Sentenza n. 198/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura UTG della Provincia di Campobasso il 07.04.2026, notificato il 10.04.2026, con il quale è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza a carico dell’interessato, con l’obbligo di lasciare il centro di accoglienza in cui era ospitato, nelle successive 48 ore, nonché per l'annullamento del silenzio rifiuto delle misure di accoglienza per titolari di protezione Sistema “Sai”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza con obbligo di lasciare il centro entro 48 ore, nonché silenzio-rifiuto sull'ammissione alle misure di accoglienza SAI
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 7 aprile 2026 e il silenzio asseritamente serbato sull'istanza di ammissione al Sistema SAI. Ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per motivazione mancante o carente, eccesso di potere per carenza istruttoria e sviamento, nonché violazione o falsa applicazione del d.lgs. 142/2015 e dell'art. 1-sexies d.l. 416/1989, lamentando che la Prefettura, dopo avere ricevuto il 1° aprile 2026 la comunicazione del riconoscimento della protezione speciale, aveva inoltrato la segnalazione al SAI il 2 aprile, per poi adottare il provvedimento di cessazione il 7 aprile, senza attendere l'esito della verifica sull'inserimento in un progetto territoriale. Il ricorrente ha inoltre lamentato l'inerzia del SAI nel fornire riscontro.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha rilevato che il ricorso contestava esclusivamente la mancata tempestività dell'inserimento nel sistema SAI, senza censurare la natura vincolata del provvedimento di cessazione dell'accoglienza conseguente al riconoscimento della protezione internazionale. Nel corso del giudizio è emerso che la Prefettura aveva richiesto l'inserimento il 2 aprile 2026 e che il cittadino straniero era stato inserito in un progetto territoriale SAI il 14 aprile 2026. Poiché tale sopravvenienza ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., conformemente alla dichiarazione resa dal ricorrente e alle conclusioni dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare la carenza o l'insufficienza della motivazione del provvedimento prefettizio; il TAR non ha deciso nel merito tale censura, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.
art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione all'accesso alle misure del Sistema SAI; il giudizio non contiene una decisione di merito sulla sua applicazione.
d.lgs. 142/2015
Il decreto è stato invocato quale disciplina delle misure di accoglienza; la questione sostanziale non è stata esaminata per effetto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l'inserimento del ricorrente in un progetto territoriale SAI ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale dedotta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione immediata della controversia mediante sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza assicura la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, rendendo non più attuale la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato o sul comportamento contestato.
- L'inserimento dello straniero in un progetto territoriale SAI, disposto nel corso del giudizio a seguito della richiesta della Prefettura, soddisfa la pretesa relativa all'ammissione al sistema di accoglienza e comporta la cessazione della materia del contendere quando tale ammissione costituiva l'unico profilo sostanziale effettivamente dedotto.
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