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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 167 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta di registro - Enunciazione di atti non registrati -Modalità di tassazione - Art. 22 DPR n. 131 del 1986

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, a finanziamenti pregressi effettuati dai soci e menzionati in una delibera societaria. La delibera richiamava tali finanziamenti esclusivamente per attestare la rinuncia dei soci ai relativi crediti, destinata a finanziare l'aumento o la ricostituzione del capitale sociale. La rinuncia aveva fatto cessare gli effetti dei finanziamenti, escludendo quindi i presupposti per tassare gli atti enunciati.

La decisione

È stata esclusa la tassazione mediante imposta di registro degli atti di finanziamento pregressi menzionati nella delibera societaria. Il semplice richiamo ai finanziamenti, effettuato per documentare la rinuncia ai crediti e la conseguente destinazione delle somme al capitale sociale, non integra l'enunciazione fiscalmente rilevante prevista dall'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, poiché gli effetti degli atti originari erano cessati per effetto della rinuncia.

Norme richiamate

  • Art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    "Enunciazione di atti non registrati"

    La norma non consente di tassare automaticamente ogni atto menzionato in un documento sottoposto a registrazione. Occorre verificare se l'atto enunciato conservi effetti giuridici fiscalmente rilevanti; quando tali effetti siano cessati per rinuncia ai crediti, non risultano integrati i presupposti per l'imposizione.

Massime di principio

  • Il mero richiamo, in una delibera societaria, a precedenti finanziamenti dei soci non comporta necessariamente la tassazione degli atti enunciati.
  • Per applicare l'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 occorre verificare la funzione concreta del richiamo e la permanenza degli effetti dell'atto originario.
  • Quando i soci rinunciano ai crediti derivanti dai finanziamenti e tali crediti vengono destinati all'aumento o alla ricostituzione del capitale sociale, gli effetti dei finanziamenti possono considerarsi cessati.
  • La menzione dei finanziamenti finalizzata esclusivamente a documentare la rinuncia ai crediti e l'operazione sul capitale, senza rinnovare o confermare gli obblighi originari, non dovrebbe determinare autonomamente l'imposta di registro per enunciazione.
  • La valutazione deve comunque basarsi sul contenuto effettivo dell'atto: se il documento producesse nuovi effetti, confermasse obbligazioni ancora operative o disciplinasse nuovamente i finanziamenti, l'applicazione dell'art. 22 potrebbe essere rivalutata.

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