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Sentenza

Sentenza n. 2433/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 86/2025.

Giustizia amministrativa202505008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como n. 86/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva eseguito il giudicato né aveva allegato di aver effettuato i pagamenti. Ha inoltre domandato la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dalla notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato riconosceva documentatamente il credito del ricorrente e che l'Amministrazione non aveva dedotto né provato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con 60 giorni successivi per l'esecuzione. Ha escluso compensi per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendola manifestamente iniqua in concreto, sia per l'avvenuta nomina del commissario ad acta, sia in considerazione dell'eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta del docente, idonea a spiegare principalmente il ritardo e a rendere eccessivamente afflittiva o locupletativa la penalità. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro quale penalità di mora, ma ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del comando giudiziale, fissando un termine concreto e nominando sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire una misura sufficiente per assicurare l'esecuzione del giudicato e rilevare, insieme alle concrete circostanze del ritardo, ai fini del rigetto della domanda di penalità di mora.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non ha carattere automatico: deve essere esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche in relazione alla posizione del debitore pubblico, al rischio di locupletazione e alle cause del ritardo.
  • L'eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sull'Amministrazione può essere valutata, nel caso concreto, quale circostanza ostativa all'applicazione dell'astreinte, se rende la sanzione manifestamente iniqua rispetto alle finalità dell'ottemperanza.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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