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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/552

Regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) applicabili a diverse sostanze attive fitosanitarie alla luce di nuovi standard Codex, di richieste di modifica presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 e dei pareri scientifici dell'EFSA. Alcuni limiti sono recepiti come CXL, altri sono modificati sulla base di nuove domande e di valutazioni di sicurezza per il consumatore, mentre per talune combinazioni restano annotazioni di riesame e limiti provvisori. L'atto interviene sugli allegati II e III del regolamento quadro sui residui di antiparassitari ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui di numerosi antiparassitari in o su determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera agroalimentare e dei mangimi per i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con riguardo ai residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim. Incide sui prodotti vegetali e animali indicati negli allegati II e III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005; per bicyclopyrone e triflumezopyrim, non essendo stati fissati LMR specifici né inclusi nell'allegato IV, continua a valere il limite di base di 0,01 mg/kg salvo le nuove disposizioni introdotte. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sui residui di antiparassitari

Il regolamento (UE) 2019/552 della Commissione aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) per diverse sostanze attive fitosanitarie in o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005 e tiene conto sia dei nuovi limiti massimi di residui del Codex (CXL) adottati il 6 luglio 2018, sia di domande di modifica presentate dagli operatori, sia delle valutazioni scientifiche dell'EFSA. La Commissione precisa inoltre che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ambito e fonte normativa

L'atto modifica gli allegati II e III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Il regolamento interviene su numerose sostanze attive: azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim. Per bicyclopyrone e triflumezopyrim, non essendo stati fissati LMR specifici né essendo tali sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, in linea generale si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Contesto internazionale e recepimento dei CXL

Nei considerando si evidenzia che il Codex alimentarius ha adottato nuovi CXL per molte delle sostanze in oggetto. La Commissione richiama il principio, contenuto nel regolamento (CE) n. 178/2002, per cui gli standard internazionali devono essere presi in considerazione nella legislazione alimentare, purché compatibili con il livello di protezione dell'Unione e scientificamente adeguati. Si segnala anche che l'Unione ha formulato riserve in sede Codex per varie combinazioni sostanza/prodotto, in particolare quando i dati disponibili non erano giudicati sufficienti o quando persistevano profili di criticità specifici.

I CXL che non rientrano nelle riserve indicate e che risultano sicuri per i consumatori dell'Unione sono stati pertanto recepiti come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, salvo i casi in cui riguardino prodotti non compresi nell'allegato I o siano inferiori ai limiti già vigenti.

Modifiche relative al fosetil e valutazione EFSA

Una parte importante dell'intervento riguarda il fosetil. Nel contesto di un'autorizzazione per l'uso di un prodotto fitosanitario contenente fosfonati di potassio su more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes a grappoli, uva spina/grossularia e bacche di sambuco, è stata presentata una domanda di modifica dei LMR. Lo Stato membro interessato ha effettuato la valutazione iniziale ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, poi esaminata dall'EFSA.

L'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni in materia di dati erano soddisfatte e che, sulla base della valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste erano accettabili. L'EFSA ha escluso sia un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile sia un rischio di superamento della dose acuta di riferimento.

Definizioni del residuo, note tecniche e clausole di riesame

L'allegato contiene numerose precisazioni tecniche sulle definizioni del residuo, che variano a seconda della sostanza e della categoria di prodotto. Per esempio, sono indicate definizioni differenziate per ciprodinil, fenpropimorf, fenpirossimato, triflossistrobina e fluoropyram. Le lettere e i simboli riportati accanto ai valori hanno rilievo giuridico e tecnico:

  • "F" indica sostanza liposolubile;
  • "R" segnala una definizione del residuo diversa per determinate combinazioni di antiparassitario e codice prodotto;
  • "A" segnala la mancanza di uno standard di riferimento disponibile sul mercato;
  • il simbolo "+" indica carenze informative riscontrate dall'EFSA, con effetti sul futuro riesame del LMR.

In varie ipotesi la Commissione dovrà riesaminare i limiti alla luce di dati da presentare entro date precise; tra le scadenze menzionate figurano il 13 aprile 2021, il 13 aprile 2019, il 7 aprile 2019, il 27 gennaio 2018, il 23 luglio 2017, il 14 marzo 2017, il 25 gennaio 2016 e il 1° luglio 2017. Se i dati non saranno presentati entro tali termini, il riesame avverrà tenendo conto anche della loro assenza.

Esempi di modifiche sostanziali dei valori

L'allegato sostituisce o integra numerose colonne degli allegati II e III con nuovi valori LMR per categorie ampie di prodotti, tra cui:

  • frutta fresca o congelata e frutta a guscio;
  • ortaggi freschi o congelati;
  • legumi secchi;
  • semi e frutti oleaginosi;
  • cereali;
  • tè, caffè, infusioni di erbe e carrube;
  • luppolo;
  • spezie;
  • piante da zucchero;
  • prodotti di origine animale terrestri.

Sono interessati, tra gli altri, agrumi, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, ortaggi a radice, a bulbo, a frutto, a foglia e a stelo, oltre a prodotti animali quali carne, grasso, fegato, rene, latte, uova e miele. Per alcune combinazioni i limiti sono espressi al livello del limite di determinazione analitica; per altre sono fissati valori specifici, talvolta molto elevati in relazione ai dati disponibili e all'uso autorizzato.

Entrata in vigore e effetto diretto

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell'allegato del regolamento. Le modifiche riguardano i LMR di numerose sostanze attive su diverse categorie di prodotti di origine vegetale e animale.

Recepimento dei CXL del Codex e valutazione di sicurezza

I considerando spiegano che, a seguito dell'adozione da parte della commissione del Codex alimentarius di nuovi CXL il 6 luglio 2018, i corrispondenti limiti sono stati valutati per l'inclusione nell'ordinamento UE quando compatibili con l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 e con la sicurezza dei consumatori. La Commissione ha tenuto conto anche delle riserve espresse dall'Unione in sede Codex per alcune combinazioni antiparassitario/prodotto.

Modifiche specifiche per fosetil e altri principi attivi su base EFSA

Per fosetil, il regolamento recepisce una domanda di modifica degli LMR presentata nell'ambito dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente fosfonati di potassio su more di rovo, lamponi, mirtilli, ribes a grappoli, uva spina/grossularia e bacche di sambuco. L'EFSA ha ritenuto le modifiche accettabili per i consumatori, sulla base della valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei e senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Nuove definizioni del residuo e annotazioni di riesame

L'allegato contiene definizioni specifiche del residuo per alcune sostanze, tra cui ciprodinil, fenpropimorf, fenpirossimato, triflossistrobina e fluoropyram, nonché note 'R', 'A' e 'F'. Le note indicano, rispettivamente, definizioni differenziate del residuo, problemi di disponibilità di standard di riferimento o carenze informative; per molte combinazioni sono fissati termini precisi per il riesame da parte della Commissione (ad esempio 1 luglio 2017, 13 aprile 2021, 7 aprile 2019, 27 gennaio 2018, 23 luglio 2017, 25 gennaio 2016).

LMR provvisori e limiti al livello del limite di determinazione

Per alcune combinazioni il regolamento fissa LMR provvisori o limiti al livello del limite di determinazione analitica, ad esempio per clormequat nelle pere (0,07 mg/kg, provvisorio) e per vari prodotti nei quali il testo reca il valore di base o la nota di limite di determinazione. In più punti l'atto chiarisce che, al riesame, la Commissione terrà conto dei dati eventualmente presentati entro le scadenze indicate oppure della loro mancanza.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimisalute dei consumatori

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