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Provvedimento

Provvedimento del 29/03/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle Entrate renda disponibili ai Comuni i dati sulla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e come i Comuni possano segnalare eventuali incongruenze, ai fini degli accertamenti collegati al tributo sui rifiuti e sui servizi. Sono indicati canali telematici, criteri di calcolo della superficie, e rinvio a un successivo comunicato per la decorrenza operativa.

Modalità di interscambio dei dati sulla superficie catastale tra Agenzia delle Entrate e Comuni

Modalità di interscambio dei dati sulla superficie catastale tra Agenzia delle Entrate e Comuni

Il provvedimento disciplina, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le modalità di scambio tra Agenzia delle Entrate e Comuni dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. L’obiettivo è mettere a disposizione dei Comuni informazioni utili per le attività di accertamento connesse al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Quadro normativo e presupposti

Il testo richiama una serie di fonti normative e regolamentari che costituiscono il contesto dell’intervento, tra cui:

  • il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, sulla formazione del catasto edilizio urbano;
  • il d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, recante il regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano;
  • la legge 1° ottobre 1969, n. 679, sulla semplificazione delle procedure catastali;
  • il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, sull’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali;
  • il d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sui criteri di revisione delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo;
  • la determinazione 9 agosto 2005 del Direttore dell’Agenzia del Territorio;
  • il decreto 13 novembre 2007 sulle regole tecnico-economiche per l’utilizzo telematico dei dati catastali da parte di altre amministrazioni.

Il provvedimento tiene inoltre conto:

  • dell’articolo 14 del d.l. n. 201/2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
  • dell’articolo 23-quater del d.l. n. 95/2012, che ha incorporato l’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate dal 1° dicembre 2012;
  • della modifica introdotta dall’art. 1, comma 387, della legge n. 228/2012;
  • del parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 7 febbraio 2013.

Ambito di applicazione

Il provvedimento si applica ai dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. La disciplina riguarda esclusivamente l’interscambio tra Agenzia delle Entrate e Comuni per finalità legate agli accertamenti previsti dalla normativa sul tributo rifiuti-servizi.

Dati resi disponibili ai Comuni

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni i dati relativi alla superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, determinata secondo i criteri del d.P.R. n. 138/1998, con riferimento alle unità:

  • iscritte in catasto;
  • corredate di planimetria.

Per le sole destinazioni abitative, l’Agenzia rende inoltre disponibili, ai fini dell’accertamento, i dati di superficie determinati scorporando:

  • balconi;
  • terrazzi;
  • aree scoperte pertinenziali e accessorie;
  • sia se comunicanti sia se non comunicanti.

Segnalazione delle incongruenze da parte dei Comuni

I Comuni, qualora riscontrino scostamenti significativi tra la superficie resa disponibile dall’Agenzia e i dati in loro possesso, possono segnalare le incongruenze all’Agenzia delle Entrate. La segnalazione deve avvenire secondo le modalità previste dal successivo articolo 3.

Modalità tecniche di interscambio

I canali di comunicazione per lo scambio dei dati sono individuati nelle piattaforme informatiche:

  • “Portale per i Comuni”;
  • “Sistema di Interscambio”.

L’interscambio avviene secondo regole tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nell’area relativa alle attività già di competenza dell’Agenzia del Territorio, all’indirizzo indicato nel provvedimento.

Decorrenza della fruibilità dei dati

La data dalla quale i dati sono effettivamente fruibili dai Comuni non è fissata direttamente nel provvedimento. Essa sarà stabilita con apposito comunicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia stessa.

Pubblicazione del provvedimento

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, in applicazione dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti istituzionali in luogo della Gazzetta Ufficiale.

Dati essenziali del documento

Il provvedimento è stato adottato a Roma il 29 marzo 2013 dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

Testo integrale

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