Cassazione Civile, Sentenza n. 18807/2021 del 02/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8021/2018 (depositata il 13/12/2018), nella controversia originata da un'azione promossa da Banca Intesa per ottenere il risarcimento danni derivanti da un vincolo ai sensi della legge 1089/1939 (d.m. 25 maggio 1972) su un immobile acquistato da Noelia Ricci; il Tribunale di Roma aveva condannato in solido i convenuti (notaio e alienanti) al risarcimento e ripartito le responsabilità; in appello la Corte di Roma aveva rigettato alcuni appelli e accolta parzialmente una domanda della banca aumentando il quantum. Le parti (eredi e successori) avevano proposto ricorsi in cassazione; prima della trattazione le parti hanno dichiarato di voler rinunciare ai rispettivi ricorsi e ricorsi incidentali, concordando la compensazione delle spese, e la banca ha accettato le rinunce.
La decisione
Depositate il 22 gennaio 2021 tre distinte rinunce ai sensi dell'art. 390 c.p.c. (dei Piscopo, dei successori del notaio Favoni Miccoli e dei Zavatti) e l'accettazione da parte di Intesa Sanpaolo in data 25 gennaio 2021. VistI gli atti ritenuti rituali, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio con spese compensate. La Corte ha altresì precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. 115/2002 (cioè non è stato disposto l'obbligo di versare la somma pari al contributo unificato previsto per la parte soccombente nelle ipotesi contemplate da quella norma). Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito della controversia.
Norme richiamate
articolo 390 c.p.c.
La norma disciplina la rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto valide le rinunce rituali presentate dalle parti ai sensi di questa disposizione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio conseguentemente
articolo 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha osservato che, in caso di estinzione del giudizio per rinuncia delle impugnazioni con compensazione delle spese, non si applica l'obbligo previsto da questa disposizione (ossia l'onere per la parte non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato versato con l'impugnazione)
legge 1089/1939
Norma di merito richiamata nei fatti: disciplina la tutela dei beni culturali e giustifica il vincolo che ha dato origine alla controversia; nella sentenza di cassazione la questione di merito relativa all'applicabilità del vincolo non è stata più decisa in quanto il giudizio è stato estinto per rinuncia
decreto ministeriale 25 maggio 1972
Atto amministrativo richiamato nei fatti quale provvedimento che ha imposto il vincolo sull'immobile; anche questo profilo non è stato oggetto di pronuncia di merito per l'estinzione del processo
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., se depositata in forma rituale, determina l'estinzione del giudizio: la Corte dichiara estinto il processo senza decidere sul merito.
- Per ottenere l'estinzione con compensazione delle spese conviene formalizzare per iscritto la rinuncia e, se rilevante, ottenere l'accettazione/espressa adesione della controparte: l'accordo tra le parti può prevedere la compensazione totale delle spese processuali.
- L'estinzione per rinuncia esclude generalmente l'applicabilità di disposizioni che comportano oneri speciali per la parte soccombente (come l'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002) laddove la Corte lo dichiari espressamente; in ogni caso è opportuno prevedere nei documenti transattivi l'attribuzione degli oneri contributivi per evitare contestazioni.
- L'estinzione del giudizio non produce una pronuncia sul merito: questioni importanti (responsabilità, coperture assicurative, interpretazione di vincoli amministrativi) restano non decise e possono determinare ulteriori controversie se non regolate in sede transattiva.
- Verificare sempre la ritualità degli atti di rinuncia e la loro tempestiva notifica a tutte le controparti; la mancanza di formalità può impedire l'estinzione e lasciare il processo pendente.
- Se è in gioco la copertura assicurativa (es. responsabilità professionale del notaio), la rinuncia all'impugnazione potrebbe non chiudere la disputa relativa all'indennizzo assicurativo: è consigliabile disciplinare espressamente nella transazione eventuali diritti di regresso e rapporti con l'assicuratore.
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