenere conto della nuova organizzazione e per integrare quelle già approvate con il provvedimento del 18 ottobre 2011.

Ambito di applicazione delle avvertenze

Le avvertenze approvate valgono per le cartelle di pagamento connesse a ruoli emessi dagli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia delle Entrate. Il documento precisa che la richiesta di reclamo-mediazione si applica alle controversie relative a ruoli emessi a decorrere dal 1° dicembre 2012.

Resta escluso dal reclamo-mediazione il contenzioso relativo a ruoli emessi dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio fino al 30 novembre 2012, anche se la cartella è stata notificata dopo il 1° dicembre 2012.

Richiesta di informazioni e riesame in autotutela

Il contribuente può richiedere informazioni sulla cartella presso l’Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, indicato nella pagina del “Dettaglio degli addebiti”.

Può inoltre presentare una richiesta di riesame per ottenere l’annullamento del ruolo. Il documento specifica che tali richieste vanno presentate all’Ufficio Provinciale-Territorio anche per ruoli emessi dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio prima del 1° dicembre 2012.

La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell’Ufficio Provinciale-Territorio, o un suo delegato, indicato nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti”.

Reclamo-mediazione: presupposti e termini

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro relative ad atti emanati dagli Uffici Provinciali-Territorio dal 1° dicembre 2012, il contribuente non può proporre ricorso alla Commissione tributaria senza avere prima presentato istanza di reclamo-mediazione allo stesso Ufficio.

L’istanza deve essere presentata con le stesse modalità e nello stesso termine del ricorso, quindi entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Il documento richiama che il nuovo istituto, introdotto dal Dl n. 98/2011, mira a prevenire le liti di minore valore e consente, in caso di accordo, una riduzione delle sanzioni al 40 per cento.

La mancata presentazione dell’istanza comporta l’inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria. L’istanza deve contenere l’intero contenuto del ricorso e, trascorsi 90 giorni senza accoglimento o conclusione della mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio depositando l’istanza, che vale come ricorso.

All’istanza devono essere allegati i documenti che il contribuente intende usare nell’eventuale giudizio. Inoltre, il reclamo-mediazione è ammesso solo per vizi del ruolo e non per vizi propri della cartella.

Contenuto e presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione

L’istanza deve essere intestata e notificata all’Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, indicato nel “Dettaglio degli addebiti”.

Nel documento si indica che l’istanza deve riportare gli stessi dati del ricorso e può contenere una proposta motivata di mediazione, con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Ricorso alla Commissione tributaria provinciale

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il contribuente che intende impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per il ricorso sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, ai sensi della legge n. 742/1969.

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o altro atto autonomamente impugnabile, può contestare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Il ricorso deve essere:

  • intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
  • notificato all’Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, anche per ruoli anteriori al 1° dicembre 2012, con le modalità indicate nel testo;
  • notificato all’Agente della riscossione se si contestano vizi a lui imputabili, ad esempio errori nella notifica della cartella.

Le modalità di notifica previste sono la spedizione per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, la consegna diretta all’Ufficio, oppure la notifica tramite Ufficiale giudiziario.

Contenuto del ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

  • la Commissione tributaria provinciale;
  • le generalità del ricorrente;
  • il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio;
  • il rappresentante legale, se società o ente;
  • residenza, sede legale o domicilio eletto;
  • l’indirizzo PEC del ricorrente o del difensore;
  • l’Ufficio e/o l’Agente della riscossione contro cui si ricorre;
  • il numero della cartella di pagamento;
  • i motivi del ricorso;
  • la domanda proposta;
  • la sottoscrizione del ricorrente o del difensore.

È consigliato allegare la documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

Difesa tecnica e valore della controversia

Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere assistito obbligatoriamente da un difensore appartenente alle categorie previste dalla legge. Per importo contestato si intende l’ammontare di tributi e/o oneri, esclusi interessi e sanzioni; se la controversia riguarda solo sanzioni, conta il loro ammontare.

Costituzione in giudizio e documentazione da depositare

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, depositando il fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale oppure inviandolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Nel caso di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione del diniego o dell’accoglimento parziale, oppure, in caso di silenzio dell’ufficio, dalla scadenza dei 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Il fascicolo deve contenere:

  • l’originale del reclamo/ricorso, se notificato tramite Ufficiale giudiziario, oppure la copia se consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità;
  • la ricevuta del deposito o della spedizione;
  • la documentazione sul versamento del contributo unificato;
  • la fotocopia della cartella di pagamento;
  • la nota di iscrizione a ruolo, con indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della lite e della data di notifica del reclamo/ricorso.

Contributo unificato e spese

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia, determinato secondo i criteri richiamati nel documento e dichiarato nelle conclusioni del ricorso, anche in caso di prenotazione a debito. Il pagamento avviene secondo le modalità dell’art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Il documento precisa inoltre che il contributo unificato è aumentato della metà se nel ricorso il difensore non indica la propria PEC oppure se la parte non indica il proprio codice fiscale.

Sospensione del pagamento

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione viene concessa e il ricorso è poi respinto, devono essere pagati gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

La sospensione amministrativa:

  • si chiede in carta semplice all’Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo;
  • dal 1° dicembre 2012, va chiesta a tale Ufficio anche per ruoli emessi dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio prima di quella data;
  • nel caso di reclamo-mediazione, può essere inserita nell’istanza stessa oppure presentata separatamente.

La sospensione giudiziale:

  • può essere richiesta alla Commissione tributaria provinciale adita;
  • richiede la dimostrazione che il pagamento può causare un danno grave e irreparabile;
  • può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato;
  • se proposta separatamente, deve essere notificata all’Ufficio e/o all’Agente della riscossione contro cui è stato proposto ricorso e depositata in segreteria con le stesse modalità del ricorso.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 64 e 68;
  • art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettere a), b), c);
  • provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010, 28 luglio 2010, 18 ottobre 2011, 30 marzo 2012, 3 luglio 2012 e 5 marzo 2013;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25;
  • Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 4, 12, 17-bis, 18-22;
  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 6-quater, art. 13, comma 3-bis, e art. 192;
  • legge 1° agosto 1969, n. 742.

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