Sentenza del 03/02/2017 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Contraddittorio preventivo all'emissione di avviso di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità o la nullità dell'avviso di accertamento perché l'Amministrazione non gli aveva consentito di partecipare preventivamente alla fase conclusiva dell'istruttoria, instaurando un contraddittorio prima dell'emissione dell'atto. Secondo la censura, l'omissione del confronto preventivo avrebbe impedito al contribuente di esporre le proprie ragioni e di fornire eventuali chiarimenti o documenti prima dell'adozione del provvedimento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza riconosce che il contraddittorio preventivo sarebbe auspicabile, perché consentirebbe all'Amministrazione di acquisire le osservazioni del contribuente prima di emettere l'avviso. Tuttavia, la sua omissione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, poiché il contribuente può far valere le proprie ragioni mediante il ricorso giurisdizionale. L'attività della Guardia di Finanza e degli Uffici finanziari è qualificata come attività amministrativa e, pur essendo disciplinata da norme specifiche, non è in via generale soggetta al principio del contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- L'assenza di un contraddittorio preventivo non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento, salvo che una specifica disposizione normativa lo renda obbligatorio per il particolare procedimento.
- Il contribuente conserva la possibilità di contestare nel ricorso tutti gli elementi dell'accertamento e di esercitare in giudizio il proprio diritto di difesa.
- Il fatto che il contraddittorio sia auspicabile sul piano della buona amministrazione non significa, di per sé, che costituisca un requisito di validità dell'atto.
- Prima di dedurre la nullità dell'accertamento occorre verificare se, per il tipo di controllo o di tributo interessato, la legge preveda espressamente un obbligo di contraddittorio preventivo e quali conseguenze ricolleghi alla sua violazione.
- La natura amministrativa dell'attività istruttoria fiscale esclude, in linea generale, l'applicazione automatica di un principio generale di contraddittorio, ma non impedisce che obblighi specifici derivino da singole norme o da particolari procedure.
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