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Circolare

Circolare numero 27 del 31-01-2024

L’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Ai sensi del successivo comma 181, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Con la presente circolare si forniscono indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina un esonero del 100% della quota contributiva IVS a carico della lavoratrice, fino a 3.000 euro annui (250 euro/mese), rivolto alle madri con tre o più figli (dal 1/1/2024 al 31/12/2026, fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo) e, in via sperimentale per il 2024, alle madri di due figli (fino al compimento del 10° anno). Sono indicate le condizioni di spettanza, modalità di cumulabilità, istruzioni operative e le specifiche tecniche per la trasmissione nel flusso Uniemens e PosAgri.

Esonero contributivo per lavoratrici madri (art.1, commi 180-181 legge n.213/2023 - Legge di Bilancio 2024)

Punti principali

Premessa e base normativa

La misura è prevista dagli articoli 1, commi 180-182 (e 181 per l'estensione sperimentale) della legge n.213/2023 (Legge di Bilancio 2024). L’esonero riguarda la quota contributiva a carico della lavoratrice e non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; non è considerato aiuto di Stato.

Beneficiarie

Possono accedere le lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato (pubblico e privato, compreso agricolo), esclusi i rapporti di lavoro domestico. Requisito perfezionato e cristallizzato alla nascita del 2° o 3° figlio; comprensivi i casi di adozione e affidamento. Inclusi part-time, apprendistato, somministrazione e trasformazioni a tempo indeterminato.

Misura dell’esonero

Esonero al 100% della quota IVS a carico della lavoratrice, con limite massimo di €3.000 annui riparametrato mensilmente (€250/mese; €8,06/giorno per frazioni). L’aliquota di computo pensionistico resta ferma.

Durata e decorrenza

Per madri di 3+ figli: dal 1/1/2024 (se requisito già posseduto) o dal mese della nascita del terzo figlio fino al 31/12/2026 o al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. Per madri di 2 figli (sperimentale 2024): dal 1/1/2024 o dal mese della nascita del secondo figlio fino al 31/12/2024 o al mese del 10° anno.

Condizioni di spettanza e adempimenti del datore

L’esonero si applica sulla quota contributiva a carico della lavoratrice; non è legato a DURC né considerato incentivo all'assunzione ai sensi dell’art.31 d.lgs.150/2015. La lavoratrice può comunicare al datore numero figli e codici fiscali; il datore riporta i dati nelle denunce retributive per consentire i controlli.

Compatibilità con normativa aiuti di Stato

La misura non costituisce aiuto di Stato in quanto agevolazione a favore di persone fisiche e non di imprese; non è quindi soggetta ad autorizzazione della Commissione UE né a registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altre agevolazioni

Cumula con esoneri a carico del datore. È invece sostanzialmente alternativo all’esonero IVS di cui al comma 15 (6%/7%), poiché l’importo massimo mensile esonerabile tende a esaurire lo spazio operativo dell’altro esonero; le due misure possono essere applicate alternativamente e, se mutano i requisiti, si può passare da una all’altra.

Istruzioni operative e controlli

Le lavoratrici possono comunicare al datore i codici fiscali dei figli; è prevista anche una procedura telematica diretta sul portale INPS. L’Istituto, in collaborazione con altri enti, effettua controlli di coerenza e può revocare il beneficio in caso di dati non veritieri. Mancata comunicazione dei CF comporta revoca.

Modalità di esposizione su Uniemens e codici

I datori inseriscono il beneficio a partire dal flusso Uniemens competenza febbraio 2024 (recupero Gennaio/Febbraio possibile nei tre mesi successivi). Codici e valori: ELA3 per 3+ figli (associati a L591/L592), ELA2 per 2 figli (associati a L593/L594); per la pubblica amministrazione codici 58 (tre o più) e 59 (due). In caso di restituzione di esoneri già applicati (comma 15) usare M054/M055. PosAgri: codici LG (tre o più) e LF (due).

Recuperi, regolarizzazioni e termini

Recupero degli arretrati per gennaio/febbraio 2024 possibile nelle denunce di marzo, aprile e maggio 2024. I datori che hanno sospeso/cessato attività possono utilizzare la procedura di regolarizzazione (Uniemens/vig).

Istruzioni contabili

Le modalità di adeguamento della contabilità interna dell’INPS saranno fornite con apposito messaggio successivo.

Testo integrale

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