Ordinanza n. 128/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, unitamente agli atti medici e amministrativi presupposti relativi alla temporanea non idoneità alla guida
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Motorizzazione Civile di Bologna che ha disposto la sospensione a tempo indeterminato della patente ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 129, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, nonché la comunicazione del giudizio di temporanea non idoneità alla guida, i certificati della Commissione Medica Locale e gli ulteriori atti presupposti, contestando anche la genuinità del referto relativo agli accertamenti effettuati. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che il provvedimento di sospensione si fonda anche su un parere medico vincolante del 12 dicembre 2025, non impugnato, e su un certificato del 28 gennaio 2026 attestante la non idoneità alla guida per sei mesi, ritirato dal ricorrente lo stesso giorno e recante l'avviso della possibilità di impugnazione entro sessanta giorni. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 16 aprile 2026, il Collegio ha dubitato della ricevibilità dell'impugnazione del certificato e, conseguentemente, dell'ammissibilità dell'impugnazione degli atti successivi e consequenziali. Il giudice ha inoltre ritenuto insufficienti gli elementi di fumus boni iuris, poiché gli esiti delle analisi giustificavano gli approfondimenti amministrativi e, in chiave preventiva, la sospensione della patente nelle more. Quanto al periculum in mora, il ricorrente aveva indicato soltanto possibili ripercussioni negative, senza specificare un danno concreto e verificabile riferito alla propria situazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha evidenziato dubbi sulla ricevibilità dell'impugnazione dell'atto medico del 28 gennaio 2026, in ragione della notificazione del ricorso oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla conoscenza dell'atto, e dubbi conseguenti sull'ammissibilità dell'impugnazione degli atti successivi. Ha comunque ritenuto non adeguatamente comprovato il fumus boni iuris, poiché gli accertamenti analitici legittimavano gli approfondimenti disposti dall'Amministrazione e la sospensione preventiva della patente. Ha escluso anche la sussistenza di un periculum in mora concretamente dimostrato, osservando che le conseguenze dannose erano state prospettate in modo generico. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, in applicazione di una logica di prevenzione, rispetto all'interesse del ricorrente a guidare nei mesi residui di efficacia del provvedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento di sospensione della patente fondato sugli accertamenti e sulla valutazione di idoneità alla guida.
art. 129, comma 2, d.lgs. 285/1992
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento dell'ordinanza di sospensione della patente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato come presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la tempestiva impugnazione dell'atto presupposto conosciuto dal destinatario è rilevante anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione degli atti successivi e consequenziali, quando questi dipendano dal primo.
- La sospensione della patente disposta in presenza di esiti analitici che giustifichino ulteriori accertamenti può risultare assistita da fumus boni iuris, ove sia finalizzata in via preventiva alla tutela della sicurezza della circolazione.
- Il periculum in mora non può essere dimostrato mediante la mera elencazione di conseguenze negative ipotetiche: il ricorrente deve allegare e circostanziare un danno concreto, attuale e verificabile in relazione alla propria situazione.
- Nel giudizio cautelare relativo alla sospensione della patente, l'interesse individuale alla prosecuzione della guida può recedere rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, quando gli accertamenti sanitari rendano ragionevole una misura preventiva.
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