Sentenza del 03/02/2017 n. 2877 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva annullato una cartella di pagamento relativa a IVA e IRPEF per l’anno d’imposta 2000. La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Secondo l’Agenzia, in caso di omessi versamenti di somme già indicate in dichiarazione, non era necessaria una preventiva comunicazione di irregolarità e la cartella poteva essere motivata mediante il richiamo al controllo automatizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che, quando la cartella deriva da un controllo automatizzato della dichiarazione, non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto al richiamo alla dichiarazione e al controllo, poiché il contribuente può conoscere i presupposti della pretesa. Inoltre, l’invio della comunicazione di irregolarità non è obbligatorio quando il controllo riguarda esclusivamente omessi o tardivi versamenti di somme risultanti dalla dichiarazione. L’omesso invio della comunicazione costituisce comunque una mera irregolarità e non comporta la nullità della cartella. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e la Corte ha rigettato il ricorso originario della società contribuente, condannandola al pagamento di 5.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate
Il controllo automatizzato consente di liquidare le imposte sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. In tale ambito, la cartella non necessita di una motivazione analitica ulteriore quando il contribuente è in grado di comprendere la pretesa.
Legge n. 212/2000, art. 6
La comunicazione preventiva dell’esito del controllo non è necessaria in ogni caso e, comunque, la sua omissione non determina automaticamente la nullità della cartella, soprattutto quando si tratta di omessi o tardivi versamenti di somme dichiarate.
D.Lgs. n. 462/1997, art. 2, comma 2
La riduzione delle sanzioni collegata alla comunicazione di irregolarità non spetta nei casi di omesso o tardivo versamento.
Codice civile, art. 2313
Nei debiti di una società in accomandita semplice può rilevare la solidarietà passiva, senza che ciò comporti necessariamente il litisconsorzio dei soci nella controversia relativa alla liquidazione automatizzata delle imposte.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Per le cartelle emesse mediante controllo automatizzato della dichiarazione, il richiamo alla dichiarazione e al controllo può essere sufficiente a motivare l’atto, senza una ricostruzione analitica dei calcoli.
- La comunicazione preventiva di irregolarità non è necessariamente dovuta quando l’Amministrazione richiede somme già dichiarate ma non versate; la sua omissione, di regola, non rende nulla la cartella.
- Occorre distinguere tra una semplice liquidazione automatizzata di importi dichiarati e un controllo che modifica la dichiarazione o determina un’imposta diversa: in quest’ultimo caso possono sorgere obblighi informativi più ampi.
- La mancata comunicazione può incidere sulla possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni, ma tale beneficio non spetta normalmente per omessi o tardivi versamenti.
- Nelle controversie relative alla liquidazione automatizzata di imposte dovute da una società di persone, i soci non sono necessariamente litisconsorti necessari, perché la controversia riguarda la debenza delle imposte della società e non la rettifica dei redditi dei soci.
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