Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16395/2021 del 10/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento del COSAP sostenendo che: 1) mancava una concessione rilasciata dalla Provincia, presupposto per il canone; 2) l'occupazione era stata effettuata dallo Stato (proprietario dell'autostrada e dei pontoni) e quindi rientrava nell'esenzione prevista dall'art.30 del Regolamento COSAP provinciale e dall'art.49 del d.lgs. n.507/1993; 3) la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente riconosciuto e poi negato la proprietà statale dell'infrastruttura; infine contestava il calcolo del canone e l'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il presupposto oggettivo e soggettivo per il COSAP sussisteva: si trattava di occupazione di suolo pubblico mediante pontoni sovrastanti la sede stradale provinciale, effettuata in assenza di titolo concessorio della Provincia e quindi qualificabile come occupazione di fatto/abusiva. La società concessionaria, pur essendo concessionaria dell'infrastruttura statale, ha esercitato attività di gestione economica e funzionale con finalità lucrative, pertanto non è spettatrice dell'esenzione spettante allo Stato. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul calcolo e sulle riduzioni, confermando la determinazione e rifiutando l'azionata esenzione; ha dichiarato inammissibile l'intervento di AISCAT, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Provincia di Teramo e disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Regolamento COSAP Provincia di Teramo (art.30 e art.29 e art.28)

    il Regolamento disciplina il canone (COSAP): art.29 individua il soggetto obbligato (titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, l'occupante di fatto) e art.30 prevede l'esenzione per lo Stato; la Corte ha ritenuto applicabile il canone alla società occupante di fatto nonostante l'esenzione regolamentare per lo Stato, perché l'occupazione era addebitabile alla concessionaria e non allo Stato.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 (art.38 e art.39)

    "1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province...." (art.38) "1. La tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo..." (art.39)

    la TOSAP pone l'accento sull'occupazione materiale degli spazi pubblici e qualifica il soggetto passivo come titolare del titolo o, in mancanza, l'occupante di fatto; principio trasferito interpretativamente al regime COSAP.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 (art.63) e legge 23 dicembre 1998, n.448 (art.31)

    ha istituito il COSAP come possibile sostituto della TOSAP e ha riconosciuto ai comuni e province la facoltà di disciplinare con regolamento il canone: il COSAP è concepito come corrispettivo di una concessione reale o presunta, dovuto in presenza di uso particolare/ esclusivo del bene pubblico, anche in assenza di titolo formale quando esista occupazione di fatto.

  • Art.49 del d.lgs. n.507/1993

    prevede ipotesi di esenzione (tra cui finanziaria e statale); la Corte ha richiamato che l'esenzione richiede che l'occupazione sia effettivamente ascrivibile allo Stato, condizione non verificata quando l'opera sia gestita e sfruttata dalla concessionaria.

  • Art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (contributo unificato) e legge 24 dicembre 2012, n.228

    ordina l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente conformemente alla normativa richiamata.

  • Giurisprudenza di Cassazione (più pronunce richiamate: Cass. n.24541/2019; Sez. U. n.12167/2003; Cass. n.17296/2019; n.18037/2009; n.3710/2019; n.10733/2018; n.1435/2018; n.9240/2020; Sez. U. n.61/2016; Cass. n.28341/2019; Cass. n.11886/2017; Cass. n.19693/2018; Sez. U. n.8628/2020)

    costante giurisprudenza afferma che il COSAP è corrispettivo di una concessione reale o presunta e può essere dovuto anche in assenza di formale concessione; l'esenzione spettante allo Stato non si estende alla società concessionaria che realizza e gestisce l'opera con finalità economiche; inoltre la legittimazione passiva si individua nel titolare del titolo oppure, in mancanza, nell'occupante di fatto.

Massime di principio

  • Il COSAP è un corrispettivo dovuto per l'uso esclusivo o speciale di beni pubblici: è applicabile anche in assenza di una concessione formale quando sussiste un'occupazione di fatto o abusiva.
  • L'esenzione a favore dello Stato richiede che l'occupazione sia effettivamente attribuibile allo Stato: se un soggetto privato concessionario gestisce e sfrutta l'opera per finalità lucrative, l'esenzione non si estende automaticamente alla concessionaria.
  • Per individuare il soggetto passivo conta la condotta di fatto (chi occupa e sfrutta lo spazio/struttura) più che la mera titolarità formale della proprietà dell'opera; in mancanza di titolo rilasciato dall'ente locale, la responsabilità grava sull'occupante di fatto.
  • Le agevolazioni o riduzioni regolamentari (es. sconto per superfici >1000 m2) si applicano in base all'interpretazione testuale e agli accertamenti di fatto: eventuali cumulazioni di occupazioni possono essere valutate in base alla disciplina regolamentare e alla qualificazione delle singole occupazioni.
  • In giudizio la prova della titolarità della proprietà statale e dell'effettiva imputabilità dell'occupazione allo Stato incombe sulla parte che invoca l'esenzione; l'assenza di produzione degli atti concessori indebolisce la tesi dell'esenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.