Cassazione Civile, Sentenza n. 10616/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La CONSOB aveva sanzionato Antonio Modola per insider trading (art. 187-bis TUF e correlate) infliggendo sanzioni pecuniarie, interdittive e confisca, per aver acquistato azioni DeLclima avendo notizia del processo competitivo e comunicato tali informazioni a terzi. La Corte d’appello di Roma aveva annullato la delibera ritenendo la decadenza della CONSOB dal potere sanzionatorio perché la contestazione era stata notificata dopo oltre 180 giorni dall'"accertamento", individuato dalla Corte d’appello nel 19/12/2016 (data acquisizione tabulati telefonici). La CONSOB ha ricorso in Cassazione denunciando, tra l'altro, errore di diritto nell'individuazione del momento dell'accertamento, omesso esame di fatti decisivi a sostegno della responsabilità e carenza di motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso (violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e carenza motivazionale), ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello mancasse del "minimo costituzionale" di motivazione e avesse errato nel collegare il termine di decadenza al solo reperimento dei tabulati del 19/12/2016, senza spiegare perché quello fosse il momento in cui l'accertamento si fosse completato o avrebbe potuto completarsi. La Cassazione ha inoltre rilevato l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, dei fatti storici e degli indizi posti a fondamento dell'accertamento di market abuse, nonché la necessità che il giudice di merito ricostruisca compiutamente i fatti e motivi la scelta dei criteri logici-giuridici nella valutazione delle presunzioni. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame, con disposizione sulla liquidazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 187-bis TUF
"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). (...) 4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti[...]"
La norma punisce l'uso o la comunicazione di informazioni privilegiate; la sentenza di merito deve valutare se gli elementi indiziari e probatori dimostrino il possesso e l'uso dell'informazione privilegiata da parte dell'imputato, anche mediante valutazione presuntiva in due fasi (esame analitico degli indizi e valutazione complessiva della loro concordanza).
art. 187-septies comma 1 TUF
"Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato."
Stabilisce il termine decadenziale entro cui la CONSOB deve notificare la contestazione: il dies a quo è l'"accertamento" del fatto, inteso come momento in cui l'attività istruttoria si è completata o si sarebbe potuta completare tenendo conto della complessità e delle specificità del caso; non coincide automaticamente con la prima acquisizione di una notizia materiale dell'illecito.
art. 187-quater comma 1 TUF
Norma richiamata in relazione alla sanzione interdittiva: consente l'applicazione di misure interdittive per violazioni del market abuse; la sentenza di merito deve verificare la sussistenza dei presupposti per tali misure.
art. 14 commi 1, 2 e 6 legge n. 689/1981
Riferimento alle norme sulla prescrizione/decadenza e sulla contestazione degli illeciti amministrativi: la corretta determinazione del termine decadenziale è essenziale e non può essere formulata senza adeguata motivazione.
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Consente la censura in Cassazione per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c.; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo che la Corte d'appello non ha esaminato fatti storici decisivi posti dalla CONSOB a fondamento dell'accertamento.
art. 115 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla corretta ricognizione del contenuto delle prove; la Corte di Cassazione ha rilevato errori nella ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni per la contestazione da parte della CONSOB decorre dall'"accertamento" inteso come momento in cui l'attività istruttoria è completata o si sarebbe potuta completare ragionevolmente, tenuto conto della complessità del caso; non coincide automaticamente con la prima acquisizione di un'informazione materiale.
- Il giudice di merito deve svolgere una doppia valutazione probatoria quando si fonda su presunzioni: (i) esame analitico degli elementi indiziari per scartare quelli irrilevanti e conservare quelli utili; (ii) valutazione complessiva della concordanza e della forza probatoria della loro combinazione.
- La motivazione della decisione deve almeno raggiungere il "minimo costituzionale": non è sufficiente un'affermazione assertiva priva di spiegazione logico-giuridica sul perché talune operazioni d'istruttoria abbiano posto fine all'accertamento o siano superflue.
- Il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni sommariamente assertive sulla decadenza o sulla rilevanza delle acquisizioni probatorie: deve esaminare i fatti storici controversi e decisivi e spiegare il criterio di selezione delle prove e delle presunzioni adottate.
- La discrezionalità tecnico-amministrativa della CONSOB sulle scelte istruttorie è riconosciuta, ma il giudice deve valutare ex ante la ragionevolezza e non sindacare ex post con argomentazioni generiche; l'eventuale sindacato giudiziale è consentito quando manchi motivazione o vi sia manifesta irrazionalità.
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