Regolamento (UE) 2019/575
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/575 della Commissione, del 4 aprile 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Cebreros» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione riconosce e protegge la denominazione «Cebreros» come DOP, ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La decisione segue l'esame della domanda presentata dalla Spagna e la mancata presentazione di opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Protezione e registrazione della denominazione di origine protetta «Cebreros» ai sensi della normativa UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione «Cebreros», qualificata come DOP, nell'ambito del regime UE di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in quanto atto di esecuzione direttamente applicabile. Il testo non indica esclusioni specifiche; richiama però il fatto che la domanda è stata presentata dalla Spagna ed esaminata secondo la procedura degli articoli 97, 98 e 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Protezione della denominazione «Cebreros» (DOP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/575 della Commissione attua l'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, conferendo protezione alla denominazione «Cebreros» come denominazione di origine protetta. L'atto si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e conclude la procedura di registrazione avviata dalla Spagna.
Iter procedurale della registrazione
Secondo i considerando, la domanda di registrazione della denominazione «Cebreros» è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rileva inoltre che non le è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del medesimo regolamento.
Effetti giuridici della protezione
L'articolo 1 stabilisce in modo diretto che la denominazione «Cebreros» è protetta come DOP. Il considerando 3 specifica che la denominazione deve essere registrata nel registro di cui all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, rafforzando così la tutela UE della denominazione contro usi non conformi al regime DOP.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre la formula tipica degli atti di esecuzione: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica
Per gli operatori del settore vitivinicolo e per i professionisti che assistono produttori, distributori e importatori, il regolamento comporta che la denominazione «Cebreros» beneficia della protezione UE riservata alle DOP. Ne deriva l'esigenza di verificare la conformità di eventuali usi della denominazione sul mercato dell'Unione rispetto alla disciplina del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Disposizioni principali
Protezione della denominazione «Cebreros»
L'articolo 1 dispone che la denominazione «Cebreros» è protetta come denominazione di origine protetta (DOP), con conseguente registrazione nel registro previsto dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Presupposti procedurali per la registrazione
I considerando chiariscono che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non è stata ricevuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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