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Ordinanza

Ordinanza n. 4661/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della decisione di cui al verbale n. -OMISSIS- del 6 febbraio 2026 della ventesima Sotto-commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui è stata espressa una valutazione insufficiente (pari a 15) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il numero 931; - della conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame da avvocato per la sessione 2025, in imminente svolgimento presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, comunicata alla candidata in data 31 marzo 2026, mediante invio all’area riservata; - se pubblicato, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, in parte qua, laddove non contempla la ricorrente tra i candidati ammessi alla prova orale; - del verbale della Commissione presso il Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2025, recante i “criteri per la correzione della prova scritta”, nella parte in cui afferma «la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione» - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso, ove occorrer possa, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 giugno 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2025), di indizione della sessione 2025 di Esami per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nonché dei Decreti Ministeriali del 4 novembre 2025, 25 novembre 2025 e 10 dicembre 2025 con i quali sono state rispettivamente nominate la Commissione centrale e le Sottocommissioni d’esame; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/7/2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; della decisione di cui al verbale del 3 giugno 2026, con cui la Prima Sottocommissione della Commissione per l’Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui è stata espressa una valutazione insufficiente (pari a 16) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il numero 7; del verbale del 16 giugno 2026, con cui la Prima Sottocommissione della Commissione per l’Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ha dichiarato «non ammessa» la ricorrente alle prove orali dell’esame da avvocato per la sessione 2025, in svolgimento presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, comunicato con pec ai difensori costituiti in pari data; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; nonché per l’accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. alla documentazione richiesta dai difensori della ricorrente alla Corte d’Appello con istanza presentata in data 18 giugno 2026 e, segnatamente, la copia fotostatica dei nove compiti trasmessi insieme a quello della ricorrente per la rivalutazione, nonché le votazioni originariamente attribuite agli stessi dalla Ventesima Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202601450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso ai nove elaborati corretti insieme a quello della ricorrente, ai numeri di busta originari e alle votazioni originarie, dopo la ricorrezione disposta in sede cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a esame)

Prevale il privato

La controversia

La candidata aveva impugnato il punteggio insufficiente di 15 attribuito al proprio elaborato e la conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame forense per la sessione 2025. In sede cautelare era stato disposto il riesame anonimo dell’elaborato insieme ad altri nove elaborati: la nuova sottocommissione aveva attribuito alla candidata il punteggio di 16, giudicando insufficienti tutti e dieci i compiti, e l’aveva nuovamente esclusa dall’orale. Con motivi aggiunti la candidata aveva contestato la nuova valutazione, deducendo motivazione apparente perché identica per tutti gli elaborati, violazione dei criteri di correzione e travisamento del proprio elaborato, nonché arbitrarietà della ricorrezione, anche per il mutamento degli esiti dei cinque elaborati precedentemente valutati positivamente e per incongruenze nei verbali. Aveva quindi chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., accesso ai nove elaborati anonimi, ai numeri di busta originari e ai relativi punteggi originari, al fine di verificare anonimizzazione, composizione del gruppo e coerenza delle valutazioni. La segreteria aveva negato tali documenti, ritenendoli non più rilevanti dopo la ricorrezione e meramente strumentali alla tutela dell’anonimato.

La decisione

Il TAR ha deciso esclusivamente l’istanza di accesso proposta con i motivi aggiunti, separatamente dal giudizio principale, la cui trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 dicembre 2026. Ha accolto l’istanza perché sussiste un nesso immediato e concreto tra i documenti richiesti e la difesa della candidata: la trasmissione di dieci elaborati anonimi era una modalità prescritta per garantire oggettività e imparzialità del riesame, e la sua corretta attuazione può essere verificata solo conoscendo gli elaborati, la corrispondenza con i numeri di busta originari e i punteggi iniziali. Tali elementi sono inoltre pertinenti alle contestazioni sulla motivazione uniforme e sul mutamento delle valutazioni. L’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare la valutazione circa ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio di merito, salvo un collegamento evidentemente e assolutamente mancante, qui insussistente. Il TAR ha escluso che prevalessero esigenze di riservatezza: gli elaborati e i punteggi sono anonimi e, comunque, possono essere oscurati i dati identificativi. Ha ordinato al Ministero, anche tramite la segreteria esami della Corte d’Appello, di consentire visione e copia dei nove elaborati, dei documenti attestanti i numeri di busta originari e dei documenti relativi ai punteggi originari, anche mediante estratti dei verbali. È rimasta assorbita la richiesta alternativa di ottenere gli elaborati prima dell’anonimizzazione, perché l’accesso disposto soddisfa l’interesse conoscitivo. Le spese della fase sono state riservate alla sentenza che definirà il giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990

    Ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, l’accesso deve comunque essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.

    L’accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza documentale è necessaria per tutelare interessi giuridici; occorre accertare il nesso di strumentalità, senza anticipare il giudizio sulla decisività del documento nella controversia di merito.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Con motivi aggiunti depositati il 9 luglio 2026, la ricorrente ha impugnato i verbali del 3 e del 16 giugno 2026.

    L’ordinanza decide l’istanza di accesso proposta con i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., separatamente dal giudizio principale. Il testo non formula una specifica interpretazione della disposizione processuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

    La tutela dei diritti e della dignità della parte giustifica l’oscuramento delle sue generalità nella pubblicazione del provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

    Le disposizioni sono richiamate a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo, una volta accertato il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono valutare in anticipo l’ammissibilità, l’influenza o la decisività dei documenti nel giudizio di merito; la valutazione compete al giudice di quel giudizio, salvo che il collegamento difensivo sia evidentemente e assolutamente mancante.
  • Quando un riesame valutativo è disposto con modalità di anonimizzazione e con trasmissione congiunta di più elaborati per garantire imparzialità e oggettività, l’interessato può accedere ai documenti necessari a verificare l’effettiva anonimizzazione, la composizione del gruppo sottoposto a riesame e la corrispondenza tra elaborati, identificativi originari e valutazioni, se tali elementi sono pertinenti alle censure contro il nuovo giudizio.
  • L’accesso agli elaborati anonimi e ai relativi punteggi originari non è precluso dal fatto che gli elaborati di altri candidati abbiano esaurito la propria funzione rispetto ai loro autori, quando la loro conoscenza è necessaria a verificare la legittimità della valutazione resa sul richiedente; l’accesso non comporta la rimessa in discussione delle posizioni dei candidati estranei al giudizio.
  • L’esigenza difensiva può prevalere sulla riservatezza quando elaborati e valutazioni sono riferiti a documenti anonimi privi di dati identificativi; in ogni caso, la tutela della riservatezza può essere assicurata oscurando i dati idonei a identificare gli autori.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoEsami di abilitazione
RamiAccesso e trasparenzaPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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