Circolare numero 27 del 31-01-2024
L’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Ai sensi del successivo comma 181, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Con la presente circolare si forniscono indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina un esonero del 100% della quota contributiva IVS a carico della lavoratrice, fino a 3.000 euro annui (250 euro/mese), rivolto alle madri con tre o più figli (dal 1/1/2024 al 31/12/2026, fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo) e, in via sperimentale per il 2024, alle madri di due figli (fino al compimento del 10° anno). Sono indicate le condizioni di spettanza, modalità di cumulabilità, istruzioni operative e le specifiche tecniche per la trasmissione nel flusso Uniemens e PosAgri.
Esonero contributivo per lavoratrici madri (art.1, commi 180-181 legge n.213/2023 - Legge di Bilancio 2024)
Punti principali
Premessa e base normativa
La misura è prevista dagli articoli 1, commi 180-182 (e 181 per l'estensione sperimentale) della legge n.213/2023 (Legge di Bilancio 2024). L’esonero riguarda la quota contributiva a carico della lavoratrice e non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; non è considerato aiuto di Stato.
Beneficiarie
Possono accedere le lavoratrici madri dipendenti a tempo indeterminato (pubblico e privato, compreso agricolo), esclusi i rapporti di lavoro domestico. Requisito perfezionato e cristallizzato alla nascita del 2° o 3° figlio; comprensivi i casi di adozione e affidamento. Inclusi part-time, apprendistato, somministrazione e trasformazioni a tempo indeterminato.
Misura dell’esonero
Esonero al 100% della quota IVS a carico della lavoratrice, con limite massimo di €3.000 annui riparametrato mensilmente (€250/mese; €8,06/giorno per frazioni). L’aliquota di computo pensionistico resta ferma.
Durata e decorrenza
Per madri di 3+ figli: dal 1/1/2024 (se requisito già posseduto) o dal mese della nascita del terzo figlio fino al 31/12/2026 o al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo. Per madri di 2 figli (sperimentale 2024): dal 1/1/2024 o dal mese della nascita del secondo figlio fino al 31/12/2024 o al mese del 10° anno.
Condizioni di spettanza e adempimenti del datore
L’esonero si applica sulla quota contributiva a carico della lavoratrice; non è legato a DURC né considerato incentivo all'assunzione ai sensi dell’art.31 d.lgs.150/2015. La lavoratrice può comunicare al datore numero figli e codici fiscali; il datore riporta i dati nelle denunce retributive per consentire i controlli.
Compatibilità con normativa aiuti di Stato
La misura non costituisce aiuto di Stato in quanto agevolazione a favore di persone fisiche e non di imprese; non è quindi soggetta ad autorizzazione della Commissione UE né a registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Coordinamento con altre agevolazioni
Cumula con esoneri a carico del datore. È invece sostanzialmente alternativo all’esonero IVS di cui al comma 15 (6%/7%), poiché l’importo massimo mensile esonerabile tende a esaurire lo spazio operativo dell’altro esonero; le due misure possono essere applicate alternativamente e, se mutano i requisiti, si può passare da una all’altra.
Istruzioni operative e controlli
Le lavoratrici possono comunicare al datore i codici fiscali dei figli; è prevista anche una procedura telematica diretta sul portale INPS. L’Istituto, in collaborazione con altri enti, effettua controlli di coerenza e può revocare il beneficio in caso di dati non veritieri. Mancata comunicazione dei CF comporta revoca.
Modalità di esposizione su Uniemens e codici
I datori inseriscono il beneficio a partire dal flusso Uniemens competenza febbraio 2024 (recupero Gennaio/Febbraio possibile nei tre mesi successivi). Codici e valori: ELA3 per 3+ figli (associati a L591/L592), ELA2 per 2 figli (associati a L593/L594); per la pubblica amministrazione codici 58 (tre o più) e 59 (due). In caso di restituzione di esoneri già applicati (comma 15) usare M054/M055. PosAgri: codici LG (tre o più) e LF (due).
Recuperi, regolarizzazioni e termini
Recupero degli arretrati per gennaio/febbraio 2024 possibile nelle denunce di marzo, aprile e maggio 2024. I datori che hanno sospeso/cessato attività possono utilizzare la procedura di regolarizzazione (Uniemens/vig).
Istruzioni contabili
Le modalità di adeguamento della contabilità interna dell’INPS saranno fornite con apposito messaggio successivo.
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