Cassazione Civile, Sentenza n. 16396/2021 del 10/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva multipli vizi: omissione dell'esame di fatto decisivo relativo alle norme statutarie (artt.62-64 commi 4-5 dello Statuto ACLI) che avrebbero escluso la legittimazione di ACLI nazionale a intervenire; violazione degli artt.100 c.p.c., 1421 c.c. e 23 c.c. per mancata legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire di ACLI nazionale; contestazione della legittimazione ad agire ai sensi degli artt.1394 e 2373 c.c. con riferimento a un presunto conflitto di interessi del presidente che aveva stipulato la donazione; rilievi sull'irrevocabilità della donazione ex art.782 c.c. e sulla presunta improcedibilità/necessità di domanda riconvenzionale, nonché sulla competenza a chiedere annullamento ex art.1441 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto in parte il ricorso di ERRIPA: ha ritenuto fondato il motivo che denunciava la carenza di legittimazione attiva di ACLI nazionale e ha dichiarato che ACLI nazionale non poteva agire in luogo di ACLI provinciale per atti patrimoniali compiuti da quest'ultima, cassando la parte della sentenza relativa alla domanda di ACLI nazionale. Ha altresì accertato che ACLI provinciale aveva tempestivamente proposto domanda di annullamento, quindi ha respinto l'eccezione che quella domanda fosse assente o meramente difensiva. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'art.1394 e all'art.2373 nella parte in cui ha ritenuto che ACLI provinciale non avesse legittimazione ad impugnare la propria delibera assembleare (art.23 c.c.), con conseguente cassazione della parte della sentenza che aveva accolto l'annullamento basato sulla impugnazione della delibera del 19/9/2002. In conseguenza di ciò la statuizione di merito che aveva accertato un conflitto di interessi dello stipulante è stata considerata viziata perché la presunta illegittimità della delibera non era stata validamente impugnata e quindi l'autorizzazione assembleare resta efficace. Complessivamente la sentenza impugnata è stata cassata nelle parti indicate e il procedimento rinviato al giudice di appello per ulteriore giudizio.
Norme richiamate
Statuto ACLI (artt. 62, 63, 64, commi 4 e 5)
non trascritti integralmente nel ricorso
Secondo il ricorrente tali norme attestavano l'autonomia patrimoniale delle singole associazioni (provinciali vs. nazionale) e l'assenza di titolo di ACLI nazionale ad agire per beni di proprietà provinciale; la Corte ha ritenuto rilevante l'autonomia ma ha valutato la questione della legittimazione alla luce delle norme codicistiche
art. 100 cod. proc. civ.
Richiamato per sostenere la carenza dell'interesse ad agire di ACLI nazionale: la Corte ne ha utilizzato il principio per valutare l'adeguatezza dell'interesse processuale
art. 1421 cod. civ.
Richiamato nella doglianza sulla nullità/annullabilità degli atti: invocato dal ricorrente insieme ad altre norme per sostenere l'assenza di titolo di ACLI nazionale
art. 23 cod. civ.
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
La Corte ha ribadito che l'associazione dalla quale promana la deliberazione non è legittimata ad impugnare la propria delibera in nome proprio: la legittimazione è riservata agli organi, ai singoli associati e al pubblico ministero
art. 1394 cod. civ.
Disciplina l'annullabilità per conflitto di interessi del rappresentante: la Corte ricorda che il conflitto deve essere accertato con riferimento al singolo atto al momento del perfezionamento e non astrattamente; però, se l'autorizzazione dell'organo competente non è validamente impugnata, essa sanerà la questione
art. 2373 cod. civ.
Richiamato rispetto alle modalità di formazione e determinatività del voto in ambito associativo/societario e alla valutazione della potenziale determinatività dei voti degli interessati
art. 1441 cod. civ.
Richiamato per sostenere che il donante non sarebbe legittimato a chiedere l'annullamento in proprio; la Corte ha comunque risolto la questione sulla base della legittimazione soggettiva ad agire e non solo su questo articolo
art. 782 cod. civ.
Norma sulla forma della donazione (atto pubblico) e sulla sua efficacia/irrevocabilità: invocata per argomentare l'irreversibilità dell'atto pubblico di donazione una volta perfezionato
art. 81 cod. proc. civ.
Principio per cui non si può far valere un diritto altrui in nome proprio; la Corte l'ha richiamato nella valutazione della legitimatio ad causam
art. 2377 cod. civ.
Norma societaria richiamata per analogia: anche la società non è legittimata ad impugnare in proprio le proprie deliberazioni assembleari; principio applicato per affermare analoga disciplina nel caso delle associazioni
art. 366 cod. proc. civ.
Richiamato per l'inammissibilità di censure in cassazione non adeguatamente contestate in grado di appello o di cui non sia dato conto nei motivi di gravame
Massime di principio
- Una associazione nazionale non può automaticamente sostituirsi ad una associazione provinciale autonoma per far valere diritti relativi a beni di proprietà di quest'ultima; la legittimazione va valutata alla luce dell'autonomia statutaria e delle norme codicistiche sulla rappresentanza e sull'interesse ad agire
- Ai sensi dell'art.23 c.c. l'associazione dalla quale promana la deliberazione non è tra i soggetti legittimati ad impugnarla: le impugnazioni delle deliberazioni assembleari spettano agli organi dell'ente, ai singoli associati e al pubblico ministero
- Il conflitto di interessi (art.1394 c.c.) va provato con riferimento al singolo atto e al momento del suo perfezionamento; tuttavia, se la deliberazione che autorizza l'atto non è stata validamente impugnata, l'autorizzazione stessa può sanare il vizio del conflitto
- La donazione perfezionata mediante atto pubblico (art.782 c.c.) ha carattere di stabilità; successive deliberazioni interne dell'ente non esercitano automaticamente effetto revocatorio se non sono sorrette da efficace procedimento di impugnazione/annullamento
- In sede di impugnazione è essenziale verificare preliminarmente la legitimatio ad causam e l'interesse a agire; questioni procedurali non sollevate tempestivamente in grado di appello o non specificate nel gravame possono risultare inammissibili in cassazione
- In caso di contrasto tra le risultanze assembleari interne e contestazioni esterne, il giudice deve distinguere tra vizio relativo alla formazione della delibera (impugnabile solo dai soggetti indicati dall'art.23) e vizi direttamente attinenti al negozio inter partes (es. conflitto di interessi), valutando se l'impugnazione della delibera sia stata proposta e decisa
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