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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/905

Regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione del 27 febbraio 2023 che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/6 disciplinando, per gli animali e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, l’applicazione del divieto di impiego di antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività e del divieto di uso di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. Per l’ingresso nell’Unione è richiesto che le partite provengano da paesi terzi o regioni inseriti in un elenco approvato e siano accompagnate da un certificato ufficiale di conformità. I controlli sono svolti secondo il quadro dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625.

Regole dettagliate per applicare il divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali vivi destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti di origine animale importati nell’Unione da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di animali vivi destinati alla produzione di alimenti e ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano individuati tramite specifici codici NC e sottovoci del sistema armonizzato. Il regolamento riguarda gli animali e i prodotti esportati da paesi terzi nell’Unione, con esclusione della gelatina e delle materie prime per la sua produzione, del collagene e delle relative materie prime, dei prodotti altamente raffinati, degli animali selvatici e dei prodotti da essi derivati, di insetti, rane, lumache e rettili e dei relativi prodotti, dei prodotti composti, dei prodotti non destinati al consumo umano salvo destinazione non ancora decisa all’ingresso, delle partite in solo transito e dei campioni per analisi e controllo qualità non immessi in commercio. Le condizioni operative per l’ingresso si applicano 24 mesi dopo la data di applicazione dell’atto di esecuzione previsto per i certificati ufficiali.

Regolamento delegato (UE) 2023/905: divieto di uso di taluni antimicrobici per animali e prodotti di origine animale importati

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/6 con regole operative destinate a impedire che nell’Unione entrino animali o prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi trattati con antimicrobici usati per favorire la crescita o aumentare la produttività, oppure con antimicrobici riservati alla terapia di determinate infezioni nell’uomo. Il testo si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di contrastare la resistenza agli antimicrobici e di garantire uniformità con i divieti già vigenti nell’Unione.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento muove dalla premessa che la resistenza agli antimicrobici costituisce una grave minaccia per la salute pubblica e che la tutela della salute umana, della sanità animale e dell’ambiente richiede un uso prudente e responsabile degli antimicrobici. Viene inoltre evidenziato che il regolamento (UE) 2019/6 vieta già nell’Unione l’impiego di antimicrobici per la promozione della crescita o per aumentare la produttività e prevede una disciplina specifica per gli antimicrobici riservati all’uso umano. Il presente atto delegato traduce tali principi nel contesto delle importazioni da paesi terzi, con rinvio al sistema dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 delimita il campo di applicazione agli animali vivi destinati alla produzione di alimenti e ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano individuati attraverso specifici codici NC e sottovoci del sistema armonizzato. Restano fuori dal perimetro applicativo la gelatina e il collagene con le rispettive materie prime, i prodotti altamente raffinati, gli animali selvatici e i prodotti derivati, insetti, rane, lumache e rettili e i relativi prodotti, i prodotti composti, i prodotti non destinati al consumo umano salvo destinazione ancora indecisa, le partite in transito e i campioni per analisi o controllo qualità non immessi in commercio.

Divieti applicabili alle partite provenienti da paesi terzi

L’articolo 3 stabilisce il nucleo sostanziale della disciplina: gli animali o i prodotti interessati non devono aver ricevuto, né provenire da animali ai quali sia stata somministrata, alcuna sostanza consistente in un medicinale antimicrobico impiegato per promuovere la crescita o aumentare la produttività. Inoltre, è vietata la presenza di medicinali antimicrobici contenenti antimicrobici inclusi nell’elenco dei riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255.

Condizioni per l’ingresso nell’Unione

L’articolo 4 prevede che le partite possano entrare nell’Unione solo se:

  • provengono da un paese terzo o da una sua regione inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5;
  • sono accompagnate dal certificato ufficiale di cui all’articolo 6, attestante la conformità ai divieti dell’articolo 3. È prevista una deroga: le partite possono entrare anche da paesi terzi non inclusi nell’elenco, purché tali paesi garantiscano che le partite provengono da uno Stato membro o da un paese terzo già incluso nell’elenco.

Elenco dei paesi terzi autorizzati

L’articolo 5 affida alla Commissione la redazione, mediante atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625, dell’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni autorizzati. L’inclusione avviene sulla base delle prove disponibili e delle garanzie di rispetto dei divieti, incluse le informazioni sulle procedure di tracciabilità e sull’origine degli animali o dei prodotti. Se vengono meno le condizioni richieste, la Commissione deve cancellare il paese terzo o la regione dall’elenco.

Certificato ufficiale e controlli

L’articolo 6 stabilisce che le prescrizioni specifiche sui certificati ufficiali siano fissate dalla Commissione con atti di esecuzione, secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) 2017/625. I certificati possono anche contenere informazioni obbligatorie previste da altre normative dell’Unione in materia di sanità pubblica e salute animale. L’articolo 7 rinvia al regolamento (UE) 2017/625 per i controlli volti a verificare la conformità al divieto.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le condizioni per l’ingresso nell’Unione delle partite interessate si applicano solo trascorsi 24 mesi dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione relativo ai certificati ufficiali, così da consentire l’adozione delle misure attuative e un adeguato periodo di adeguamento per gli operatori di paesi terzi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e campo di applicazione

Definisce le regole dettagliate per l’applicazione del divieto di impiego, negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, di medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività e di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. L’ambito copre gli animali vivi destinati alla produzione di alimenti e specifici prodotti di origine animale destinati al consumo umano individuati tramite codici NC.

Esclusioni

Sono esclusi gelatina, collagene e relative materie prime, prodotti altamente raffinati, animali selvatici e prodotti da essi derivati, insetti, rane, lumache e rettili e i relativi prodotti, prodotti composti, prodotti non destinati al consumo umano salvo destinazione ancora non decisa, partite in transito e campioni per analisi/controllo qualità non immessi in commercio.

Divieti sostanziali sugli antimicrobici

Le partite interessate non devono aver ricevuto, né provenire da animali cui sia stata somministrata, alcuna sostanza consistente in un medicinale antimicrobico usato per promuovere la crescita o aumentare la produttività, né un medicinale antimicrobico contenente sostanze incluse nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255.

Condizioni per l’ingresso nell’Unione

L’ingresso è consentito solo se la partita proviene da un paese terzo o da una sua regione inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5 e se è corredata del certificato ufficiale previsto dall’articolo 6, attestante la conformità all’articolo 3. In deroga, le partite possono entrare anche da paesi terzi non inclusi nell’elenco se tali paesi garantiscono che la merce proviene da uno Stato membro o da un paese terzo già incluso nell’elenco.

Elenco dei paesi terzi approvati

La Commissione adotta mediante atto di esecuzione l’elenco dei paesi terzi o delle loro regioni autorizzati, conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625. L’inclusione avviene sulla base delle prove disponibili, delle garanzie di rispetto dei divieti e delle informazioni sui sistemi di tracciabilità e origine. La Commissione cancella dall’elenco i paesi o le regioni che non soddisfano più le condizioni.

Certificato di conformità

Le prescrizioni specifiche relative ai certificati ufficiali sono fissate dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. I certificati possono includere anche informazioni obbligatorie previste da altre normative UE in materia di sanità pubblica e salute degli animali.

Controlli ufficiali

La verifica del rispetto del divieto di cui all’articolo 3 avviene secondo il regolamento (UE) 2017/625, richiamato come quadro generale dei controlli ufficiali sulle partite provenienti da paesi terzi.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le condizioni per l’ingresso nell’Unione si applicano a decorrere da 24 mesi dopo la data di applicazione dell’atto di esecuzione adottato per i certificati ufficiali.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecontrolli ufficialicommercio internazionaleresistenza agli antimicrobici

Testo integrale

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