Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2418/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 235/2024 emessa dal tribunale di lodi, sezione lavoro, giudice dott.ssa Giuppi, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 750/2023, pubblicata in data 01/06/2024, notificata in data 11/12/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per le annualità lavorate a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 235/2024 del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente, del valore nominale di euro 500 per ciascuna annualità lavorata come docente precario, e aveva condannato il Ministero ad assegnare la carta per gli anni scolastici indicati nella pronuncia. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero in data 11 dicembre 2024, l’Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di chiedere l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e impongono al giudice amministrativo di assicurare l’attuazione concreta del comando giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire in esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, l’esecuzione può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a un’amministrazione statale l’attribuzione di un beneficio economico e l’amministrazione non vi adempie, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e, una volta inutilmente decorso, consente al creditore di promuovere l’esecuzione senza attendere ulteriormente.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un titolo giudiziale può compiere tutti gli atti e le operazioni necessari all’adempimento, inclusi quelli occorrenti per utilizzare, in caso di incapienza, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.
  • Nel giudizio di ottemperanza definito con accoglimento della domanda, le spese processuali possono essere poste a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.