Regolamento (UE) 2019/555
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/555 della Commissione, del 5 aprile 2019, recante duecentonovantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/555 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche in relazione a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica deriva da aggiornamenti decisi il 29 marzo 2019 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’intervento consiste nella sostituzione dei dati identificativi di cinque persone fisiche, con precisazioni su alias, date e luoghi di nascita, nazionalità e ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’identificazione.
Modifica puntuale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 con aggiornamento dei dati identificativi di cinque persone fisiche inserite nell’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche per collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, in modo direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, alle persone, ai gruppi e alle entità già elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Il regolamento non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna i dati identificativi di alcune persone fisiche già designate, ai fini dell’applicazione delle misure restrittive di congelamento di fondi e risorse economiche. Sono coinvolti i soggetti associati alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda; l’intervento riguarda esclusivamente l’elenco allegato e non estende il perimetro soggettivo oltre quanto previsto dal regolamento del 2002.
Modifica dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/555 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, che impone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità associati alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L’atto recepisce aggiornamenti disposti dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 29 marzo 2019 e si limita a modificare l’allegato I del regolamento base, senza introdurre nuove categorie di soggetti o nuove misure autonome.
Ambito e finalità della modifica
La disciplina riguarda l’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, ossia il perimetro dei soggetti i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati. Il regolamento di esecuzione opera come atto tecnico di aggiornamento dell’elenco e si applica in tutti gli Stati membri, in modo direttamente vincolante. Il contenuto dell’atto mostra che l’obiettivo principale è assicurare la correttezza e l’attualità dei dati identificativi dei soggetti designati, così da rendere effettive le misure restrittive e ridurre il rischio di omonimie o errori di identificazione.
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Nei considerando si precisa che il 29 marzo 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU ha modificato sei voci dell’elenco rilevante; una di tali modifiche, tuttavia, non necessitava di recepimento nel regolamento dell’Unione. Da ciò deriva la necessità di un aggiornamento selettivo dell’allegato I.
Contenuto delle modifiche all’allegato I
L’allegato del regolamento di esecuzione sostituisce i dati di cinque voci dell’elenco delle persone fisiche.
- Per Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane (alias Sayf-Al Adl e altri), vengono aggiornati alias, data di nascita, luogo di nascita e ulteriori informazioni; è indicato che era responsabile della sicurezza di Osama bin Laden (deceduto) e sono riportate caratteristiche fisiche. La data di designazione resta 25.1.2001.
- Per Yassin Syawal, la data di nascita viene precisata al 3.9.1962 e viene indicato il luogo di nascita (Makassar, Indonesia); restano gli alias già noti e la qualifica di latitante da dicembre 2003. La data di designazione è 9.9.2003.
- Per Amor Mohamed Ghedeir (alias Abdelhamid Abou Zeid e altri), la voce viene aggiornata con ulteriori dati storici e l’informazione che sarebbe deceduto dal 24 febbraio 2013; si mantiene la data di designazione del 3.7.2008.
- Per Mohamed Lahbous, viene aggiunta l’informazione che era membro del Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) e che sarebbe deceduto dal 14 febbraio 2018; la data di designazione è 24.10.2013.
- Per Nusret Imamovic, viene inserito il luogo di nascita (Miljanovci, comune di Kalesija, Bosnia) e sono confermati alias, date di nascita e numero di passaporto; la data di designazione è 29.2.2016.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati, banche, intermediari e consulenti fiscali, il valore pratico del regolamento risiede nell’aggiornamento dell’identificazione dei soggetti sanzionati. In concreto, l’adeguamento dell’elenco richiede verifiche di compliance sul congelamento di fondi, screening delle controparti e allineamento delle procedure interne alle nuove informazioni identificative. L’atto non disciplina procedure di autorizzazione, deroghe o esenzioni ulteriori rispetto al regime generale già previsto dal regolamento n. 881/2002.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere di obbligatorietà integrale e di diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati.
Modifica dei dati identificativi di cinque persone fisiche
L’allegato sostituisce o rettifica le voci relative a Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane alias Sayf-Al Adl, Yassin Syawal, Amor Mohamed Ghedeir, Mohamed Lahbous e Nusret Imamovic. Le modifiche riguardano alias, date di nascita, luoghi di nascita, nazionalità e ulteriori informazioni, compresa in alcuni casi l’indicazione di un possibile decesso o di appartenenza a gruppi armati.
Riferimenti alle date di designazione e alle basi dell’inserimento
Per le singole voci sono richiamate le date di designazione previste dall’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), oppure dall’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 881/2002, a seconda della voce interessata. Sono confermate, tra le altre, le date 25.1.2001, 9.9.2003, 3.7.2008, 24.10.2013 e 29.2.2016.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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