Cassazione Civile, Sentenza n. 18808/2021 del 02/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibili le domande contenute nel terzo giudizio tese alla cancellazione delle ipoteche iscritte dal Comune, perché ritenute identiche a quelle già proposte nel primo giudizio (con conseguente abuso del processo). Le domande del terzo giudizio si fondavano su fatti in parte diversi rispetto al primo (inidoneita della raccomandata interruttiva del 23/3/2005; remissione del debito nei confronti di altro condebitore ex art. 1301 c.c.) e la ricorrente deduceva che tali nuovi fatti giustificavano un separato giudizio e la loro esaminabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilita pronunciata dalla Corte d'appello. Ha chiarito la differenza tra identita piena di cause e continenza di cause, affermando che in caso di riunione tra cause in rapporto di continenza le preclusioni maturate nel giudizio preveniente rendono inammissibili nel giudizio prevenuto solo le attivita soggette a decadenza riguardanti la parte comune dei giudizi; non si estendono invece alle mere difese, alle eccezioni in senso lato (fra cui fatti estintivi dedotti) e alle attività non soggette a preclusione. Ha inoltre precisato che la remissione del debito nei confronti di condebitore ex art. 1301 c.c. costituisce fatto estintivo non riservato alla forma di eccezione in senso stretto e quindi potenzialmente deducibile senza che ciò implichi automaticamente inammissibilita. Per tali ragioni la sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata al giudice a quo per nuovo esame e per liquidazione delle spese; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
Regola le modifiche della domanda e le preclusioni: la Corte evidenzia che la modifica della domanda ai sensi dell'art. 183 favorisce la concentrazione ma non impedisce che una domanda modificata possa essere proposta in separato giudizio; la disciplina delle preclusioni riguarda in particolare le richieste istruttorie e le attivita soggette a decadenza
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Norma sulla motivazione delle sentenze: utilizzata per censurare il vizio di motivazione della decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilita senza adeguata distinzione tra identita e continenza di cause
art. 273 c.p.c.
Disciplina la riunione di cause pendenti davanti allo stesso giudice: la Corte spiega che la riunione giustifica la trattazione in forma unitaria ma non determina automaticamente la perdita di autonomia delle diverse domande non comuni
art. 39 c.p.c.
Regola la litispendenza/continente tra giudici diversi; richiamata per distinguere la cancellazione del processo nelle ipotesi di perfetta identita dalla diversa disciplina della continenza
art. 274 c.p.c.
Attinente alla riunione/connessione di cause correlate; usata nel quadro dell'analisi sulle interferenze tra riunione e regime delle preclusioni
art. 336 c.p.c.
Riferimento alla disciplina sugli effetti della riforma o della cassazione sulle sentenze rese successivamente; utilizzato per spiegare che sentenze successive restano soggette a eventuali decisioni incompatibili sulle questioni preliminari
art. 167 c.p.c.
Regola le eccezioni e le loro deduzioni: la Corte distingue fra eccezioni in senso lato (che il giudice può rilevare d'ufficio) e quelle soggette a preclusione
art. 2697 c.c.
Principio sulla prova dei fatti che si deducono in giudizio: richiamato nel contesto delle eccezioni che allegano fatti estintivi, modificativi o impeditivi
art. 1301 c.c.
Prevede la remissione del debito in favore di altro condebitore: la Corte ha ritenuto che tale istituto costituisce fatto estintivo deducibile come eccezione in senso lato e non sia automaticamente soggetto a preclusione
art. 1227 c.c.
Disciplina la responsabilita concorrente e la riduzione del risarcimento in caso di concorso di colpa: citato nelle doglianze relative alla quantificazione della percentuale di responsabilita tra condebitori
art. 416 c.p.
Norma penale sull'associazione per delinquere: richiamata nel contesto della discussione sulla configurabilita del danno risarcibile anche per il reato associativo
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma emergenziale che ha autorizzato la decisione in camera di consiglio senza udienza pubblica per il presente ricorso; la Corte vi ha fatto riferimento procedurale
Cass. Sez. U. n. 12310/2015 (giurisprudenza)
Precedente richiamato su ammissibilita della modificazione della domanda ai fini della concentrazione processuale; la Corte chiarisce che l'orientamento favorisce la concentrazione ma non impone l'impossibilita di proporre separato giudizio quando vi siano fatti nuovi
Massime di principio
- Distinguere tra identita piena di cause (perfetta sovrapposizione di domanda e fatti) e continenza di cause (parziale sovrapposizione): la riunione tra cause contigue non cancella automaticamente l'autonomia delle questioni non comuni
- Le preclusioni maturate nel giudizio preveniente rendono inammissibili nel giudizio successivo solo le attivita soggette a decadenza riguardanti la parte oggettivamente comune; non si estendono alle mere difese o alle eccezioni in senso lato
- I fatti estintivi come la remissione del debito nei confronti di condebitore (art. 1301 c.c.) possono essere fatti oggetto di eccezione in senso lato e devono poter essere dedotti anche se proposti in un giudizio successivo, salvo che la prova richiesta sia preclusa
- La modificazione della domanda ai sensi dell'art. 183 c.p.c. è uno strumento che favorisce l'economia processuale ma non esclude la proponibilita in separato giudizio di domande fondate su fatti nuovi; tuttavia la strategia di proporre un nuovo giudizio non deve essere usata per eludere decadenze già maturate
- In caso di riunione di cause il giudice deve applicare le preclusioni e le regole della litispendenza/continencia coerentemente: trattare le questioni comuni secondo quanto tempestivamente dedotto nel processo preveniente e valutare separatamente le questioni non comuni
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