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Legge

L.R. FVG 8/2008

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale istituisce dal 1° gennaio 2009 il Comune di Campolongo Tapogliano, nella Provincia di Udine, per fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano. Disciplina organi provvisori, elezioni nel 2009, subentro nei rapporti e nei beni, assegnazione per oneri di primo impianto e regole transitorie con limite massimo al 31 dicembre 2009 per alcuni rapporti contrattuali.

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione di Campolongo al Torre e Tapogliano

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia dispone la fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano e istituisce il nuovo Comune denominato Campolongo Tapogliano, con capoluogo a Campolongo al Torre. L’efficacia dell’istituzione decorre dal 1° gennaio 2009 e il nuovo ente è costituito dall’insieme dei territori dei due Comuni soppressi.

Organizzazione istituzionale e statuto

Dalla data di istituzione cessano le cariche di Sindaco, Giunta e Consiglio dei due Comuni originari. Fino all’elezione degli organi del nuovo Comune, la gestione è affidata a un commissario e a un vicecommissario nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ai quali sono attribuiti i poteri degli organi cessati. Lo statuto del nuovo Comune deve prevedere forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore delle comunità di origine.

Entro sei mesi dall’elezione degli organi del nuovo Comune deve essere approvato lo statuto comunale.

Elezione degli organi

Le elezioni degli organi del Comune di Campolongo Tapogliano si svolgono nell’anno 2009, secondo i termini previsti dalla normativa regionale sulle elezioni comunali e provinciali. La legge prevede quindi una fase transitoria tra l’istituzione del nuovo ente e il suo pieno funzionamento politico-amministrativo.

Subentro nei rapporti giuridici, patrimoniali e nel personale

Il nuovo Comune subentra in tutti i procedimenti amministrativi pendenti e in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, compresi quelli relativi al personale. I beni demaniali e patrimoniali dei due Comuni sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo ente.

Oneri di primo impianto e copertura finanziaria

Per sostenere le spese iniziali connesse alla costituzione del nuovo Comune è prevista un’assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto. La somma è impegnata nell’anno 2008, entro il mese di ottobre, per il 50% a favore di ciascuno dei due Comuni originari e liquidata entro marzo 2009 al Comune di Campolongo Tapogliano. La copertura finanziaria è quantificata in 150.000 euro per il 2008.

Regime transitorio e continuità amministrativa

Fino a nuove determinazioni della nuova amministrazione, si applicano al nuovo Comune lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti nel Comune di Campolongo al Torre alla data di istituzione. Restano inoltre efficaci, fino all’approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione, le prescrizioni contenute nei piani urbanistici vigenti nei due Comuni originari.

Le amministrazioni di Campolongo al Torre e Tapogliano possono adottare fino al 31 dicembre 2008 tutti gli atti necessari per garantire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2009, anche con iniziative congiunte o su mandato reciproco. I rapporti contrattuali dei due Comuni possono essere prorogati, anche in deroga alla normativa vigente, per assicurare la continuità dei servizi del nuovo ente, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

Personale e spese di avvio

Per le attività propedeutiche alla fusione, i due Comuni sono autorizzati a sostenere maggiori oneri per il lavoro straordinario dei dipendenti, anche in deroga alle norme sul contenimento della spesa di personale.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall’assegnazione speciale sono imputati all’unità di bilancio indicata dalla legge e coperti mediante prelevamento dal Fondo globale autonomie locali – spese correnti, secondo la disciplina finanziaria richiamata dalla norma.

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