Regolamento (UE) 2019/554
Regolamento (UE) 2019/554 della Commissione, del 5 aprile 2019, che modifica l'allegato VI della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime linguistico previsto per i macchinisti ferroviari dalla direttiva 2007/59/CE, sostituendo integralmente il punto 8 dell’allegato VI. Oltre a confermare il livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, introduce una disciplina più flessibile per le tratte transfrontaliere e consente progetti pilota per testare metodi alternativi che garantiscano un livello di sicurezza almeno equivalente. Il sistema prevede un articolato procedimento di valutazione, deroghe temporanee fino a 36 mesi, obblighi di documentazione, reporting e possibilità di sospensione in caso di criticità di sicurezza.
Modifica l’allegato VI della direttiva 2007/59/CE sui requisiti linguistici dei macchinisti ferroviari, introducendo una procedura di deroga e progetti pilota per metodi alternativi di comunicazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai macchinisti che devono comunicare con il gestore dell’infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza nel sistema ferroviario dell’Unione, nonché alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura coinvolti nella gestione delle comunicazioni, nelle deroghe ai requisiti linguistici e nei progetti pilota. Riguarda in particolare i tratti tra frontiere e stazioni in prossimità delle frontiere deputate alle operazioni transfrontaliere, e più in generale i casi in cui siano sperimentati metodi alternativi di comunicazione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano rilevanti le competenze della Commissione, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.
Modifica dei requisiti linguistici dei macchinisti ferroviari
Il regolamento (UE) 2019/554 della Commissione interviene sull’allegato VI della direttiva 2007/59/CE, sostituendo integralmente il punto 8 relativo alla lingua. La finalità è aumentare la flessibilità dei requisiti linguistici per i macchinisti, senza ridurre il livello di sicurezza, soprattutto in contesti transfrontalieri e in situazioni di perturbazione della rete ferroviaria.
Requisito linguistico ordinario
Il nuovo punto 8 conferma che il macchinista che debba comunicare con il gestore dell’infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche almeno in una delle lingue indicate dal gestore. Le competenze richieste devono permettere una comunicazione attiva ed efficace in situazioni di routine, critiche e d’emergenza, conformemente alla STI "Esercizio e gestione del traffico".
Per soddisfare il requisito, il macchinista deve essere in grado di comprendere e comunicare, oralmente e per iscritto, al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR).
Esenzione nei tratti transfrontalieri
Il regolamento disciplina una deroga specifica per le operazioni ferroviarie svolte sui tratti tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere. In tali casi i macchinisti possono essere esentati dal livello B1, purché l’impresa ferroviaria presenti richiesta al gestore dell’infrastruttura e sia applicata una procedura di valutazione uniforme, inserita nel prospetto informativo della rete.
La deroga può essere concessa solo se l’impresa dimostra di aver predisposto meccanismi sufficienti per assicurare la comunicazione con il personale del gestore dell’infrastruttura in tutte le situazioni rilevanti. Inoltre, imprese ferroviarie e gestori devono garantire che il personale interessato conosca le regole applicabili e riceva una formazione adeguata tramite i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza.
Progetti pilota per metodi alternativi
Una parte centrale del regolamento è la possibilità per una o più imprese ferroviarie, insieme a uno o più gestori dell’infrastruttura, di avviare progetti pilota per sperimentare metodi alternativi di comunicazione efficace. La richiesta iniziale deve definire con precisione:
- l’ambito del progetto;
- le competenze linguistiche alternative proposte;
- gli strumenti aggiuntivi da utilizzare;
- il modo in cui tali strumenti garantiscono un livello di sicurezza almeno equivalente;
- le modalità di integrazione nel sistema di gestione della sicurezza;
- la formazione prevista e la documentazione dei risultati;
- la consultazione dei rappresentanti del personale coinvolto.
I progetti pilota devono essere testati in condizioni operative reali e, nella prima fase, con macchinisti che possiedono ancora il requisito linguistico ordinario di cui al punto 2.
Pareri delle autorità e richiesta di deroga alla Commissione
I richiedenti devono ottenere il parere dell’autorità o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza che hanno rilasciato i certificati o le autorizzazioni di sicurezza, e dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie se essa opera come organismo di certificazione di sicurezza. Ogni entità di autorizzazione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell’ultima domanda.
Il parere deve verificare se i metodi alternativi assicurino un livello di sicurezza almeno equivalente alla piena conformità, valutando in particolare:
- l’efficacia della comunicazione tra macchinisti e personale del gestore dell’infrastruttura;
- l’adeguamento dei sistemi di gestione della sicurezza;
- l’esistenza di prove di test in condizioni operative;
- l’adeguata formazione del personale.
I richiedenti presentano poi congiuntamente alla Commissione la domanda di deroga, corredata dei pareri e della descrizione del progetto pilota. La Commissione concede la deroga entro 60 giorni se i pareri sono positivi e se sono assicurati trattamento equo e non discriminatorio delle richieste e coerenza giuridica a livello di Unione. In caso di pareri discordanti o mancata emissione del parere, i richiedenti possono chiedere una soluzione reciprocamente accettabile; se entro 90 giorni non si raggiunge un accordo, il progetto pilota si considera rifiutato.
Durata, rinnovo e ampliamento
La deroga è temporanea e non può superare 36 mesi. Se viene concessa per un periodo inferiore, può essere rinnovata, purché la durata complessiva resti entro il limite massimo di 36 mesi.
Su richiesta delle imprese ferroviarie interessate e se giustificato, il gestore dell’infrastruttura può consentire ad altre imprese che utilizzano lo stesso tratto di partecipare al progetto pilota, previo parere favorevole delle entità di autorizzazione. Qualsiasi modifica dell’ambito del progetto, inclusi tratto interessato, competenze linguistiche alternative o strumenti di comunicazione, impone di ripetere la procedura prevista per i progetti pilota.
Documentazione, reporting e controllo di sicurezza
Il regolamento impone un obbligo di tracciabilità elevato. Impresa ferroviaria e gestore dell’infrastruttura devono documentare il progetto nei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza e conservare la documentazione per 24 mesi dopo la conclusione, con particolare riferimento al personale interessato, alla formazione ricevuta, ai servizi svolti e alle eventuali criticità.
Le informazioni pertinenti devono essere inserite nei certificati complementari dei macchinisti interessati. Al termine del progetto, le imprese e i gestori riferiscono alle entità di autorizzazione competenti; se la deroga dura più di un anno, il reporting avviene annualmente nelle relazioni sulla sicurezza previste dall’articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798.
Le autorità nazionali preposte alla sicurezza includono i risultati nelle relazioni annuali di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798. L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie analizza i risultati dei progetti pilota secondo un quadro comune di valutazione e presenta una relazione alla Commissione.
Sospensione della deroga e pubblicità dei progetti
La Commissione può sospendere la deroga se ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni richieste o se emergano criticità di sicurezza. In caso di problemi di sicurezza, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura devono informare immediatamente la Commissione.
L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie pubblica sul proprio sito web l’elenco dei progetti pilota autorizzati, con una breve descrizione, il periodo di autorizzazione e ogni altra informazione pertinente, incluse eventuali interruzioni o sospensioni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Requisito linguistico generale dei macchinisti
Il macchinista che debba comunicare con il gestore dell’infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche in almeno una delle lingue indicate dal gestore interessato. Tali cognizioni devono consentire una comunicazione attiva ed efficace in situazioni di routine, critiche e d’emergenza, utilizzando i messaggi e la metodologia di comunicazione previsti nella STI "Esercizio e gestione del traffico". Per soddisfare il requisito, il macchinista deve comprendere e comunicare, oralmente e per iscritto, almeno al livello B1 del CEFR.
Esenzione per tratte transfrontaliere e stazioni di frontiera
Nei tratti tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere, i macchinisti possono essere esentati dall’obbligo del livello B1, a condizione che l’impresa ferroviaria presenti domanda al gestore dell’infrastruttura e che quest’ultimo applichi una procedura di valutazione uniforme e inclusa nel prospetto informativo della rete. La deroga è concessa se l’impresa dimostra di aver predisposto meccanismi sufficienti per assicurare la comunicazione efficace; inoltre imprese e gestori devono informare e formare adeguatamente il personale interessato tramite i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza.
Progetti pilota per metodi alternativi
Una o più imprese ferroviarie, in collaborazione con uno o più gestori dell’infrastruttura, possono realizzare progetti pilota per sperimentare metodi alternativi di comunicazione efficace. La richiesta deve definire l’ambito del progetto, le competenze linguistiche alternative, gli strumenti aggiuntivi, le modalità con cui tali strumenti assicurano un livello di sicurezza almeno equivalente, l’integrazione nel sistema di gestione della sicurezza e la consultazione dei rappresentanti del personale.
Parere delle autorità e dell’Agenzia europea delle ferrovie
I richiedenti devono acquisire il parere dell’autorità o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza che hanno rilasciato i certificati o le autorizzazioni di sicurezza, nonché dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie se essa svolge la funzione di organismo di certificazione di sicurezza. Ciascuna entità di autorizzazione deve esprimere il parere entro 60 giorni dalla ricezione dell’ultima richiesta; il parere valuta se i metodi alternativi garantiscano un livello di sicurezza almeno equivalente e verifica, tra l’altro, efficacia comunicativa, adeguamento dei sistemi di gestione della sicurezza, test in condizioni operative e formazione del personale.
Domanda di deroga alla Commissione e decisione
I richiedenti presentano congiuntamente alla Commissione una richiesta di deroga al requisito del livello B1, allegando i pareri delle entità di autorizzazione e la descrizione dettagliata del progetto pilota. La Commissione concede la deroga entro 60 giorni se i pareri sono positivi e se sono garantiti trattamento equo e non discriminatorio delle richieste e coerenza giuridica a livello di Unione. In caso di pareri discordanti o mancato parere, è prevista una ricerca di soluzione reciprocamente accettabile; se entro 90 giorni non si raggiunge una soluzione, il progetto pilota si considera rifiutato.
Durata, rinnovo e ampliamento dei progetti pilota
La deroga è concessa per un periodo limitato non superiore a 36 mesi; se concessa per un periodo più breve, può essere rinnovata purché la durata complessiva non superi 36 mesi. Su richiesta e se giustificato, il gestore dell’infrastruttura può offrire ad altre imprese ferroviarie che utilizzano il tratto interessato la possibilità di partecipare al progetto, previo parere favorevole delle entità di autorizzazione; ogni ampliamento dell’ambito del progetto richiede nuovamente la procedura prevista per i progetti pilota.
Documentazione, certificati e relazioni
L’impresa ferroviaria e il gestore dell’infrastruttura devono documentare adeguatamente il progetto pilota nei rispettivi sistemi di gestione della sicurezza e conservare la documentazione per 24 mesi dopo la conclusione, in particolare quella relativa al personale, alla formazione, ai servizi prestati e alle criticità emerse. Le informazioni pertinenti devono essere incluse nei certificati complementari dei macchinisti interessati. Al termine di ciascun progetto le imprese e i gestori riferiscono alle entità di autorizzazione; se la deroga supera un anno, il reporting è annuale nelle relazioni sulla sicurezza previste dalla direttiva (UE) 2016/798.
Monitoraggio, analisi e pubblicità dei progetti
Le autorità nazionali preposte alla sicurezza comunicano i risultati dei progetti pilota nelle relazioni annuali di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2016/798. L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie analizza i risultati sulla base di un quadro comune di valutazione e trasmette una relazione alla Commissione. La Commissione può sospendere la deroga se le condizioni non sono più soddisfatte o se emergono criticità di sicurezza; autorità nazionali, imprese ferroviarie e gestori devono informarla immediatamente in caso di problemi di sicurezza. L’Agenzia pubblica inoltre sul proprio sito l’elenco dei progetti pilota autorizzati, con breve descrizione, periodo di autorizzazione e altre informazioni pertinenti, incluse interruzioni o sospensioni.
Entrata in vigore e natura direttamente applicabile
Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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