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Circolare

Circolare numero 30 del 07-02-2024

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO (CNL), dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 22/12/2023 tra INPS e CNL per la riscossione volontaria delle quote associative insieme ai contributi obbligatori mediante F24; descrive modalità di raccolta e riversamento, procedure di acquisizione, decorrenza e revoca delle deleghe, misura delle quote, obblighi di conservazione e fornitura dati, rapporti finanziari e corrispettivi, clausole di salvaguardia, condizioni di recesso/risoluzione/sospensione, controlli a campione con penali e istruzioni contabili specifiche.

Convenzione INPS con Confederazione Nazionale del Lavoro (CNL) per la riscossione delle quote associative (validità fino al 31/12/2026)

Punti principali

1. Premessa

Convenzione firmata il 22/12/2023 con validità fino al 31/12/2026; possibilità di recesso da entrambe le parti tramite PEC; la circolare riassume le norme principali.

2. Modalità di riscossione e riversamento

INPS incassa le quote associative insieme ai contributi obbligatori tramite F24, evidenziando la quota sull'avviso di pagamento e nel Cassetto previdenziale; il contributo resta volontario e INPS non effettua esazione coattiva. I riversamenti all'Associazione avvengono entro l'inizio della fase di abbinamento (di norma il 7° giorno successivo alla scadenza ordinaria); somme versate insufficienti sono imputate prioritariamente ai contributi obbligatori, eventuali residui sono riversati; versamenti effettuati dopo il termine non vengono riversati e sono gestiti per compensazioni o rimborsi.

3. Presentazione e decorrenza della delega

Le deleghe sono inviate digitalmente tramite la procedura 'Gestione deleghe integrata' con copia del documento d'identità e modulo INPS debitamente firmato; l'Associazione deve conservare l'originale e garantire la conservazione sostitutiva. Se nell'anno pervengono più deleghe per associazioni diverse per lo stesso associato, INPS non ne considera nessuna. Le deleghe producono effetti dalla prima tariffazione utile successiva alla ricezione; la procedura è aperta dal 2 maggio al 1 marzo dell'anno successivo.

4. Revoca della delega

L'associato può revocare la delega direttamente o tramite l'Associazione, allegando documento d'identità; INPS elabora rapidamente la richiesta e informa l'Associazione. La revoca ha effetto dalla prima tariffazione utile successiva alla definizione della richiesta da parte di INPS; in caso di revoca con nuova delega, l'Associazione deve trasmettere e conservare entrambe le originali.

5. Misura della quota associativa

La misura è stabilita dall'Associazione e notificata a INPS via procedura informatica; la quota è fissa e può essere differenziata a livello provinciale.

6. Fornitura dati

INPS mette a disposizione, tramite l'applicazione 'Gestione deleghe integrata', gli elenchi degli associati per ciascun riversamento e un rendiconto riepilogativo con emissioni di riferimento, costi del servizio e somme nette; accesso e prelevamento devono rispettare le norme di sicurezza e la normativa sulla protezione dei dati.

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Gli obblighi finanziari sono disciplinati centralmente; l'Associazione corrisponde a INPS corrispettivi: €5.300,00 una tantum (attivazione), €1.100,00 annui (costi fissi), €1,40 annui per gestione nuove deleghe e code-line, €2,89 annui per gestione revoche, €0,26 trimestrale per gestione singolo F24, oltre a ogni altro onere a suo carico.

8. Clausola di salvaguardia

INPS è estraneo al rapporto associativo e sollevato da responsabilità; l'Associazione esonera INPS e si obbliga a rimborsare somme e spese qualora soccombente in giudizio o in caso di controversie; INPS non è responsabile per pignoramenti relativi a creditori dell'Associazione.

9. Recesso, risoluzione e sospensione

INPS può recedere unilateralmente per inadempimenti, uso scorretto della denominazione, modifiche normative o eventi straordinari; prima del recesso INPS comunica le motivazioni e concede 30 giorni per osservazioni. La risoluzione può essere dichiarata per vari casi (perdita requisiti, irregolarità, conflitti di interesse, misure inibitorie, violazioni privacy, penali >10% delle quote riversate ecc.). In caso di indagini giudiziarie INPS può sospendere la convenzione; tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

10. Controlli a campione e penali

INPS effettua verifiche a campione annuali su almeno il 10% delle deleghe validate; l'Associazione deve fornire originali entro 30 giorni alla Direzione centrale Organizzazione. Irregolarità oltre il 10% del campione comportano penale di €144,00 per singola irregolarità; se le penali superano il 10% delle quote riversate nell'anno la convenzione si risolve immediatamente.

11. Istruzioni contabili

Istituiti conti specifici per la rilevazione: GPA29314 per i contributi associativi riscossi per conto di CNL, GPA39314 per l'accreditamento all'Associazione e GPA18314 per la rilevazione del debito verso l'Associazione; le operazioni sono gestite dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.

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