Regolamento (UE) 2019/543
Regolamento (UE) 2019/543 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 661/2009 e della direttiva 2007/46/CE per allineare il quadro UE a nuovi regolamenti UNECE in materia di omologazione dei veicoli. In particolare inserisce i regolamenti UNECE n. 0, 140, 141 e aggiorna numerosi riferimenti tecnici relativi a sicurezza, illuminazione, pneumatici, sterzo, protezione occupanti e sistemi di ritenuta. Introduce inoltre chiarimenti sull’equivalenza di alcune omologazioni internazionali globali rispetto all’omologazione CE e aggiorna i dati da indicare nei documenti di omologazione per il sistema AVAS.
Aggiornamento degli allegati tecnici in materia di omologazione dei veicoli a motore per includere nuovi regolamenti UNECE e adeguare i riferimenti normativi UE su sicurezza, AVAS, controllo stabilità e pressione pneumatici.
Ambito di applicazione
Si applica all’omologazione CE dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, nell’ambito del regolamento (CE) n. 661/2009 e della direttiva 2007/46/CE. Riguarda in particolare i costruttori, le autorità di omologazione e gli Stati membri, con effetti sui nuovi tipi di veicoli e sui requisiti documentali e tecnici collegati a specifici regolamenti UNECE. Restano fermi i casi in cui l’Unione ammette omologazioni equivalenti o alternative secondo gli allegati aggiornati; per taluni requisiti l’applicazione è limitata ai nuovi tipi di veicoli o è volontaria per determinate categorie.
Aggiornamento degli allegati UE in materia di omologazione dei veicoli
Il regolamento interviene sul quadro europeo di omologazione dei veicoli a motore per adeguarlo a nuovi sviluppi della normativa UNECE. La finalità, richiamata nei considerando, è quella di mantenere aggiornati gli elenchi dei requisiti tecnici applicabili, ridurre gli ostacoli commerciali e garantire certezza ai costruttori che richiedono il riconoscimento delle omologazioni nei diversi ordinamenti contraenti.
Ambito e finalità dell’intervento
Il testo modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE. L’intervento incide quindi sulla disciplina dell’omologazione CE dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei sistemi, componenti ed entità tecniche, con particolare riguardo ai regolamenti UNECE recepiti o richiamati dal diritto dell’Unione.
Aggiornamento dei regolamenti UNECE richiamati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009
L’allegato I del regolamento sostituisce numerose voci della tabella dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, aggiornando i riferimenti a diversi regolamenti UNECE già utilizzati come parametri tecnici per la sicurezza generale dei veicoli. Tra i regolamenti interessati figurano, in particolare, quelli relativi a compatibilità elettromagnetica, cinture e sistemi di ritenuta, prevenzione incendi, tachimetro, dispositivi di ritenuta per bambini, illuminazione, protezione antincastro posteriore, veicoli a GPL, sterzo, protezione occupanti in urto frontale, sicurezza elettrica, veicoli di categoria M2 e M3, pneumatici, luci di svolta, fari direzionali anteriori, campo di visibilità anteriore e sorgenti luminose LED.
Nuovi regolamenti UNECE n. 140 e n. 141
Sono inserite le nuove voci relative al regolamento UNECE n. 140, sui sistemi elettronici di controllo della stabilità, e al regolamento UNECE n. 141, sui sistemi di controllo della pressione degli pneumatici. L’articolo 3 stabilisce che, dal 24 aprile 2019, per l’omologazione CE di nuovi tipi di veicoli gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi di tali regolamenti, rispettivamente per i sistemi elettronici di controllo della stabilità e per i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici.
Equivalenza dell’omologazione globale ai sensi del regolamento UNECE n. 0
La nota h) aggiunta alla tabella dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 precisa che un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0, se comprensiva delle omologazioni relative ai regolamenti UNECE richiamati dalla tabella, è da considerarsi equivalente a un’omologazione CE rilasciata ai sensi del regolamento europeo. Si tratta di un chiarimento rilevante per il mutuo riconoscimento e per la spendibilità internazionale dell’omologazione.
Precisazioni su sistemi elettronici di controllo della stabilità e pressione pneumatici
La nota b) e la nota c) della tabella sono sostituite per richiamare che il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 661/2009. La nota i) chiarisce invece il regime dei sistemi di controllo della pressione degli pneumatici: per i veicoli di categoria M1 il sistema è obbligatorio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009; per i veicoli M1 fino a 3 500 kg si applica il regolamento UNECE n. 141; per i veicoli N1 senza asse con ruote gemellate l’applicazione del regolamento UNECE n. 141 è volontaria.
Dispositivo di accoppiamento meccanico e istruzioni del veicolo
La nuova formulazione della nota f) disciplina il caso in cui un dispositivo di accoppiamento meccanico, montato o meno sul veicolo, possa oscurare in tutto o in parte una componente luminosa o lo spazio per la targa posteriore. In tale ipotesi, le istruzioni del veicolo devono indicare chiaramente che non è consentito il montaggio di dispositivi non facilmente rimovibili o riposizionabili e che il dispositivo, quando montato, deve essere rimosso o riposizionato se non in uso. Inoltre, per le omologazioni di sistema ai sensi del regolamento UNECE n. 55, devono essere rispettate integralmente le disposizioni sulla rimozione, sul riposizionamento e sulla posizione alternativa delle componenti luminose e/o dello spazio targa.
Aggiornamenti della direttiva 2007/46/CE: AVAS e documentazione di omologazione
Gli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE sono modificati per inserire specifiche informazioni sul sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS). In particolare, devono essere indicati il numero di omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 138 e il riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell’AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014.
Aggiornamento dell’allegato IV della direttiva 2007/46/CE
L’allegato IV, parte II, è riformulato per chiarire che, quando la tabella della parte I richiama una direttiva o un regolamento specifico, un’omologazione globale universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0 può essere considerata equivalente a un’omologazione CE, se comprende le pertinenti omologazioni UNECE o quelle adottate dall’Unione come parte contraente dell’accordo del 1958 riveduto. La tabella è poi aggiornata con i riferimenti ai regolamenti UNECE relativi a livello sonoro ammissibile, AVAS, silenziatori di ricambio, protezione dei pedoni, assistenza alla frenata, riciclabilità, sistemi di immagazzinamento dell’idrogeno, dispositivi avanzati di frenata d’emergenza e sistema di avviso di deviazione dalla corsia.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le nuove regole di accettazione delle omologazioni relative ai regolamenti UNECE n. 140 e 141 producono effetti dal 24 aprile 2019, data rilevante per l’adeguamento dei costruttori e delle autorità nazionali competenti.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009
L’allegato IV è aggiornato con la sostituzione di numerose voci della tabella relativa ai regolamenti UNECE applicabili in materia di sicurezza generale dei veicoli, tra cui i regolamenti n. 10, 16, 34, 39, 44, 48, 58, 67, 79, 94, 100, 107, 117, 119, 123, 125 e 128. Sono inoltre aggiunte le nuove voci 140 (sistemi elettronici di controllo della stabilità) e 141 (sistemi di controllo della pressione degli pneumatici).
Equivalenza dell’omologazione globale ai sensi del regolamento UNECE n. 0
Alla tabella dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è aggiunta la nota h), secondo cui un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0, comprendente l’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE richiamati dalla tabella, è da considerarsi equivalente a un’omologazione CE.
Obblighi specifici per controllo stabilità e pressione pneumatici
Con effetto dal 24 aprile 2019, per l’omologazione CE di nuovi tipi di veicoli relativi ai sistemi elettronici di controllo della stabilità gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 140. Con la stessa decorrenza, per i sistemi di controllo della pressione degli pneumatici si accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 141. La nota i) precisa inoltre che per i veicoli di categoria M1 il sistema di controllo della pressione degli pneumatici è obbligatorio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009; per i veicoli M1 fino a 3 500 kg si applica il regolamento UNECE n. 141, mentre per i veicoli N1 senza asse con ruote gemellate esso è applicabile su base volontaria.
Aggiornamento delle note su montaggio e dispositivi di accoppiamento
La nota f) della tabella è riscritta per disciplinare i casi in cui un dispositivo di accoppiamento meccanico possa oscurare componenti luminose o lo spazio per la targa posteriore. In tali casi le istruzioni del veicolo devono vietare dispositivi non facilmente rimovibili o riposizionabili e prevedere che il dispositivo sia rimosso o riposizionato quando non in uso; inoltre, nelle omologazioni di sistema ai sensi del regolamento UNECE n. 55, devono essere rispettate le disposizioni su rimozione, riposizionamento o posizione alternativa.
Modifiche della direttiva 2007/46/CE: AVAS e riferimenti documentali
Negli allegati I e III, parte I, sezione A, sono inseriti i punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2 relativi al sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS), richiedendo l’indicazione del numero di omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 138 e del riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014.
Aggiornamento dell’allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE
È sostituito il primo comma introduttivo della parte II dell’allegato IV per chiarire quando un’omologazione internazionale globale ai sensi del regolamento UNECE n. 0 è equivalente a un’omologazione CE. La tabella è aggiornata con i riferimenti ai regolamenti UNECE pertinenti, tra cui 51, 59, 138, 58, 127, 139, 133, 134, 131 e 130, con indicazione delle corrispondenze per rumore, AVAS, silenziatori, protezione pedoni, riciclabilità, sistemi idrogeno e assistenza alla guida.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’articolo 3 prevede applicazione dal 24 aprile 2019 per le regole di accettazione delle omologazioni relative ai regolamenti UNECE n. 140 e 141.
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