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Sentenza

Sentenza del 16/07/2018 n. 1443 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Motivazione dell'avviso di accertamento - E' sufficiente il riferimento al PVC già notificato al contribuente - Sottoscrizione da funzionario privo di delega - Illegittimità - Non sussiste se è certa l'attribuibilità ad un organo amministrativo titolare del potere impositivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2009, con cui erano stati contestati l’omessa indicazione di componenti positivi per 85.525 euro, la deduzione indebita di costi per 5.165 euro e l’indetraibilità dell’IVA per 333,33 euro. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittima sottoscrizione dell’atto, la mancata allegazione degli atti richiamati, l’insufficiente motivazione, la decadenza dell’Amministrazione, la violazione del diritto di difesa, l’assenza dei presupposti di legge e il mancato assolvimento dell’onere della prova.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato l’avviso di accertamento, salvo che per il recupero dell’IVA di 333,33 euro, già eliminato dall’Ufficio in autotutela, dichiarando quindi cessata la materia del contendere su tale punto. È stata ritenuta sufficiente la motivazione dell’avviso mediante rinvio al PVC, poiché questo era stato previamente notificato alla contribuente e ne conteneva gli elementi essenziali. È stata inoltre ritenuta valida la sottoscrizione, essendo comunque certa l’attribuibilità dell’atto all’Amministrazione competente. La censura relativa alla decadenza è stata respinta, così come le ulteriori contestazioni. La società è stata condannata alle spese, liquidate in 1.500 euro per il primo grado e 2.000 euro per il secondo grado.

Norme richiamate

  • Principi in materia di motivazione degli atti impositivi e rinvio al processo verbale di constatazione (PVC)

    Non può oggettivamente negarsi la integrazione nella fattispecie dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento ai fini della sussistenza della motivazione.

    L’avviso di accertamento può motivare la pretesa fiscale mediante rinvio a un PVC già notificato al contribuente, senza necessità di allegarlo nuovamente, quando il contribuente ne conosce il contenuto e può esercitare efficacemente il diritto di difesa.

  • Principio di attribuibilità dell’atto all’Amministrazione competente

    Per la validità dell’atto di accertamento, è sufficiente l’attribuibilità dello stesso alla Amministrazione, all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.

    Una sottoscrizione priva di alcuni requisiti formali non determina automaticamente l’invalidità dell’avviso, se l’atto è comunque riconducibile con certezza all’ufficio o all’organo competente.

  • Principi sulla decadenza dall’azione accertatrice e sulla rinnovazione della notificazione

    La rinnovazione della notificazione del medesimo atto impositivo deve considerarsi ininfluente o comunque meramente confermativa.

    La seconda notificazione dello stesso avviso non comporta necessariamente la sostituzione dell’atto originario né determina la decadenza dell’Amministrazione, quando il primo atto sia stato tempestivamente notificato.

  • Principi sulla distinzione tra vizi dell’atto e merito della ripresa fiscale

    Eventuale infondatezza degli elementi addotti a sostegno dell’atto impositivo concernono il merito della ripresa fiscale.

    La contestazione degli elementi economici o probatori posti a fondamento della ripresa riguarda il merito dell’accertamento e non, di per sé, la validità formale dell’indicazione delle norme che autorizzano la pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Il rinvio dell’avviso di accertamento a un PVC è normalmente sufficiente sotto il profilo motivazionale se il PVC è stato previamente notificato al contribuente e gli consente di comprendere le contestazioni e difendersi.
  • La mancata allegazione materiale di un documento richiamato non comporta automaticamente l’illegittimità dell’avviso quando il documento era già nella disponibilità del contribuente o il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’atto.
  • Un vizio formale della firma non invalida necessariamente l’atto se è certa la sua provenienza dall’ufficio fiscalmente competente e l’attribuibilità all’organo titolare del potere impositivo.
  • Per verificare la tempestività dell’accertamento occorre considerare la prima notificazione validamente effettuata; una successiva rinnovazione dello stesso atto può avere natura meramente confermativa.
  • Le contestazioni sulla fondatezza dei ricavi, dei costi o delle detrazioni riguardano principalmente il merito della pretesa e devono essere dimostrate con specifiche allegazioni contabili e probatorie.
  • L’autotutela che elimina una singola voce dell’accertamento può determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella voce, lasciando ferme le altre riprese fiscali.

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