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Legge

L.R. FVG 13/2008

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Normativa regionaleL.R. FVG 13/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 13/2008 introduceva modifiche a varie discipline su commercio, turismo, impianti sportivi e incentivi alle attività produttive, con nuove misure temporanee per il credito alle PMI e per contributi straordinari a impianti sportivi di calcio e rugby. Oggi la maggior parte delle disposizioni è stata abrogata e l’atto è sostanzialmente privo di utilità applicativa.

Modifiche urgenti a commercio, turismo, impianti sportivi e attività produttive

Modifiche urgenti a commercio, turismo, impianti sportivi e attività produttive

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2008 interveniva in modo diffuso su normativa commerciale, turistica, sportiva e sulle misure a sostegno delle attività produttive. Il testo consolidato mostra però che quasi tutte le disposizioni originarie sono state successivamente abrogate; restano rilevabili solo alcune norme transitorie e finanziarie storiche, oggi prive di pratica utilità.

Commercio e somministrazione: disciplina originaria ormai abrogata

Il Capo I recava modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di attività commerciali e somministrazione di alimenti e bevande. Nel testo vigente tutte le disposizioni del capo risultano abrogate, in larga parte per effetto della legge regionale 17/2025 e, per alcuni articoli, di successive abrogazioni settoriali intervenute già nel 2012, 2015 e 2023.

Turismo: modifiche residue e norma transitoria ormai superata

Il Capo II modificava la legge regionale 2/2002 sulla disciplina organica del turismo. Anche in questo caso, le disposizioni introdotte risultano oggi abrogate. Restano storicamente rilevanti due previsioni:

  • una norma sul personale dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, che consentiva proroghe dei contratti a tempo determinato fino a un massimo di 18 mesi nelle more dei concorsi pubblici;
  • una norma transitoria sulle comunicazioni dei prezzi, applicabile anche a quelle pervenute nel 2008 e considerante tempestive quelle arrivate alla Direzione centrale attività produttive prima dell’entrata in vigore della legge.

Tali previsioni non hanno oggi efficacia pratica, perché riferite a una fase organizzativa e a scadenze ormai concluse.

Misure per le attività produttive: fondo di garanzia per le PMI

Il Capo III introduceva una misura straordinaria di sostegno al credito in risposta alla crisi dei mercati finanziari internazionali. La Regione era autorizzata a:

  • adattare gli strumenti di incentivazione già previsti per artigianato e commercio, anche per operazioni di credito a breve termine;
  • costituire nel FRIE il Fondo regionale di garanzia per le PMI, con autonomia patrimoniale e finanziaria e contabilità separata;
  • concedere cogaranzie a favore di PMI con sede o unità produttiva in Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

Il Fondo era vigilato dalla Direzione centrale attività produttive e deliberato dal Comitato di gestione del FRIE. Era prevista la possibilità di controgaranzie del FEI o di altri strumenti analoghi, contributi di enti pubblici e privati e una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, incrementabile con deliberazione della Giunta regionale. La disciplina aveva carattere emergenziale ed è oggi priva di concreta attualità.

Innovazione, ricerca e cumulabilità con incentivi statali

La legge introduceva anche una norma di coordinamento tra incentivi regionali e incentivi statali previsti dalla legge finanziaria 2007. La regola stabiliva che l’accesso agli incentivi regionali in materia di innovazione, artigianato, PMI, industria e infrastrutture commerciali non escludeva l’applicazione degli incentivi statali, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta. La disposizione si applicava ai procedimenti conclusi e a quelli ancora pendenti. Anche questa disciplina ha oggi rilievo solo storico.

Impianti sportivi: contributi straordinari per adeguamenti federali

Il Capo IV interveniva sulla legge regionale 9/2008 prevedendo contributi straordinari una tantum per associazioni sportive di calcio e rugby che avessero ottenuto, nel corso dell’anno, la promozione alla categoria superiore. I contributi erano destinati all’adeguamento urgente degli impianti sportivi comunali affidati in gestione, anche per lavori già eseguiti, rispetto alle prescrizioni federali vigenti.

Per tali interventi:

  • la documentazione tecnica doveva includere relazione illustrativa e preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato;
  • non si applicava la disciplina regionale sui lavori pubblici;
  • concessione ed erogazione avvenivano sulla base della documentazione prodotta;
  • termini e modalità di rendicontazione erano fissati nel decreto di concessione.

Trattandosi di contributi collegati a un anno sportivo specifico, la disciplina è sostanzialmente esaurita.

Norme finanziarie per il bilancio 2008

L’ultima parte della legge conteneva esclusivamente disposizioni di copertura e variazioni di bilancio per l’esercizio 2008, tra cui stanziamenti per interventi in materia di industria, artigianato, cooperazione, commercio e sport. Si tratta di norme legate a quel solo esercizio finanziario, quindi oggi obsolete.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi dal 27 novembre 2008.

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