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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15264/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, da parte dell’amministrazione che aveva ottenuto l’attivazione del giudizio amministrativo, di un ulteriore contributo unificato pari a euro 6.000 in relazione a motivi aggiunti depositati nel processo amministrativo, oltre a quanto già versato (euro 650). I contribuenti avevano impugnato davanti al giudice tributario il provvedimento con cui veniva preteso tale importo aggiuntivo. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo non dovuto il contributo per i motivi aggiunti, perché l’atto impugnato sarebbe stato solo un atto susseguente rispetto agli atti già contestati in via principale. Il TAR ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 6-bis, lett. d), e comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il bando di gara impugnato con motivi aggiunti dovesse essere assoggettato al contributo unificato come atto autonomamente rilevante e non come mero atto impugnato in principalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo formulato in modo inammissibile. La Corte ha affermato che, ai fini del contributo unificato sui motivi aggiunti nel processo amministrativo, non è decisiva la distinzione tra motivi aggiunti propri e impropri, ma occorre verificare se essi determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia, cioè un effettivo ampliamento del thema decidendum. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra gli atti, e il ricorrente non aveva illustrato in modo adeguato tale rapporto né dimostrato che i motivi aggiunti avessero ampliato considerevolmente l’oggetto del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate; è stata inoltre esclusa l’applicazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto il motivo non ha superato il vaglio di ammissibilità per difetto di adeguata allegazione e specificazione.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato è dovuto per il ricorso principale, incidentale e per i motivi aggiunti che introducono domande nuove; la Corte legge la norma in senso conforme al diritto UE, richiedendo un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato insieme al comma 6-bis come base normativa della pretesa impositiva sul contributo unificato nei motivi aggiunti.

  • art. 43 c.p.a.

    Distingue motivi aggiunti propri e impropri, ma tale distinzione non è decisiva per il contributo unificato; conta l’effetto sostanziale di ampliamento della controversia.

  • art. 1 direttiva UE n. 89/665

    La percezione di tributi giudiziari multipli è compatibile, in linea di principio, con la direttiva se giustificata dal buon funzionamento del sistema giurisdizionale e se riferita a ricorsi o motivi aggiunti realmente diversi.

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato come parametro interpretativo per la compatibilità dei tributi giudiziari con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo per le amministrazioni dello Stato, soggette al meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Ai fini del contributo unificato sui motivi aggiunti nel processo amministrativo, non è decisiva la qualificazione formale dei motivi come propri o impropri: occorre verificare se essi introducano domande nuove o determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.
  • La legittimità della duplicazione dei tributi giudiziari nel medesimo procedimento è compatibile con il diritto dell’Unione solo quando il nuovo atto impugnato o i motivi aggiunti abbiano contenuto effettivamente diverso e comportino un ampliamento sostanziale del thema decidendum.
  • Non è dovuto un contributo unificato aggiuntivo quando i motivi aggiunti si inseriscono in un rapporto di pregiudizialità-dipendenza con gli atti già impugnati, dando luogo a una connessione forte tra le controversie e non a una nuova e autonoma lite.
  • Chi deduce in cassazione una violazione di legge sulla debenza del contributo unificato deve illustrare in modo specifico il rapporto tra gli atti impugnati e il contenuto dei motivi aggiunti, così da consentire il controllo sul presupposto impositivo.
  • Per le amministrazioni dello Stato, il meccanismo della prenotazione a debito esclude l’applicazione dell’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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