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Legge

L.R. Veneto 10/2006

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell¿esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Normativa regionaleL.R. Veneto 10/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 10/2006 modifica la legge sulla pesca interna introducendo l’obbligo per le province di avvalersi di una commissione tecnica, la previsione di zone no kill e zone trofeo nella carta ittica, l’annotazione preventiva della scelta no kill sul tesserino e l’estensione dell’autorizzazione provinciale anche alla pesca sportiva nei campi di gara. Le province devono adeguare la carta ittica entro 180 giorni; per i procedimenti in corso valgono le norme previgenti.

Modifiche alla disciplina regionale veneta sulla pesca interna e sulle zone no kill/trofeo

Modifiche alla disciplina regionale veneta sulla pesca e introduzione di zone no kill e zone trofeo

La legge regionale Veneto n. 10 del 30 giugno 2006 interviene sulla legge regionale n. 19/1998 in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne. Il provvedimento rafforza il ruolo delle province, introduce la pianificazione di aree dedicate alla pesca con rilascio del pescato o con prelievo selettivo e aggiorna le regole per tesserino e attività sportiva.

Funzioni provinciali e commissione tecnica

Per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca e protezione del patrimonio ittico, le province devono avvalersi di una commissione tecnica provinciale. La previsione riguarda le funzioni disciplinate dagli articoli da 4 a 8 della legge regionale base e rende stabile un supporto tecnico consultivo a livello provinciale.

Zone no kill e zone trofeo nella carta ittica

La carta ittica provinciale deve individuare, nei tratti di corsi d’acqua con caratteristiche naturali e presenza di fauna ittica, due tipologie di aree:

  • zone no kill, nelle quali la pesca è consentita con obbligo di rilascio immediato del pescato;
  • zone trofeo, nelle quali è consentito trattenere il pesce di misura.

Lo sviluppo complessivo di entrambe le tipologie, compatibilmente con la potenzialità biologica, deve interessare una percentuale compresa tra il 3% e il 6% dell’intero sviluppo idrografico di ciascun bacino. La quota si applica sia alle acque affidate a concessionario delegato dalla provincia sia alle acque libere da concessione, nella medesima proporzione.

Disciplina di pesca nelle aree speciali

Le province devono definire:

  • le modalità di pesca consentite nelle zone no kill;
  • nelle zone trofeo, le specie ammesse al prelievo;
  • le relative misure minime;
  • i periodi di esercizio della pesca, anche nel rispetto dei periodi riproduttivi delle specie.

Alle province spetta anche curare iniziative di divulgazione sull’istituzione delle zone, sulla loro ubicazione e sulla disciplina speciale applicabile.

Annotazione della scelta no kill sul tesserino

Chi intende esercitare la pesca in modalità no kill deve annotare preventivamente la scelta sul tesserino regionale oppure sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura dell’apposita casella.

Gare e pesca sportiva nei campi di gara

La provincia può autorizzare, nei campi di gara fissi, non solo le manifestazioni agonistiche ma anche l’esercizio della pesca sportiva, persino in periodi di proibizione della pesca, purché siano adottate idonee regole provinciali. La modifica amplia quindi l’ambito delle deroghe già previste per i campi di gara.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Le province devono adeguare la propria carta ittica alle nuove previsioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento dell’avvio.

Valutazione di attualità

La legge ha natura modificativa e si innesta in una disciplina ancora vigente sul piano formale; tuttavia, per il suo contenuto regolatorio di settore, resta rilevante soprattutto come testo consolidato della legge regionale sulla pesca del Veneto.

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