L.R. Veneto 12/2006
Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente". Applicazione del regime del "bollino blu".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce nel Veneto l’obbligo del “bollino blu” per i veicoli a motore soggetti al controllo delle emissioni: dal 1° gennaio 2007 è vietata la circolazione dei veicoli non conformi. Prevede validità annuale del controllo, disciplina distinta per veicoli immatricolati prima e dopo il 1° luglio 2004, possibili esclusioni disposte dalla Giunta e sanzioni di 71 euro, con destinazione vincolata di parte dei proventi ai comuni.
Regime del bollino blu per i veicoli e sanzioni in Veneto
Regime del bollino blu e tutela dall’inquinamento veicolare
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina ambientale regionale introducendo un obbligo generalizzato di controllo delle emissioni dei veicoli a motore, finalizzato alla tutela della salute umana dall’inquinamento da traffico veicolare. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.
Ambito di applicazione e divieto di circolazione
Dal 1° gennaio 2007 è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche richiamate dalla norma, sulla base dell’attestazione di avvenuto controllo rilasciata mediante il cosiddetto bollino blu.
L’obbligo riguarda:
- i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione Veneto;
- i veicoli immatricolati successivamente al 1° luglio 2004, per i quali l’assoggettamento decorre dalla prima revisione prevista.
Per circolare nel territorio regionale, i veicoli soggetti devono esporre il bollino blu e possedere il certificato relativo al controllo delle emissioni.
Durata della documentazione e controlli
La documentazione che attesta il rispetto dei limiti di emissione ha validità non superiore a dodici mesi dalla data di rilascio. Il controllo è effettuato da officine abilitate secondo la disciplina richiamata dalla legge.
La Giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza del PRTRA, può:
- escludere dal regime del bollino blu determinate categorie di veicoli a motore;
- stabilire per tali categorie una diversa tempistica di assoggettamento.
Sanzioni per la mancata osservanza
La mancata osservanza del divieto di circolazione è punita con una sanzione amministrativa di euro 71,00.
Per la circolazione nei centri abitati dei comuni si applicano inoltre le disposizioni del Codice della strada in materia di vigilanza e accertamento. Ai fini della norma, per centro abitato si intende l’insieme di edifici delimitato dai segnali di inizio e fine del centro abitato.
Per la circolazione fuori dai centri abitati, nel restante territorio regionale, si applica comunque la sanzione di euro 71,00 secondo la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
Destinazione dei proventi e contributi ai comuni
I proventi delle sanzioni comminate fuori dai centri abitati sono attribuiti ai comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione e sono vincolati, per il 70%, a misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai piani di azione, risanamento e mantenimento atmosferico.
L’erogazione di contributi finanziari regionali ai comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è subordinata all’impiego, da parte dei comuni, del 30% dei proventi delle sanzioni irrogate per violazioni nei centri abitati in misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai rispettivi piani.
Regime complessivo
La norma consolida in forma legislativa un obbligo regionale di circolazione subordinata al possesso del bollino blu, con effetti dal 1° gennaio 2007, e affida alla Regione e ai comuni funzioni di controllo, sanzione e reinvestimento delle entrate per finalità ambientali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 7/2006
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 8/2006
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 9/2006
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 10/2006
- Legge · 30 giu 2006L.R. Veneto 11/2006
- Legge · 28 lug 2006L.R. Veneto 14/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →