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Legge

L.R. FVG 7/2008

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Normativa regionaleL.R. FVG 7/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge attua nel Friuli Venezia Giulia le direttive UE sui servizi, habitat e uccelli, pari opportunità e il regolamento sul FESR 2007-2013. Definisce misure su Natura 2000, sanzioni e piani di gestione, modifica leggi regionali in materia venatoria e ambientale e istituisce il Fondo POR FESR 2007-2013. Molte parti riguardano programmi e scadenze ormai conclusi.

Legge comunitaria 2007 del Friuli Venezia Giulia: recepimento direttive UE, tutela Natura 2000, pari opportunità e disciplina POR FESR 2007-2013

Legge comunitaria 2007 del Friuli Venezia Giulia

Il provvedimento adegua l’ordinamento regionale friulano a diverse fonti dell’Unione europea e disciplina, in particolare, la tutela della Rete Natura 2000, alcune modifiche in materia venatoria e ambientale, le pari opportunità e la gestione finanziaria del POR FESR 2007-2013. La sua applicazione è limitata al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Finalità e criteri generali di adeguamento comunitario

La legge dà attuazione, nell’ambito delle competenze regionali, alle direttive 2006/123/CE sui servizi, 92/43/CEE sugli habitat, 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e 2006/54/CE sulla parità di trattamento tra uomo e donna, oltre al regolamento (CE) n. 1083/2006 sui fondi strutturali.

L’adeguamento regionale deve avvenire nel rispetto:

  • dei principi generali desumibili dalle direttive;
  • dei principi e criteri direttivi della normativa statale;
  • degli eventuali successivi principi generali individuati dallo Stato nelle materie di sua competenza.

In caso di contrasto, le norme statali richiamate si applicano fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento.

Attuazione della direttiva servizi 2006/123/CE

La disciplina regionale mira a rendere effettive la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel territorio regionale, perseguendo obiettivi di crescita economica, semplificazione amministrativa, riduzione degli oneri burocratici, tutela dei destinatari dei servizi e promozione della qualità dei servizi.

Il recepimento deve avvenire mediante misure legislative, regolamentari e amministrative, in collaborazione con Stato ed enti locali.

Censimento e revisione dei regimi autorizzatori

La Giunta regionale deve disporre:

  • il censimento dei procedimenti amministrativi e delle relative disposizioni per l’accesso e l’esercizio delle attività di servizio;
  • la verifica di conformità comunitaria della normativa regionale e l’eventuale revisione;
  • la definizione delle modalità e dei termini delle singole fasi, con termine finale del censimento e valutazione fissato al 30 giugno 2009.

La deliberazione attuativa della Giunta doveva essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, pubblicata nel BUR e trasmessa al Dipartimento per le politiche europee.

Adeguamento dell’ordinamento regionale

Entro il 28 dicembre 2009 l’ordinamento regionale doveva essere adeguato con leggi di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione. I nuovi atti devono rispettare principi di:

  • semplificazione, accorpamento, accelerazione e trasparenza;
  • accettazione di documenti equivalenti rilasciati da altri Stati membri;
  • uso di sportelli unici per tutte le procedure;
  • possibilità di espletamento a distanza e per via elettronica;
  • accessibilità delle informazioni;
  • pubblicità e conoscibilità degli atti anche con sistemi telematici.

Rete Natura 2000: struttura, gestione e monitoraggio

La legge attua la direttiva habitat tramite la Rete Natura 2000, intesa come sistema coordinato e coerente di aree per la conservazione della biodiversità europea.

La rete comprende:

  • SIC e pSIC;
  • ZSC;
  • ZPS.

La gestione spetta, in linea generale:

  • agli Enti parco per le aree interne ai loro perimetri;
  • all’Amministrazione regionale per le aree esterne.

La Regione può attribuire la gestione delle aree esterne anche a organi gestori di riserve naturali o a enti parco, previa intesa con i Comuni interessati nei casi previsti.

Individuazione e aggiornamento dei siti

I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel BUR e comunicata al Ministero competente. Gli aggiornamenti di elenco, delimitazione e schede informative derivano dalle attività di monitoraggio e sono adottati con deliberazione della Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente.

La richiesta di designazione di un SIC quale ZSC è inoltrata al Ministero dopo l’approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione.

Monitoraggio, Tavolo Biodiversità e banca dati

La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, definendo linee guida in attesa dei decreti ministeriali attuativi e comunicandole ai soggetti statali competenti.

Il monitoraggio è svolto dalla struttura regionale competente e dai soggetti gestori indicati dalla legge, anche con il supporto di ARPA, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, ETP/ETPI, Distretti venatori e rappresentanze agricole, oltre ad altre collaborazioni specialistiche.

Per i protocolli di monitoraggio legati alla Strategia nazionale per la biodiversità è istituito il Tavolo Biodiversità, quale sede di consultazione tecnica con Università, istituzioni scientifiche, organi gestori delle aree protette e altri soggetti interessati. Per la partecipazione non sono previsti compensi.

È inoltre istituita una banca dati della biodiversità per raccogliere, elaborare e divulgare i dati dei monitoraggi, coordinata con gli altri sistemi informativi regionali.

Misure di salvaguardia nei pSIC e SIC

In attesa delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione, nei pSIC e SIC si applicano misure di salvaguardia generali finalizzate a evitare deterioramento degli habitat e perturbazione delle specie.

Sono vietate, tra le altre, attività e interventi quali:

  • nuove cave o ampliamento delle esistenti, salvo casi e condizioni transitorie specifiche;
  • nuove discariche o nuovi impianti di trattamento/smaltimento di fanghi e rifiuti, salvo discariche per inerti;
  • eliminazione di elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario e di terrazzamenti, salvo eccezioni autorizzate;
  • circolazione con veicoli a motore fuori strada, con eccezioni tassative;
  • conversione di pascoli e prati permanenti ad altri usi;
  • livellamenti e drenaggi senza specifica previsione nelle misure di conservazione o nel piano di gestione;
  • diserbo delle sponde della rete idrografica;
  • nuovi impianti di risalita e nuove piste da sci, salvo eccezioni con valutazione di incidenza;
  • bruciatura di stoppie, paglie e vegetazione residua, salvo eccezioni fitosanitarie;
  • pesca con determinati attrezzi sulle praterie sottomarine di posidonia e fanerogame marine.

Per alcuni usi agricoli è imposto il mantenimento di copertura vegetale e il rispetto di un periodo annuale di divieto degli interventi fra l’1 marzo e il 15 luglio.

Le misure di salvaguardia valgono fino all’approvazione delle misure specifiche o del piano di gestione.

Misure di conservazione specifiche e piani di gestione

Le misure di conservazione specifiche, necessarie a evitare degrado degli habitat e perturbazione delle specie, sono approvate dalla Giunta regionale sentiti i comitati tecnico-scientifico e faunistico competenti. Sono elaborate sentiti enti locali e associazioni di categoria.

Le misure possono essere regolamentari, amministrative e contrattuali e hanno la funzione di:

  • garantire le esigenze ecologiche di habitat e specie;
  • individuare obiettivi di conservazione per specie e habitat.

Una volta pubblicate nel BUR, entrano in vigore il giorno successivo e prevalgono sulle disposizioni contrastanti di altri strumenti di pianificazione o regolazione.

La Giunta può adottare un piano di gestione, che è strumento di pianificazione ambientale con funzioni più ampie: recepisce e aggiorna le misure, integra ulteriori misure di tutela, prevede azioni di gestione attiva, monitoraggio, ricerca, incentivazione e divulgazione, integra gli obiettivi di conservazione nella pianificazione territoriale e orienta l’uso delle risorse alla tutela e valorizzazione del sito.

Il piano adottato:

  • è pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito regionale;
  • consente la presentazione di osservazioni nei 30 giorni successivi all’avviso sul BUR;
  • rende vigenti le misure contenute già dalla pubblicazione dell’avviso di adozione;
  • è approvato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta;
  • entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Le misure e i piani sono attuati dalla Regione e dai soggetti gestori e sono aggiornati ogni dieci anni, con possibilità di anticipazione in base ai monitoraggi o a disposizioni sovraordinate. Gli aggiornamenti conseguenti a monitoraggi o a norme sovraordinate sono approvati con deliberazione della Giunta ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Siti Natura 2000 in aree protette

Nei siti Natura 2000 ricadenti in parchi e riserve si applicano le misure di tutela proprie dell’area protetta, se idonee a garantire la protezione di habitat e specie. Se non bastano, l’ente gestore adotta le misure di conservazione specifiche, eventualmente integrando regolamento o piano dell’area protetta.

Per i siti specificamente indicati dalla legge, le funzioni sono attribuite a determinati enti parco o all’organo gestore della riserva.

Le sanzioni amministrative per violazione di misure di salvaguardia e conservazione non si applicano quando esistono misure identiche già previste per l’area protetta. In caso di sovrapposizione tra diverse tipologie di siti e violazione di disposizioni identiche, si applica la disciplina sanzionatoria richiamata dalla legge, con introito dei proventi da parte dell’organo gestore dell’area protetta.

Regime sanzionatorio per Natura 2000

La legge prevede sanzioni pecuniarie graduate in base alla violazione delle misure di salvaguardia e delle misure di conservazione.

Per le violazioni delle misure di salvaguardia dell’articolo 9 sono previste, a seconda del caso:

  • da 2.000 a 20.000 euro per alcune violazioni gravi relative a cave, discariche, impianti, risalita a fune e piste da sci;
  • da 100 a 500 euro per eliminazioni di elementi del paesaggio agrario, terrazzamenti e bruciature;
  • da 50 a 1.000 euro per la circolazione fuori strada;
  • da 50 a 500 euro ogni 100 mq danneggiati per la conversione di pascolo/prato permanente;
  • da 250 a 2.500 euro per diserbi delle sponde;
  • da 1.000 a 6.000 euro per la pesca con gli attrezzi vietati.

Per violazioni delle misure di conservazione e dei piani di gestione sono previste sanzioni variabili da 50 a 50.000 euro, con aggravamento per danni irreversibili o su habitat/specie prioritari e un’ulteriore sanzione parametrata alla superficie danneggiata nei casi più gravi.

È prevista anche la riduzione in pristino a carico del trasgressore e, nei casi di danno irreversibile, la individuazione di interventi compensativi.

Modifiche alla disciplina regionale su prati stabili, parchi e fauna

La legge interviene su più leggi regionali preesistenti.

In materia di prati stabili naturali, introduce un’esclusione di tutela per alcune formazioni erbacee dell’inventario quando derivate da precedente coltivazione e assimilabili alle tipologie indicate come Arrenatereti.

Nella legge su parchi e riserve naturali viene inserita tra le competenze del Comitato tecnico-scientifico anche la materia delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

Nella disciplina venatoria, vengono aggiornate regole su:

  • caccia agli ungulati con cani da seguita e requisiti abilitativi;
  • modalità di cattura temporanea per inanellamento scientifico;
  • consultazioni con i presidenti dei distretti venatori;
  • riferimenti normativi sulle autorizzazioni di cui alla legge statale sulla fauna.

Misure di conservazione per le ZPS e sanzioni correlate nella legge comunitaria 2006

La legge modifica la disciplina regionale del 2007 sulle ZPS, inserendo o aggiornando divieti relativi a:

  • nuovi impianti eolici;
  • cave;
  • discariche e impianti di smaltimento;
  • alterazioni del paesaggio agrario;
  • circolazione motorizzata fuori strada;
  • ripopolamenti faunistici a scopo venatorio;
  • abbattimento di alcune specie;
  • impianti sciistici e di risalita;
  • livellamenti e drenaggi;
  • conversione di pascoli permanenti;
  • bruciature di stoppie e residui colturali;
  • pesca con attrezzi impattanti sulle praterie sottomarine.

Sono aggiornate anche le sanzioni della legge regionale 14/2007 per tali violazioni.

Attuazione della direttiva 2006/54/CE sulle pari opportunità

La Regione promuove e sostiene la parità di trattamento senza discriminazioni di genere mediante le figure dei consiglieri di parità e gli strumenti previsti dalla normativa regionale sul lavoro.

La legge incentiva:

  • il dialogo sociale;
  • la prevenzione della discriminazione;
  • l’integrazione della dimensione di genere nelle politiche occupazionali.

Sono inoltre promossi, anche tramite fondi comunitari e con attenzione alla formazione professionale, la diffusione di informazioni, progetti e buone prassi per la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso al lavoro.

POR FESR 2007-2013 e Fondo regionale

Per il Programma operativo regionale FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 è istituito un Fondo dedicato presso la Direzione centrale competente, gestito con contabilità separata.

Al Fondo affluiscono:

  • risorse UE;
  • risorse statali;
  • cofinanziamento regionale;
  • risorse per parco-progetti;
  • ulteriori somme da rientri, economie e rimborsi.

Le risorse regionali non utilizzate e alcune ulteriori somme possono essere destinate anche al Piano di Azione Coesione, con successiva riassegnazione annuale da parte della Giunta.

Sono regolati anche:

  • il rientro al Fondo di importi residui del Fondo di Garanzia per le imprese;
  • la possibilità di anticipazione di somme al soggetto gestore;
  • la destinazione degli interessi maturati;
  • l’esclusione di alcune disposizioni per gli interventi PAC gestiti dalla Direzione lavoro/formazione/istruzione;
  • l’applicazione compatibile dei regolamenti regionali attuativi.

La cessazione del Fondo è disposta con decreto del Presidente della Regione; a chiusura della liquidazione, le risorse confluiscono nel bilancio regionale.

Gestione finanziaria, recuperi e lavori pubblici

La legge prevede un sistema informatico per la gestione del Programma e responsabilizza Autorità di gestione, certificazione, audit, strutture attuatrici e organismi intermedi sulla correttezza dei dati.

Per il Programma, i procedimenti amministrativi sono regolati dalla legge regionale sul procedimento amministrativo, salvo disciplina comunitaria o di programmazione europea più specifica.

In materia di lavori pubblici, l’ente beneficiario deve restituire al Fondo le economie derivanti da ribassi o aggiudicazioni. Per alcuni interventi del Piano di Azione Coesione e dei PISUS sono previste deroghe che consentono l’utilizzo delle economie contributive secondo specifiche regole.

Programmi di cooperazione territoriale europea

Nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale, la Giunta può riservare una quota dei fondi per coprire maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento UE e nazionale.

Per il Programma Italia-Slovenia 2007-2013 è previsto un sistema informatico dedicato e l’emanazione di un regolamento regionale attuativo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

L’Amministrazione regionale può concedere anticipi ai beneficiari fino al 30% del contributo, previo rilascio di idonea garanzia.

Rapporti con il Consiglio regionale e comunicazioni istituzionali

Al termine di ogni periodo di programmazione comunitaria l’Assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione sul conseguimento degli obiettivi della legge.

La legge e i successivi atti regionali di attuazione devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee ai fini della comunicazione alla Commissione europea.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Diversi istituti interni, però, sono legati a scadenze ormai concluse: in particolare il censimento dei regimi autorizzatori, l’adeguamento al 28 dicembre 2009 e l’intero assetto del POR FESR 2007-2013, oltre a specifiche misure transitorie riferite ai primi anni di efficacia.

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