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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18809/2021 del 02/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia derivante dalla convenzione di lottizzazione 'Campolato Basso': Ausonia si era obbligata a realizzare opere di urbanizzazione entro termini contrattuali ma accusata di ritardo/inosservanza. I proprietari hanno chiesto esecuzione delle opere, risarcimento per ritardo e danni (incremento costi di costruzione e mancato godimento). Il Tribunale di Siracusa aveva accertato inadempimento e liquidato danni; la Corte d'Appello ha parzialmente riformato la sentenza individuando i soggetti effettivamente danneggiati (principalmente chi ha chiesto la concessione edilizia o ha dimostrato intenzione di edificare) ed ha escluso l'obbligo di realizzare il depuratore centralizzato in ragione di successiva variante urbanistica; Ausonia ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione, falsa applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale, uso illegittimo di presunzioni e illegittimo ricorso al danno figurativo; i lottizzanti hanno proposto ricorso incidentale sul depuratore centralizzato e interpretazione della convenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Ausonia che il ricorso incidentale dei lottizzanti. Ha ritenuto legittima la valutazione del nesso di causalità fatta dalla Corte d'Appello (occorrendo prova dell'effettivo interesse allo sfruttamento edificatorio per attribuire il danno), ha ammesso l'uso di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti e ha confermato la possibilità di ricorrere al parametro del danno figurativo (valore locativo e aumento costi di costruzione accertati in CTU) per la quantificazione. Ha inoltre condiviso la valutazione secondo cui la variante del piano di lottizzazione e la successiva convenzione integrativa avevano reso superflua la realizzazione del depuratore centralizzato originariamente previsto. Spese compensate tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali; condanna Ausonia al pagamento di spese in favore di alcuni controricorrenti come indicato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    norma procedurale richiamata per le conclusioni del Procuratore Generale e per la possibilità di trattare il ricorso in camera di consiglio senza udienza pubblica

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ.

    articoli invocati come base dei motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di legge, omessa pronuncia); la Corte ha analizzato se i motivi denunciassero errori di diritto o di motivazione rilevanti per la cassazione e li ha ritenuti infondati o valutativi

  • artt. 1218 e 1223 cod.civ.

    norme sulla responsabilità contrattuale e sul nesso di causalità: la Corte ha ribadito che l'inadempimento coincide spesso con il danno evento e che l'onere probatorio sul nesso di causalità può essere assorbito dall'accertamento dell'inadempimento, fermo restando il controllo della causalità giuridica

  • artt. 2697, 2727 e 2729 cod.civ.

    regole sulla prova e sulle presunzioni: la Corte ha confermato la legittimità dell'uso di presunzioni semplici purché 'gravi, precise e concordanti' e ha escluso l'esistenza di un divieto assoluto di presunzioni 'di secondo grado' quando l'inferenza sia adeguatamente fondata

  • art. 96, comma 2 cod.proc.civ.

    norma sull'abuso del processo: la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di liquidazione ex art. 96 quando non dimostrato un abuso concretamente rilevante o errore nella valutazione dei giudici di merito

  • art. 112 cod.proc.civ.

    richiamato con riferimento all'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che i motivi non accolti fossero implicitamente rigettati e che non sussistesse nullità per omessa decisione

  • artt. 1372, 1374, 1453, 1455, 1218, 1223, 1227, 2729 cod.civ.

    norme civili richiamate nel ricorso incidentale (obbligazioni, risoluzione, responsabilità). La Corte ha ritenuto infondate le censure perché la variante urbanistica e la convenzione integrativa hanno modificato gli obblighi originari della lottizzante

  • art. 1363 cod.civ.

    principio di interpretazione dei contratti: la Corte ha osservato che l'interpretazione di merito è plausibile e non suscettibile di cassazione se rientra tra interpretazioni ragionevoli; i ricorrenti incidentali non hanno dimostrato l'errore interpretativo

Massime di principio

  • In casi di inadempimento contrattuale legato a opere di urbanizzazione, l'inadempimento può coincidere con il danno evento; tuttavia per ottenere il risarcimento il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità giuridica che collega l'inadempimento alla specifica conseguenza dannosa (es. intenzione di edificare o richiesta di concessione edilizia).
  • Il giudice può fare ricorso a presunzioni semplici per desumere fatti non provati direttamente, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non esiste un divieto assoluto di 'presunzioni a catena' se l'inferenza è adeguatamente fondata.
  • Per la quantificazione del danno relativo al mancato godimento di un bene può essere legittimo l'uso di parametri cosiddetti di danno figurativo (es. valore locativo) e dei risultati di CTU, purché tali criteri siano utilizzati come parametro orientativo e non sovrapposti a indebite presunzioni di danno in re ipsa.
  • La modifica successiva di atti di pianificazione urbanistica (variante al piano di lottizzazione e convenzione integrativa) può incidere sulle obbligazioni previste dalla convenzione originaria e rendere non dovute opere originariamente previste; il privato che sottoscrive convenzioni urbanistiche deve adeguarsi agli atti successivi validi.
  • Per ottenere la condanna per abuso del processo (art. 96 c.p.c.) è necessario dimostrare concretamente l'elemento soggettivo e l'uso strumentale del processo; semplici scelte procedurali o cautelari non bastano.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione molte censure che mirano a un diverso apprezzamento dei fatti o a una rivalutazione delle prove sono inammissibili se non dimostrano un errore di diritto o di motivazione rilevante e specifico; la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito se l'interpretazione di quest'ultimo è plausibile.

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