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Legge

L.R. Basilicata 10/2005

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E PER LO SVILUPPO DI PROGETTI PER CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 10/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata promuove diritti e partecipazione di bambine, bambini e adolescenti, sostenendo progetti comunali per città più a misura di minori, formazione degli operatori, banca dati e monitoraggio regionale. Prevede contributi ai Comuni fino al 50% della spesa ammissibile. La disciplina finanziaria iniziale riguarda il solo anno 2005.

Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e progetti "Città dei bambini e delle bambine"

Promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Basilicata

La legge della Regione Basilicata definisce un quadro di interventi per riconoscere e tutelare i diritti delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e con la normativa nazionale richiamata. L’obiettivo generale è favorire uno sviluppo armonico della persona minorenne, migliorare la qualità della vita e promuovere la partecipazione alla vita della comunità locale.

Finalità e principi ispiratori

La Regione riconosce i minori come soggetti titolari di diritti propri e di esigenze specifiche di natura fisiologica, psico-sociale e კულტurale. In questa prospettiva, la legge mira a sostenere interventi che favoriscano:

  • lo sviluppo completo dell’identità personale;
  • la tutela effettiva dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • la partecipazione concreta dei minori alla vita della comunità.

Ambiti di intervento e azioni promosse

Per attuare le finalità della legge, la Regione promuove una pluralità di azioni rivolte ai soggetti in età evolutiva e all’organizzazione della città in funzione delle loro esigenze. In particolare, sostiene:

  • iniziative di riconoscimento dei diritti e dei bisogni dei minori;
  • politiche urbane orientate a migliori condizioni di vita, anche attraverso la pianificazione e la progettazione spaziale e temporale della città;
  • micro-progetti per recuperare spazi abbandonati o degradati e trasformarli in luoghi di incontro, gioco e aggregazione;
  • progetti per rafforzare l’autonomia dei minori, la loro mobilità in sicurezza, la conoscenza della città e la capacità di fruirne pienamente;
  • iniziative per la partecipazione attiva alla vita civile e alla crescita culturale;
  • formazione e aggiornamento del personale degli enti locali, degli addetti ai servizi di pubblica utilità e degli insegnanti, tramite gli enti e le realtà competenti;
  • costituzione di una banca dati regionale dei progetti attivati.

Collaborazioni istituzionali e reti territoriali

La Regione favorisce la collaborazione con istituzioni, enti locali, autorità scolastiche, associazioni e organizzazioni sociali senza scopo di lucro, anche mediante apposite intese. È inoltre prevista la promozione di progetti interregionali secondo la normativa nazionale e il raccordo con organismi e programmi nazionali e internazionali per la costruzione di una rete di “città dei bambini”.

Coordinamento con la legislazione di settore e urbanistica

Per il raggiungimento degli obiettivi della legge, la Regione coordina gli interventi previsti dalle altre leggi di settore che incidono sulla condizione di bambine, bambini, adolescenti e adolescenti, soprattutto nei contesti urbani. Le finalità della legge costituiscono inoltre indirizzi per la redazione e la modifica degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali di regolazione degli orari.

Progetti comunali “Città delle bambine e dei bambini”

I Comuni sono chiamati a dotarsi di progetti di intervento orientati al miglioramento della qualità della vita dei minori nelle città. Tali progetti devono individuare le azioni, le iniziative e le procedure di attuazione. La Regione può concedere contributi ai Comuni secondo criteri e modalità definiti periodicamente dalla Giunta regionale, entro il limite massimo del 50% della spesa ammissibile.

Progetto pilota regionale

La Giunta regionale individua ogni anno almeno un progetto pilota tra quelli presentati dai Comuni, con caratteristiche di particolare innovatività e trasversalità. Il progetto pilota è sostenuto per favorirne la realizzazione, la conoscenza e la trasferibilità ad altri contesti.

Monitoraggio e rendicontazione

La Giunta regionale svolge il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi attivati in applicazione della legge e presenta una relazione annuale al Consiglio regionale.

Disciplina finanziaria

Gli oneri iniziali della legge sono quantificati per il solo anno 2005 in 100.000 euro, coperti mediante prelievo da fondi speciali del bilancio regionale, per quota parte corrente e in conto capitale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie. Per gli anni successivi al 2005, gli stanziamenti sono determinati dalle relative leggi di bilancio.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge continua a disciplinare la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel territorio della Basilicata, ma la specifica copertura finanziaria descritta nel testo è riferita al solo esercizio 2005. Le risorse successive dipendono dalle leggi di bilancio annuali.

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