L.R. Veneto 8/2006
Iniziative di sostegno alla produzione e all¿utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto promuove produzione, raccolta, trasformazione e uso energetico delle biomasse legnose, con contributi per colture dedicate, recupero di boschi e prati/pascoli invasi, meccanizzazione e impianti di riscaldamento a biomassa. Prevede limiti di superficie, requisiti, durata minima degli impegni e applicazione subordinata al parere UE; abroga la l.r. 14/2003 dal relativo avviso.
Sostegno alla filiera legno-energia da biomasse legnose
Sostegno alla filiera legno-energia da biomasse legnose
La legge regionale del Veneto disciplina un insieme di interventi per sviluppare la filiera legno-energia, sostenendo produzione, raccolta, trasformazione e utilizzo delle biomasse legnose per fini energetici. L’impianto mira a ridurre l’uso di combustibili fossili e a favorire uno sviluppo diffuso, legato al territorio regionale e alle sue aree rurali.
Finalità e obiettivi
Il provvedimento orienta l’azione regionale verso:
- riduzione del consumo di combustibili fossili;
- diminuzione delle emissioni climalteranti;
- assorbimento di CO2 tramite formazioni arboree;
- recupero produttivo di prati e pascoli invasi da specie arbustive;
- incremento della disponibilità di materiale legnoso per uso energetico;
- nuove opportunità di reddito e contrasto al degrado e all’abbandono del territorio;
- recupero della marginalità di aree rurali;
- diversificazione colturale, incremento degli habitat faunistici e valorizzazione del territorio;
- diffusione di macchine, attrezzature, sistemi di raccolta e condizionamento del prodotto;
- diffusione di generatori di calore ad alto rendimento alimentati con combustibili legnosi.
Definizione di biomassa legnosa
Ai fini della legge, per biomassa legnosa si intende il materiale legnoso derivante da:
- coltivazioni dedicate;
- interventi selvicolturali e potature, anche di piante e arbusti ornamentali;
- trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
- lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine non contaminato.
Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, in particolare quelli derivanti da verniciatura, impregnazione, laccatura e incollatura. La biomassa è normalmente ricondotta a ciocchi da ardere, legno triturato o cippato, segatura, farina di legno, pellet, briquettes, ramaglia e altri assortimenti similari.
Interventi ammessi per la produzione
Sono finanziabili gli interventi finalizzati alla produzione di biomassa, in particolare:
- piantagione di colture legnose dedicate alla biomassa energetica;
- cure colturali di boschi abbandonati o degradati, da cui si ottenga biomassa destinata alla trasformazione energetica;
- recupero produttivo di superfici a prato e pascolo parzialmente invase da specie arbustive.
Sono inoltre ammessi, con disciplina differenziata, interventi che producano biomassa destinata alla trasformazione industriale per fibra o altri assortimenti. Per la prima applicazione la superficie minima è di 3.000 mq in corpo unico e il massimo è di 40.000 mq per beneficiario e per singola azienda, con possibilità di aumento nei bandi successivi. I terreni di collina e montagna a prato/pascolo non in evidente abbandono sono esclusi. Le piantagioni realizzate ai sensi della legge sono considerate colture legnose specializzate e non sono soggette ai vincoli della legislazione forestale.
Contributi per la produzione
Per gli interventi energetici sono previsti contributi in conto capitale fino a:
- 60% per le piantagioni di colture legnose dedicate;
- 70% per le cure colturali ai boschi;
- 80% per il recupero produttivo di prati e pascoli invasi da arbusti.
Per gli interventi destinati a uso industriale il contributo massimo è del 40%. In presenza di sistemi di produzione certificati, i contributi sono aumentati di un ulteriore 15%.
Beneficiari e condizioni per la produzione
Possono accedere ai contributi i soggetti che dispongono di terreno coltivabile o superfici boscate ubicate nel Veneto, nel rispetto degli strumenti urbanistici. Sono compresi:
- imprenditori agricoli con terreni messi a riposo colturale, nei limiti della normativa comunitaria vigente;
- imprenditori agricoli e manutentori del verde che aderiscano al regime di aiuto comunitario per le colture energetiche.
La domanda deve essere accompagnata da un contratto di vendita della biomassa verso un impianto di conversione energetica, un’industria di trasformazione o un centro di raccolta. È ammesso l’autoconsumo aziendale, purché esclusivamente per fini energetici. L’impegno colturale minimo è di 5 anni dalla conclusione dei lavori di primo impianto o di miglioramento boschivo.
Meccanizzazione e condizionamento del prodotto
La Regione sostiene la diffusione di macchine, attrezzature e impianti funzionali alla messa a dimora, raccolta, trasformazione, condizionamento e produzione di assortimenti combustibili. Sono ricomprese, tra le altre, macchine per talee, abbattimento e raccolta, cippatrici, frantumatori, taglia-spacca legna, imballatrici di ramaglia, attrezzature di movimentazione e impianti di condizionamento.
Contributi per meccanizzazione
Per l’acquisto o l’adeguamento tecnologico di tali beni è concesso un contributo in conto capitale fino al 50% delle spese documentate. La percentuale è aumentata di un ulteriore 15% per i beneficiari in possesso di certificazione di qualità. Non sono ammissibili:
- macchine, attrezzature e impianti non conformi alla normativa sulla sicurezza;
- spese di natura edile;
- acquisti di materiale usato.
Beneficiari e vincoli per la meccanizzazione
Possono accedere ai contributi:
- imprese di utilizzazione forestale e altri soggetti che svolgono attività agromeccanica;
- produttori di biomassa legnosa, anche associati o consorziati;
- gestori di impianti di trasformazione e condizionamento, anche associati o consorziati.
Le macchine e le attrezzature non possono essere cedute o distolte dall’uso previsto per almeno 5 anni dall’acquisto; gli impianti di condizionamento e produzione di assortimenti combustibili per 10 anni dalla messa in funzione.
Sistemi di riscaldamento a biomasse legnose
La legge incentiva anche l’uso finale della biomassa mediante sistemi di riscaldamento civile di bassa e medio-alta potenza. Sono considerati:
- sistemi di bassa potenza: caldaie e centrali termiche fino a 80 kW, con rendimento certificato superiore all’80%, per una o più unità abitative;
- sistemi di medio-alta potenza: caldaie e centrali termiche, anche per uso agricolo-aziendale, tra 80 e 1.000 kW, con rendimento certificato superiore all’85%, per uno o più fabbricati e relative pertinenze.
I sistemi devono essere dotati di dispositivi di alimentazione, programmazione e controllo e rispettare le norme nazionali e comunitarie su sicurezza ed emissioni. Sono esclusi stufe, termocucine, stube, caminetti e sistemi analoghi a basso rendimento.
Contributi per i sistemi di riscaldamento
Sono previsti contributi in conto capitale fino a:
- 35% della spesa di acquisto per i sistemi di bassa potenza;
- 40% della spesa di acquisto per i sistemi di medio-alta potenza.
L’incentivo è aumentato di un ulteriore 10% se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- adesione a iniziative o programmi triennali di recupero, trattamento e utilizzo delle ceneri residue;
- utilizzo diretto in azienda della biomassa prodotta, solo per finalità energetiche;
- contratti di fornitura di biomassa certificata di durata non inferiore a 5 anni.
Restano escluse le spese di natura edile e le spese di installazione connesse alla messa in funzione.
Beneficiari e domanda per il riscaldamento
Possono accedere ai contributi enti pubblici e soggetti privati. La domanda va presentata alla Giunta regionale ed essere corredata da documentazione idonea o da un progetto redatto da un tecnico qualificato, dal quale risulti la conformità del sistema alle caratteristiche richieste.
Azioni di supporto, attuazione e controlli europei
La Regione promuove attività di sperimentazione, formazione, informazione e sensibilizzazione sulla filiera delle biomasse legnose. L’applicazione della legge è subordinata al previo parere di compatibilità della Commissione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel BUR Veneto. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale definisce termini e modalità di presentazione delle domande, sentita la commissione consiliare competente.
Abrogazione della normativa previgente e regime transitorio
È abrogata la legge regionale 3 maggio 2003, n. 14, ma l’abrogazione produce effetti solo dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell’avviso relativo all’acquisizione del parere europeo di compatibilità. I procedimenti amministrativi già avviati ai sensi della legge abrogata restano disciplinati dalla normativa vigente al momento del loro inizio.
Disposizioni finanziarie
La legge quantifica gli oneri in 2.000.000 euro per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, coperti mediante prelievo dal fondo speciale per le spese d’investimento e corrispondente incremento della dotazione dell’UPB relativa agli interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale.
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