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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16296/2021 del 10/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione del CNF che, in sede di rinvio disposto dalle Sezioni unite (Cass. n. 3023/2015), aveva sostituito la cancellazione dall'albo con la sospensione biennale, per essersi Fatone introdotto abusivamente nelle aule d'esame di abilitazione del 2010 esibendo un tesserino simile a quello dei commissari, munito di appunti e trasmettitori, e avendo tentato di favorire esaminandi. Il ricorso svolgeva tre motivi: (1) errata individuazione e applicazione della disciplina "più favorevole" (art. 65, comma 5, legge n. 247/2012), violazione del principio del favor rei e divieto di reformatio in pejus; (2) errata valutazione di fatti decisivi senza prova; (3) applicazione della sanzione massima prevista dall'art. 72 del codice deontologico a comportamenti non tipizzati e non provati.

La decisione

La Corte a sezioni unite ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo e ha accolto il primo motivo. Ha cassato la parte della sentenza impugnata relativa all'applicazione della disciplina più favorevole e ha rinviato gli atti al Consiglio Nazionale Forense, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova determinazione della sanzione alla luce del principio del favor rei e valutando in concreto le conseguenze comparate delle due discipline (previgente e sopravvenuta), ivi inclusa la possibilità e i termini di eventuale reiscrizione. Sono state disposte anche le necessarie statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 65, comma 5

    "la successione nel tempo delle norme ... doveva essere improntata al criterio del favor rei"

    La norma è stata interpretata in senso che le disposizioni del nuovo codice deontologico approvato nel 2014 si applicano ai procedimenti in corso solo se più favorevoli per l'incolpato; l'individuazione del regime più favorevole va fatta con riferimento alla concreta vicenda e alle conseguenze complessive dell'applicazione integrale di ciascuna normativa, escludendosi la possibilità di combinare parti delle due per crearne una terza.

  • Codice deontologico forense, art. 72 (esame di abilitazione)

    Il CNF aveva ritenuto che l'art. 72 tipizzasse l'illecito; la Corte ha però richiamato la necessità di valutare con rigore la qualificazione della condotta e la compatibilità dell'applicazione della sanzione prevista per la fattispecie tipizzata rispetto alla fattispecie concreta e alle prove.

  • Codice deontologico forense, art. 9, comma 2

    Richiamato dal CNF come riferimento ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza: la Corte ne riconosce la rilevanza ma sottolinea che l'individuazione della disciplina applicabile richiede confronto concreto fra regimi normativi.

  • Codice deontologico forense, art. 20

    Richiamato in relazione alla responsabilità disciplinare; la sua applicazione va valutata nel contesto della disciplina complessiva e della comparazione tra norme vecchie e nuove.

  • Cass. sez. un. 16 febbraio 2015, n. 3023

    Precedente delle Sezioni unite che ha disposto il rinvio e ha affermato il principio del favor rei nell'applicazione del nuovo codice deontologico ai procedimenti in corso.

  • Cass. sez. un. 12 aprile 2021, n. 9546 e Cass. sez. un. 27 dicembre 2017, n. 30993

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la comparazione tra norme deve essere concreta e l'applicazione della norma più favorevole deve essere integrale, escludendo combinazioni arbitrarie tra vecchia e nuova disciplina.

  • codice di procedura civile, art. 360 (nn. 3, 4, 5) e art. 394

    Richiamati nei motivi di ricorso relativi alla sindacabilità in Cassazione degli errori di diritto, di valutazione probatoria e del divieto di decisione peggiorativa in sede di rinvio; la Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi e fondato quello relativo alla corretta applicazione della disciplina più favorevole.

Massime di principio

  • In materia disciplinare forense, se entra in vigore una nuova disciplina più favorevole (art. 65, comma 5, legge n. 247/2012), essa si applica ai procedimenti in corso solo se risulta più favorevole per l'incolpato dopo una comparazione concreta degli effetti.
  • La comparazione tra vecchia e nuova normativa deve essere effettuata integralmente: non è consentito creare una disciplina ibrida "prendendo" parti dall'una e dall'altra. Va scelto e applicato per intero il regime più favorevole.
  • La valutazione della sanzione deve tener conto non solo del fatto materiale della sanzione (es. sospensione vs cancellazione) ma anche delle conseguenze pratiche e collateralI (es. possibilità e termini di reiscrizione), per determinare quale regime sia effettivamente meno afflittivo.
  • Il giudice che riceve atti in rinvio deve rispettare il divieto di reformatio in pejus: la posizione dell'incolpato non può essere peggiorata per effetto del nuovo esame.
  • Nelle contestazioni disciplinari è essenziale una chiara qualificazione giuridica della condotta e una valutazione probatoria che distingua comportamenti tipizzati da altri atti autonomi; la sanzione prevista per fattispecie tipizzate non può essere applicata a comportamenti non dimostrati o non riconducibili alla fattispecie.
  • Se la comparazione tra regimi non è stata correttamente effettuata, la decisione è annullabile e gli atti vanno rimessi al giudice disciplinare per un nuovo esame e per la determinazione della sanzione conformemente al principio del favor rei.

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